Sentenza n. 857/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza n. 77/2025 del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro (R.G. n. 501/2024), pubblicata in data 13.02.2025, notificata il 26.02.2025 e passata in giudicato, di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione in favore della parte ricorrente della retribuzione professionale docente dell'importo di euro 452,55.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, di una sentenza civile passata in giudicato che lo aveva condannato al pagamento della retribuzione professionale docente, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 452,55 a titolo di retribuzione professionale docente. Ha chiesto il pagamento del capitale e degli interessi legali, nonché, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso è stato notificato dopo che la sentenza era stata notificata al Ministero a mezzo PEC presso il domicilio reale e dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale e non ha contestato l'inadempimento. Non sono state richieste le spese liquidate direttamente in favore dei procuratori antistatari, rispetto alle quali il ricorrente non avrebbe comunque avuto legittimazione ad agire in ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notificazione al Ministero, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'omessa esecuzione del giudicato. Ha ordinato al Ministero di pagare le somme liquidate dal giudice civile, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora, per l'ipotesi di ulteriore inerzia, il Capo di Gabinetto del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delegare l'esercizio concreto dei poteri a un dirigente o funzionario della direzione competente, assegnando al commissario un ulteriore termine di sessanta giorni. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza, trattandosi di funzioni connesse ai compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 800 euro di spese processuali, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, in ragione della seriale inerzia ministeriale nell'esecuzione di analoghi giudicati concernenti la retribuzione professionale docente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
art. 475 c.p.c.
La sentenza civile notificata è stata attestata conforme all'originale secondo la disciplina vigente, senza necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022
Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. nell'ambito della disciplina applicata alla formazione e notificazione del titolo esecutivo.
art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022
Ha abrogato, a decorrere dal 28 febbraio 2023, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Impone il decorso di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo prima dell'avvio di azioni esecutive contro l'amministrazione; il TAR ne ha ritenuto l'applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.
D.M. 55/2014
È stato utilizzato come parametro per la liquidazione delle spese di lite, ridotte in considerazione della semplicità e serialità dell'attività difensiva.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato che condanni una pubblica amministrazione al pagamento di somme, purché il titolo sia stato regolarmente notificato e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio delle azioni esecutive contro le amministrazioni.
- Nel giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 si applica anche quando l'azione sia proposta davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione del giudicato civile.
- In presenza di un giudicato non eseguito e di un'inadempienza non contestata dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di inutile decorso del termine assegnato.
- Le spese liquidate dal giudice civile direttamente in favore dei procuratori antistatari non possono essere fatte valere in ottemperanza dal cliente, che non è legittimato ad agire per l'esecuzione di un capo della sentenza relativo a un credito spettante direttamente ai difensori.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 754/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 120/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 121/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 122/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 123/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 844/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →