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Sentenza

Sentenza n. 1969/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’ottemperanza della sentenza n. 2171/2024, pubblicata il 01/10/2024, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. Lavoro, all’esito del giudizio recante R.G. 207/2023.

Giustizia amministrativa202506700

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il Compenso Individuale Accessorio e condannato il Ministero al pagamento di euro 565,95 oltre interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2171/2024, notificata in forma esecutiva al Ministero e divenuta definitiva, aveva dichiarato il suo diritto al riconoscimento del Compenso Individuale Accessorio per i periodi indicati nel ricorso e aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 565,95 oltre interessi legali sui singoli ratei fino al saldo. Ha inoltre dedotto il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e la persistente inerzia ministeriale. Ha chiesto l'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva presso la sede reale dell'Amministrazione, produce nei confronti di quest'ultima un immediato effetto conformativo-ordinator io, imponendole di conseguire concretamente al ricorrente l'utilità riconosciuta dal giudice civile. Poiché era decorso il termine di cui all'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e non risultava intervenuta alcuna esecuzione, il Ministero è stato ordinato a dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore della Direzione generale per il personale scolastico, con facoltà di delega. È stata altresì applicata, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza e fino all'adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino all'effettivo insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in euro 500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per l'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione consente di promuovere il giudizio di ottemperanza, ove il giudicato non sia stato spontaneamente eseguito.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata quantificata negli interessi legali sulla somma dovuta.

Massime di principio

  • Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che riconosca un diritto nei confronti della pubblica amministrazione ha immediato valore conformativo-ordinator io per l'Amministrazione, la quale deve adottare gli atti e porre in essere le attività necessarie a conseguire concretamente al beneficiario l'utilità riconosciuta dal giudice civile.
  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile contro la pubblica amministrazione quando il giudicato sia stato notificato in forma esecutiva, sia decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e l'Amministrazione non abbia dato esecuzione alla decisione.
  • In presenza di persistente inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare fin d'ora un commissario ad acta incaricato di provvedere, anche mediante delega, allo scadere del termine assegnato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta e decorrere dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento o, in caso di ulteriore inerzia, fino all'insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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