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Sentenza

Sentenza n. 2523/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto del 06.09.2024, atto Prot. n. 0053685, relativamente alla procedura concorsuale, per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, con cui il Ministero dell’Istruzione e del merito ha proceduto ad approvare la graduatoria finale di merito relativa alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 548 docenti per la classe di concorso A022 Italiano, Storia, Geografia; - della graduatoria dei vincitori del concorso de quo, nonché di tutti gli ulteriori allegati oggetto di approvazione e che costituiscono parte integrante, nonché successive rettifiche intervenute, nella parte in cui non includono l'odierna ricorrente, a causa della mancata attribuzione del giusto punteggio, nonché l'annullamento di ogni altro atto e/o decreto e/o provvedimento, antecedente o successivo, presupposto o consequenziale, connesso e/o collegato, a qualsiasi titolo, a quello impugnato, anche noto o conosciuto dai ricorrenti e di data ignota e per quanto occorra ove e se lesivo degli interessi della ricorrente il DM 205/2033 ed allegati A e B concernente disposizioni per il concorso per titoli ed esami docenti scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno; nonché, occorrendo, - per la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno, da disporsi in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito dal ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua ai fini del corretto inserimento nella graduatoria del concorso, ovvero, in subordine, da liquidare per equivalente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28\12\2024: 1. Decreto 0069623 del 05.11.2024 (aggiornamento della Graduatoria integrata dalla posizione 549 alla posizione 578 a seguito di rinunce alle operazioni di reclutamento) relativamente alla procedura concorsuale, per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205 con cui il Ministero dell'Istruzione e del merito ha proceduto ad integrare la graduatoria finale di merito relativa alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 548 docenti per la classe di concorso A022 Italiano, Storia, Geografia; 2. Graduatoria dei vincitori del concorso de quo, nonché di tutti gli ulteriori allegati oggetto di approvazione e che costituiscono parte integrante, nonché successive rettifiche intervenute, nella parte in cui non includono l'odierno ricorrente, a causa della mancata attribuzione del giusto punteggio; 3. ogni altro atto e/o decreto e/o provvedimento, antecedente o successivo, presupposto o consequenziale, connesso e/o collegato, a qualsiasi titolo, a quello impugnato, anche non noto o conosciuto dai ricorrenti e di data ignota e per quanto occorra ove e se lesivo degli interessi della ricorrente, il DM 205/2033 ed allegati A e B concernente disposizioni per il concorso per titoli ed esami docenti scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno; 4. per la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno da disporsi in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito dal ricorrente e/o ogni altra misura idonea al rettifica del punteggio conseguito dal ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua ai fini del corretto inserimento nella graduatoria del concorso, ovvero, in subordine, da liquidare per equivalente; 5. per la richiesta di pubblicazione nella graduatoria definitiva dei candidati non vincitori ma risultati idonei.

Giustizia amministrativa202410207

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale e successiva integrazione della graduatoria del concorso per 548 docenti della classe A022, nella parte in cui la candidata non è stata inclusa tra i vincitori e le è stato attribuito un punteggio ritenuto insufficiente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria finale approvata con decreto del 6 settembre 2024 e la successiva integrazione del 5 novembre 2024, chiedendo la rettifica del punteggio, il corretto inserimento nella graduatoria, il risarcimento in forma specifica o per equivalente e, con motivi aggiunti, la pubblicazione dell'elenco degli idonei non vincitori. Ha dedotto: violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e difetto di motivazione; travisamento, carenza dei presupposti, disparità di trattamento, difetto di istruttoria, contraddittorietà, violazione dei principi di legalità, imparzialità, buon andamento, uguaglianza e affidamento, nonché della disciplina concorsuale, della lex specialis e dell'art. 5 d.P.R. 487/1994; erronea applicazione delle quote di riserva; omessa predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli; erronea attribuzione del punteggio per i titoli. La candidata sosteneva di avere conseguito 78 punti alla prova scritta, 86 alla prova orale e 3,75 per i titoli, per complessivi 167,75 punti, ovvero 176,5 punti considerando i titoli che riteneva spettanti. Contestava inoltre la mancata pubblicazione della graduatoria degli idonei non vincitori e riteneva violata la quota di riserva.

