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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22644/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato gli arresti domiciliari per estorsione aggravata (riqualificata come tentativo). Tre motivi: 1) violazione dell'art. 273 c.p.p. e vizio di motivazione per assenza di gravità indiziaria, anche quanto alla minaccia (si contestano visura camerale, ambiguità delle intercettazioni, mancata individuazione di "Ottavio", pregresse relazioni tra committente e padre dell'indagato, e presunta irrilevanza delle dichiarazioni dei collaboratori); 2) insussistenza dell'aggravante mafiosa (mancanza del dolo specifico di agevolazione e di condotte intimidatorie o stato di soggezione della vittima); 3) mancanza delle esigenze cautelari (fatti risalenti, incensuratezza, impossibilità di ritenere il ricorrente contiguo alle posizioni del padre).

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la valutazione del Tribunale del riesame secondo cui sussistono gravi indizi di colpevolezza desunti da intercettazioni, accertamenti documentali e rilievi sul posto: l'imposizione all'imprenditore di spartire l'area di cantiere con modalità intimidatorie tipiche del sistema camorristico e l'intervento del reggente Mauro Moraca. Ha ritenuto configurata l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 per metodo mafioso e per l'agevolazione all'associazione, anche in presenza di finalità di profitto personale. Ha altresì ritenuto attuali le esigenze cautelari, posto il pieno inserimento del ricorrente nelle dinamiche del clan e i vincoli parentali. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato dall'impugnante per contestare la gravità indiziaria; la Corte ha ricordato che l'insussistenza di gravi indizi è rilevabile solo per violazione di norme o per manifesta illogicità della motivazione, non per diversa valutazione degli elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante è stata ritenuta sia sotto il profilo del metodo mafioso (modalità intimidatorie evocanti la forza del clan e creazione di assoggettamento nella vittima) sia sotto il profilo dell'agevolazione, avendo l'azione rafforzato la supremazia dell'associazione sul territorio; non è esclusa dalla presenza di finalità di vantaggio personale.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. c.p.p.

    Norma processuale richiamata per il riassunto dei motivi in cassazione; utilizzata quale regola formale per la rappresentazione sintetica dei motivi impugnatori.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, valutati i profili di colpa dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione non è consentita una semplice rivalutazione in fatto degli elementi già esaminati dal giudice di merito: le censure sulla motivazione sono ammissibili solo se riguardano violazioni di legge o manifesta illogicità o contraddittorietà.
  • L'aggravante mafiosa prevista dall'art. 416-bis.1 va valutata sulla base del 'metodo' e dell'effetto intimidatorio/di assoggettamento prodotto nella collettività o nella vittima; non è necessario che l'agente persegua esclusivamente lo scopo di agevolare l'associazione, né esclude l'aggravante la presenza di un fine di lucro personale.
  • Intercettazioni, accertamenti documentali e riscontri sul posto possono costituire, anche senza ampio apporto di collaboratori di giustizia, elementi idonei a fondare la gravità indiziaria se collegati in un quadro coerente.
  • La sussistenza dell'aggravante mafiosa può rendere più solide le presumptions circa le esigenze cautelari: il tempo intercorso non elimina automaticamente la necessità cautelare quando emergono vincoli organici o stabili collegamenti con il clan.
  • Le deduzioni difensive in materia cautelare devono essere specifiche e fondate su elementi concreti che dimostrino l'assenza di pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio; argomentazioni generiche o meramente assertive sono normalmente insufficienti.

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