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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21763/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (difensore)

La controversia

Il tribunale aveva dichiarato inammissibile, perché tardiva, l’opposizione proposta dal pubblico ministero contro il decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente ha dedotto che il provvedimento di liquidazione non gli sarebbe mai stato notificato o comunicato e che non vi era prova della trasmissione del fascicolo completo del provvedimento all’ufficio affari civili della Procura; con il secondo motivo ha richiamato un’attestazione interna secondo cui la cancelleria non aveva mai inviato alcuna comunicazione, telematica o cartacea, del decreto di liquidazione. La censura sostanziale mirava quindi a contestare la decorrenza del termine di opposizione e la conseguente tardività dichiarata dal giudice di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto preliminarmente che il ricorso fosse carente dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, con conseguente inammissibilità. Ha inoltre osservato che, anche nel merito, le doglianze erano inammissibili perché il provvedimento risultava comunque entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario tramite annotazione "al visto PM" sul fascicolo, sicché il termine breve di 30 giorni era decorso; in ogni caso, l’opposizione era stata proposta anche oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese, e nessun ulteriore contributo unificato, in ragione della qualità di organo propulsore della Procura e della mancata difesa dell’intimato.

Norme richiamate

  • art. 136 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 702 bis c.p.c. per affermare che la comunicazione del provvedimento può avvenire anche in forma equipollente, purché sia assicurata l’effettiva conoscenza del destinatario.

  • art. 702 bis c.p.c.

    Richiamato per sostenere che la comunicazione del provvedimento di liquidazione può avvenire con modalità equipollenti rispetto a quelle formali, se idonee a rendere effettiva la conoscenza.

  • art. 327 c.p.c.

    Ritenuto applicabile anche ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio non comunicati o notificati; il ricorso/opposizione è comunque tardivo se proposto oltre il termine lungo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002

    Esclusa la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile se manca l’esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta dall’articolazione del ricorso per cassazione.
  • La comunicazione di un provvedimento di liquidazione può essere validamente realizzata anche mediante forme equipollenti, purché emerga una effettiva conoscenza del destinatario; non è necessario un formalismo assoluto.
  • Quando il provvedimento è comunque entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario, il termine breve per l’opposizione decorre da tale momento e l’azione è tardiva se proposta oltre 30 giorni.
  • In ogni caso, per i provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio opera anche il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., che rende tardiva l’impugnazione proposta oltre la sua scadenza, anche se non vi sia stata notificazione o comunicazione.
  • Le difficoltà organizzative interne dell’ufficio destinatario non valgono, di regola, a escludere la conoscibilità del provvedimento quando dagli atti risulti una modalità idonea di trasmissione o presa visione.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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