Sentenza n. 844/2026 - Lecce, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio di iscrizione nell'elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo, unitamente al preavviso di diniego
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio che aveva negato la sua iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 1 del D.M. 6 ottobre 2009. Ha dedotto la violazione degli artt. 11 e 138 del R.D. n. 773/1931, interpretati alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 311/1996, nonché la violazione dell'art. 1 del D.M. 6 ottobre 2009. Ha inoltre denunciato difetto assoluto di istruttoria, erronea presupposizione, difetto di motivazione ed eccesso di potere, anche sotto il profilo della violazione del principio di proporzionalità. Il diniego era fondato su segnalazioni di polizia risalenti al 2006, concernenti il sequestro dell'autovettura del ricorrente, un divieto di detenzione di armi e un'informativa di reato per associazione a delinquere di stampo mafioso e trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori, oltre a reiterate frequentazioni con persone controindicate. Il ricorrente sosteneva, in particolare, che il procedimento penale si era concluso per prescrizione e che una precedente sentenza del TAR aveva annullato un diniego relativo alla nomina a guardia particolare giurata. Nel procedimento amministrativo, tuttavia, non aveva fornito riscontri alle richieste di chiarimenti formulate con il preavviso di diniego e non aveva documentato elementi idonei a superare le criticità rilevate.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e confermato il diniego prefettizio. Ha qualificato l'iscrizione nell'elenco previsto dal D.M. 6 ottobre 2009 come autorizzazione di polizia, caratterizzata dalla discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza, cui spetta una verifica preventiva dell'affidabilità del soggetto in ragione dei rischi connessi all'esercizio privato di attività di controllo e vigilanza nei luoghi di intrattenimento. Il giudice ha ritenuto legittimo il giudizio di inaffidabilità fondato sul sequestro dell'autovettura, sul divieto di detenzione di armi conseguente a un'informativa per reati di criminalità organizzata e sulle ulteriori frequentazioni controindicate. La prescrizione del reato non è stata ritenuta sufficiente, nel caso concreto, a escludere la rilevanza degli elementi utilizzati in sede amministrativa, anche perché il ricorrente non aveva documentato l'infondatezza delle contestazioni né aveva prodotto tali elementi durante il procedimento, nonostante il preavviso di diniego. Il TAR ha inoltre valorizzato il fatto che il ricorrente non aveva ottenuto la nomina a guardia particolare giurata dopo l'annullamento del precedente diniego e non aveva chiesto la revoca del divieto di detenzione di armi. Le circostanze introdotte per la prima volta in giudizio non potevano compensare l'inerzia tenuta nel procedimento amministrativo. Le censure residue sono state ritenute generiche, indimostrate e contraddette dalla documentazione acquisita. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 11 R.D. 18 giugno 1931, n. 773
La disposizione è richiamata nel quadro dei requisiti di affidabilità richiesti per il rilascio delle autorizzazioni di polizia; il giudice ne ammette l'applicazione secondo una valutazione preventiva dell'autorità di pubblica sicurezza.
art. 138 R.D. 18 giugno 1931, n. 773
È richiamato, in collegamento con l'art. 11, quale parametro della verifica di affidabilità inerente alle attività di vigilanza e controllo.
art. 1 D.M. 6 ottobre 2009
Prevede l'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo; l'iscrizione è qualificata come autorizzazione di polizia.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Il preavviso di diniego consente al privato di fornire chiarimenti e documenti per superare le criticità istruttorie; la mancata risposta è stata valorizzata dal giudice nel valutare la legittimità del diniego.
art. 12-quinquies l. 7 agosto 1992, n. 356
È richiamato con riferimento all'ipotesi di trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori oggetto dell'informativa di reato considerata dall'autorità prefettizia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo ha natura di autorizzazione di polizia e implica una valutazione discrezionale preventiva dell'affidabilità del richiedente da parte dell'autorità di pubblica sicurezza.
- Nel valutare l'affidabilità richiesta per un'autorizzazione di polizia, l'amministrazione può valorizzare, in una valutazione complessiva e non necessariamente fondata su una condanna penale definitiva, segnalazioni di polizia, divieti di detenzione di armi, informative relative a reati di criminalità organizzata e frequentazioni con soggetti controindicati.
- La definizione per prescrizione di un procedimento penale non impone automaticamente all'autorità di pubblica sicurezza di ignorare gli elementi conoscitivi emersi da quel procedimento, quando tali elementi siano valutati in sede amministrativa ai fini prognostici dell'affidabilità e siano corroborati da ulteriori circostanze.
- Il destinatario di un preavviso di diniego deve fornire nel procedimento amministrativo i chiarimenti e la documentazione idonei a superare le criticità prospettate; l'introduzione per la prima volta in giudizio di elementi non sottoposti all'amministrazione non rende illegittimo il diniego adottato sulla base degli elementi disponibili.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni prefettizie di affidabilità è limitato alla verifica dell'assenza di arbitrarietà, irragionevolezza, erronea presupposizione, difetto di istruttoria o manifesta sproporzione, senza sostituire la valutazione giudiziale a quella propria dell'autorità di pubblica sicurezza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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