Sentenza n. 2859/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il diniego della licenza di porto di pistola per difesa personale
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’interessato aveva impugnato il diniego della Questura di Roma relativo alla richiesta di rilascio di una licenza di porto di pistola per difesa personale. Il provvedimento amministrativo era fondato su una duplice motivazione: da un lato, la mancata dimostrazione del bisogno concreto di circolare armato, non essendo stati indicati episodi concreti e recenti idonei a evidenziare un rischio per l’incolumità personale; dall’altro, l’esistenza di pendenze e pregiudizi penali ritenuti incidenti negativamente sulla buona condotta e sull’affidabilità del richiedente. In primo grado il ricorrente aveva contestato soprattutto la valutazione dei carichi pendenti e dei precedenti, sostenendo che alcuni fatti non sussistessero o riguardassero risalenti violazioni urbanistiche, già ritenute non ostative in una precedente controversia relativa alla revoca di un porto di fucile per uso sportivo. Il TAR aveva respinto il ricorso rilevando, anzitutto, la mancata formulazione di specifiche censure contro l’autonoma ragione del diniego relativa all’assenza del dimostrato bisogno. In appello l’interessato ha contestato nuovamente soprattutto la valutazione negativa della buona condotta e, solo genericamente, ha richiamato aggressioni, minacce e tentativi di estorsione, producendo documentazione costituita anche da articoli di stampa.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Il diniego era sorretto da due autonome ragioni: la mancata dimostrazione del bisogno concreto di portare l’arma e la valutazione negativa dell’affidabilità personale. Le censure dell’interessato si concentravano esclusivamente, o comunque prevalentemente, sul secondo profilo e non contestavano specificamente la ragione relativa all’assenza di episodi concreti e recenti idonei a dimostrare il rischio personale. Tale autonoma motivazione era quindi sufficiente a sostenere il diniego. Il giudice ha inoltre rilevato che le allegazioni relative ad aggressioni, minacce e tentativi di estorsione erano generiche, scollegate dalle ragioni concretamente poste a fondamento della richiesta, e comunque nuove rispetto al ricorso di primo grado; non potevano pertanto essere introdotte per la prima volta in appello. È stato ribadito che il bisogno di circolare armati non può essere desunto automaticamente dall’attività svolta, dalla professione, dalla consistenza degli interessi patrimoniali o dalla necessità di movimentare somme di denaro, ma deve risultare da specifiche e attuali circostanze di rischio. Nulla è stato disposto sulle spese, stante la mancata costituzione delle amministrazioni appellate.
Norme richiamate
art. 42 r.d. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
Il rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale presuppone la dimostrazione di uno specifico e attuale bisogno di circolare armati, fondato su concrete circostanze di rischio; tale requisito non può essere desunto automaticamente dall’attività professionale, dalla consistenza degli interessi patrimoniali o dalla necessità di movimentare rilevanti somme di denaro.
art. 43 r.d. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
La buona condotta costituisce indice di affidabilità del richiedente e può essere valutata dall’amministrazione sulla base di pendenze e pregiudizi penali.
art. 10-bis l. n. 241/1990
comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza
La comunicazione dei motivi ostativi aveva consentito all’amministrazione di richiedere integrazioni sulla dimostrazione del rischio personale; il relativo profilo motivazionale è stato ritenuto non specificamente contestato dal ricorrente.
art. 104 c.p.a.
divieto di formulazione di nuove censure in sede di appello
In appello non possono essere introdotte nuove censure o nuovi fatti posti a fondamento dell’impugnazione, non dedotti nel giudizio di primo grado.
Massime di principio
- Il rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale richiede la dimostrazione di uno specifico, concreto e attuale bisogno di circolare armati, fondato su circostanze di rischio non risalenti nel tempo.
- Il dimostrato bisogno di portare un’arma non può essere desunto automaticamente dalla tipologia dell’attività o della professione svolta, dalla pluralità o consistenza degli interessi patrimoniali del richiedente, né dalla necessità di movimentare rilevanti somme di denaro.
- Quando il diniego di un titolo di polizia è fondato su più autonome ragioni, la mancata contestazione specifica di una di esse è sufficiente a sostenere la legittimità del provvedimento, anche se le altre ragioni sono contestate.
- Nel giudizio di appello non possono essere introdotte per la prima volta nuove allegazioni fattuali, documenti o censure diretti a dimostrare il bisogno di ottenere il titolo di polizia, se non dedotti nel giudizio di primo grado.
- La valutazione della buona condotta richiesta per il rilascio di un titolo di polizia può tenere conto di pendenze e pregiudizi penali quali elementi sintomatici dell’affidabilità del richiedente, ferma restando l’autonoma rilevanza del requisito del dimostrato bisogno.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 754/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 120/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 121/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 122/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 123/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 844/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →