Sentenza del 04/08/2017 n. 19552 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, che aveva riformato la decisione di primo grado favorevole e aveva dichiarato prescritto il diritto al rimborso del credito IVA. La ricorrente sosteneva che il termine di prescrizione non potesse decorrere dal 31 marzo 1993, poiché il rimborso era subordinato alla prestazione di una garanzia prevista dall'art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, mai prestata, e che il credito sarebbe divenuto esigibile soltanto dopo il D.L. n. 452/2001, art. 16, che aveva consentito il pagamento in contanti senza garanzia. Invocava inoltre l'applicazione dell'art. 74-bis del D.P.R. n. 633/1972 in ragione della liquidazione coatta amministrativa della società e contestava la motivazione della CTR.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non indicava uno specifico fatto decisivo omesso, come richiesto dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.; inoltre, la censura riguardava una questione di diritto e non un vizio di motivazione in fatto. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la garanzia non costituiva un requisito per l'esistenza del diritto al rimborso, ma soltanto una condizione di esigibilità dipendente dalla volontà del titolare. La mancata prestazione della garanzia non poteva quindi rinviare l'inizio della prescrizione ai sensi dell'art. 2935 c.c. Il termine decennale decorreva dal 31 marzo 1993 e l'istanza del 14 luglio 2002, o 14 luglio 2003 secondo il riferimento contenuto nella motivazione, era comunque successiva alla maturazione della prescrizione e non aveva efficacia interruttiva. La deduzione relativa all'art. 74-bis è stata dichiarata inammissibile e comunque ritenuta infondata. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
D.L. n. 16 del 1993, art. 11
Prevedeva, per la situazione fiscale considerata, l'impossibilità di riportare in detrazione il credito IVA nell'anno successivo e la possibilità di ottenerne il rimborso mediante apposita procedura e prestazione di garanzia.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis
La garanzia richiesta per ottenere il rimborso IVA non era un elemento costitutivo del diritto, già esistente, ma una condizione di esigibilità. Se la sua prestazione dipende dal titolare del diritto, la mancata attivazione non impedisce il decorso della prescrizione.
D.L. n. 452 del 2001, art. 16
La disposizione consentiva il rimborso mediante pagamento in contanti senza prestazione della garanzia, ma non è stata ritenuta idonea a posticipare il dies a quo della prescrizione di un diritto già esistente.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 74-bis
La norma, relativa agli obblighi in caso di cessazione dell'attività o procedura concorsuale, non è stata ritenuta idonea a spostare il decorso dei termini per crediti IVA riferiti ad annualità precedenti.
Codice civile, art. 2935
La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Tuttavia, l'inesigibilità derivante da una condizione potestativa, il cui avveramento dipende dal titolare del diritto, non sospende né posticipa la prescrizione.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Dopo la riforma applicabile al caso, il ricorso per cassazione per vizio motivazionale richiede l'omesso esame di uno specifico fatto decisivo, discusso tra le parti; non è sufficiente contestare la valutazione giuridica compiuta dal giudice.
Codice di procedura civile, art. 384, ultimo comma
Quando la censura riguarda soltanto la motivazione in diritto e non sussiste un errore decisivo, la Corte può correggere la motivazione senza cassare la sentenza.
Massime di principio
- Quando un diritto di rimborso è già sorto, gli adempimenti successivi richiesti per renderlo concretamente esigibile non ne spostano automaticamente l'inizio della prescrizione.
- Il titolare non può invocare la propria inerzia, come la mancata prestazione di una garanzia facoltativamente attivabile, per posticipare il dies a quo della prescrizione.
- Per interrompere validamente una prescrizione occorre compiere l'atto interruttivo prima della scadenza del termine; un sollecito presentato dopo la maturazione della prescrizione è inefficace.
- In cassazione, la contestazione di una questione giuridica deve essere formulata come violazione o falsa applicazione di legge, non come semplice vizio di motivazione.
- Le procedure concorsuali o la cessazione dell'attività non spostano automaticamente i termini relativi a crediti fiscali riferiti ad annualità precedenti, salvo una specifica previsione normativa applicabile.
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