La decisione

Il TAR ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Ha ritenuto legittima la pubblicazione della sola graduatoria dei vincitori, poiché l'art. 59, comma 10, lett. d), d.l. 73/2021 e l'art. 9 del decreto dipartimentale n. 2575/2023 prevedono la formazione della graduatoria nel limite dei posti messi a concorso, salva l'integrazione in caso di rinunce, senza imporre la pubblicazione dell'elenco degli idonei non vincitori. L'idoneità deriva comunque dal superamento del punteggio minimo ed è verificabile mediante accesso agli atti o agli strumenti della procedura; la mancata pubblicazione non impedisce eventuali scorrimenti o integrazioni. Ha escluso la violazione delle quote di riserva: il punteggio utile per l'inserimento per merito era di 210,75, mentre la ricorrente aveva 167,75 punti; inoltre i vincitori riservisti erano 219, pari al 40% dei posti, quindi entro il limite massimo del 50%. Il Collegio ha affermato che i candidati appartenenti a categorie riservatarie, ma collocati tra i vincitori per merito, non devono essere computati nella quota di riserva, perché la riserva tutela l'aspirazione dei beneficiari a essere assunti mediante il trattamento preferenziale. Ha ritenuto predeterminati e correttamente applicati i criteri di valutazione dei titoli e ricostruibile l'iter seguito dall'Amministrazione, escludendo il difetto di motivazione. Quanto al punteggio aggiuntivo richiesto, la ricorrente aveva dichiarato nella domanda soltanto la laurea quale titolo di accesso, senza indicare il voto, e aveva espressamente optato per il punteggio di 3,75 previsto in alternativa dalla lex specialis; pertanto l'attribuzione era corretta. Spese di lite compensate.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento di approvazione della graduatoria non è illegittimo per difetto di motivazione quando l'iter logico-giuridico seguito per l'attribuzione del punteggio e per la formazione della graduatoria è oggettivamente ricostruibile.

  • art. 59, comma 10, lett. d), d.l. 73/2021

    formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso, fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l'integrazione della graduatoria, nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali

    La disposizione impone la formazione e pubblicazione della graduatoria dei vincitori, non anche di una graduatoria degli idonei non vincitori; consente l'integrazione della graduatoria in caso di rinunce.

  • art. 9 D.D. n. 2575/2023

    La graduatoria concorsuale è redatta nel limite dei posti messi a concorso, tenendo conto delle quote di riserva, secondo la disciplina legislativa applicabile.

  • art. 5 d.P.R. 487/1994

    Il limite della quota di riserva va verificato con riferimento ai posti effettivamente destinati ai riservatari; i candidati appartenenti a categorie riservatarie che risultano vincitori per merito non sono computati nella quota di riserva.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    La mancata produzione da parte dell'Amministrazione dei chiarimenti istruttori può essere valutata dal giudice; nel caso concreto, dopo reiterati ordini istruttori, l'Amministrazione ha depositato i chiarimenti e i documenti richiesti.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda risarcitoria, anche in forma specifica, non può essere accolta quando non risulta illegittima l'attività amministrativa contestata.

  • art. 13, commi 9 e 10, d.m. 205/2023

    Le quote di riserva previste dalla disciplina concorsuale devono essere considerate nella formazione della graduatoria entro i limiti stabiliti dalla legge.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali disciplinate dall'art. 59, comma 10, lett. d), d.l. 73/2021, la pubblicazione della graduatoria dei soli vincitori è legittima e non sussiste un obbligo di pubblicare anche l'elenco degli idonei non vincitori, salvo l'obbligo di consentire agli interessati l'accesso ai dati necessari per verificare il proprio punteggio e gli eventuali scorrimenti.
  • L'idoneità a una procedura concorsuale deriva dal superamento del punteggio minimo previsto dalla lex specialis, ma non attribuisce di per sé un diritto all'assunzione né impone la pubblicazione di una graduatoria degli idonei quando la legge prevede soltanto la graduatoria dei vincitori.
  • Il candidato che contesta la composizione della graduatoria e l'applicazione delle riserve deve superare la prova di resistenza dimostrando che, ove fosse correttamente applicata la disciplina contestata, avrebbe conseguito una posizione utile; non è sufficiente allegare una generica violazione della quota di riserva.
  • Ai fini del calcolo della quota di riserva, i candidati appartenenti a categorie riservatarie che risultano vincitori per merito non devono essere computati tra i posti riservati, poiché la riserva opera per assicurare ai beneficiari l'accesso mediante il trattamento preferenziale previsto dalla legge.
  • Quando il candidato, nella domanda di partecipazione, dichiara soltanto il titolo di accesso, omette dati necessari per il diverso calcolo del punteggio e opta espressamente per il punteggio alternativo previsto dalla lex specialis, l'amministrazione deve attribuire il punteggio dichiarato e non può riconoscere d'ufficio un punteggio maggiore.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggiGraduatorie e scorrimentoRiserve di posti e preferenze
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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