Sentenza n. 325/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione cautelare del provvedimento di revoca dd. 17.09.2025 del contributo concesso in data 20.12.2022 a BOWMAN CHENOAH e di archiviazione della domanda di contributo n. 10.515 presentata da BOWMAN CHENOAH in data 18.02.2021 – Prot. N. 1.102 – L.R. 1/2016, art. 18 – D.P. Reg. 13 luglio 2016 n. 0144/Pres. – Edilizia Agevolata – provvedimento notificato a mezzo servizio postale con raccomandata a.r. pervenuta in data 17.03.2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del contributo regionale concesso per edilizia agevolata e di archiviazione della relativa domanda
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento di revoca del contributo e di archiviazione della domanda, notificando il ricorso esclusivamente a BCC Financing S.p.A., soggetto delegato dalla Regione alla gestione delle fasi del procedimento amministrativo relativo agli incentivi di edilizia agevolata. Nel corso della camera di consiglio il TAR ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per mancata evocazione in giudizio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. La ricorrente ha sostenuto che non fosse necessaria la notifica alla Regione, richiamando per analogia la disciplina dell'IRAP e della delega all'Agenzia delle Entrate anche dei servizi relativi al contenzioso; in subordine ha chiesto la rimessione in termini per errore scusabile, rappresentando inoltre che BCC Financing aveva comunicato la cessione a un'altra società del ramo d'azienda incaricato della gestione dei procedimenti agevolativi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Dalla legge regionale e dal regolamento attuativo emerge che la Regione è titolare dell'azione di edilizia agevolata e che la delega a BCC Financing riguarda la ricezione delle domande, l'istruttoria, la concessione, la determinazione e l'erogazione dei contributi, ossia le fasi del procedimento amministrativo. Nessuna disposizione attribuisce al soggetto delegato anche la rappresentanza o la gestione del contenzioso. BCC Financing non poteva quindi essere qualificata come amministrazione che aveva emesso l'atto impugnato né come unico soggetto dotato di legittimazione passiva. Il ricorso avrebbe dovuto essere notificato alla Regione ai sensi degli artt. 41 e 29 c.p.a.; la mancata notifica alla Regione, cui era sostanzialmente imputabile l'atto, è intervenuta dopo la scadenza del termine decadenziale. È stata respinta anche la richiesta di rimessione in termini ex art. 37 c.p.a., poiché tale istituto ha carattere eccezionale e non risultavano obiettiva oscurità normativa o comportamenti ambigui dell'amministrazione idonei a indurre in errore la ricorrente. Il TAR ha inoltre escluso l'assimilabilità alla disciplina IRAP, nella quale la legge e la convenzione possono attribuire espressamente all'Agenzia delle Entrate la gestione del contenzioso. Nulla è stato disposto sulle spese, considerata la mancata costituzione di BCC Financing.
Norme richiamate
art. 18 l.r. FVG 19 febbraio 2016, n. 1
La gestione degli incentivi in questione può essere delegata alla Banca Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia spa.
La delega prevista dalla legge regionale riguarda la gestione degli incentivi e delle fasi amministrative, ma non comporta di per sé il trasferimento della legittimazione passiva o della gestione del contenzioso.
art. 26, commi 2 e 3, d.P.Reg. FVG 13 luglio 2016, n. 0144/Pres.
Alla ricezione delle domande, all'istruttoria, concessione, determinazione ed erogazione dei contributi ai beneficiari provvede la Regione, o il soggetto dalla stessa a ciò delegato.
La delega al soggetto privato concerne specifiche attività procedimentali e non l'instaurazione o la gestione del giudizio amministrativo.
art. 27 d.P.Reg. FVG 13 luglio 2016, n. 0144/Pres.
In favore della Regione, o del soggetto dalla stessa delegato alle fasi del procedimento amministrativo.
Il riferimento espresso alle fasi del procedimento amministrativo conferma la limitazione funzionale della delega.
artt. 41 e 29 c.p.a.
Il ricorso di annullamento deve essere notificato all'amministrazione cui è direttamente imputabile l'atto impugnato; nel caso concreto tale amministrazione era la Regione e non il soggetto delegato alla gestione procedimentale.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
La mancata evocazione in giudizio dell'unico soggetto dotato di legittimazione passiva ha comportato l'inammissibilità del ricorso.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini per errore scusabile è istituto eccezionale, di stretta interpretazione, non applicabile in assenza di obiettiva oscurità normativa o di condotte amministrative ambigue.
art. 60 c.p.a.
Ricorrendone i presupposti e sentite le parti, il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il rilievo officioso della possibile causa di inammissibilità è stato sottoposto al contraddittorio della ricorrente prima della decisione.
artt. 57, comma 2, e 62, comma 2, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300
L'Agenzia delle Entrate è competente a svolgere anche i servizi relativi al contenzioso.
La disciplina IRAP costituisce un'ipotesi diversa, poiché prevede espressamente la possibilità di attribuire all'Agenzia fiscale anche la gestione del contenzioso.
Massime di principio
- Quando un'amministrazione delega a un soggetto terzo la ricezione delle domande, l'istruttoria, la concessione o l'erogazione di contributi, la delega alle fasi del procedimento amministrativo non trasferisce automaticamente al delegato la legittimazione passiva nel giudizio di annullamento dell'atto, se la legge o il regolamento non attribuiscono espressamente anche la gestione del contenzioso.
- Il ricorso amministrativo deve essere notificato all'amministrazione cui è direttamente e sostanzialmente imputabile l'atto impugnato; la notifica al solo soggetto delegato per attività procedimentali non sostituisce l'evocazione in giudizio dell'amministrazione titolare del potere.
- La rimessione in termini per errore scusabile è eccezionale e non può essere concessa quando il quadro normativo e gli atti amministrativi consentono di individuare con sufficiente chiarezza l'amministrazione titolare del potere e non risultano condotte ambigue dell'amministrazione stessa.
- L'attribuzione al soggetto delegato della gestione del contenzioso deve risultare da una specifica disposizione normativa, regolamentare, convenzionale o da un conferimento espresso; non può essere desunta dalla mera delega delle attività amministrative preparatorie o esecutive.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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