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Sentenza

Sentenza n. 2968/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 3377 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 07.10.2024.

Giustizia amministrativa202504786

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario che lo aveva condannato al pagamento della Retribuzione Professionale Docenti

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 3377 del 7 ottobre 2024, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.128,43 lordi, oltre interessi legali, a titolo di Retribuzione Professionale Docenti per il servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato. L'Amministrazione, nonostante la notificazione della sentenza e il passaggio in giudicato, non aveva eseguito la condanna. La ricorrente ha quindi chiesto il pagamento delle somme dovute e, per l'ipotesi di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Collegio ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti. La procura, redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e successivamente notificata e depositata in copia informatica, si limitava a riferirsi al "ricorso in ottemperanza al TAR" e non individuava il tribunale amministrativo competente, il provvedimento da eseguire né la parte resistente. La ricorrente non era presente, tramite il proprio difensore, alla camera di consiglio. È stata inoltre esaminata l'eventuale applicabilità dell'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., della sanatoria del vizio della procura e dell'errore scusabile.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di procura speciale. L'assenza del difensore della ricorrente alla camera di consiglio ha comportato rinuncia implicita alla possibilità di interloquire sulla questione rilevata d'ufficio, sicché non era necessario adottare l'ordinanza prevista dall'art. 73, comma 3, c.p.a., riservata al caso in cui la questione emerga dopo il passaggio in decisione. La procura speciale deve individuare l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria e gli elementi utili a identificare la controversia. La procura generica su foglio separato non diventa speciale per il solo fatto di essere stata allegata telematicamente al ricorso nativo digitale: l'art. 8, comma 3, dell'Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 disciplina la modalità di considerazione della procura come apposta in calce, ma non elimina l'esigenza che la procura contenga elementi sufficienti a manifestare la volontà di conferire lo ius postulandi per quella specifica controversia. Il Collegio ha inoltre ritenuto che la procura debba preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso e che la carenza non sia sanabile mediante rinnovazione ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c. Non è stato concesso l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a., poiché la sentenza dell'Adunanza plenaria n. 11 del 2025 non aveva innovato il quadro normativo, ma aveva confermato uno degli indirizzi interpretativi già esistenti; la parte avrebbe quindi potuto adottare l'opzione processuale più prudente. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel cui ambito è stato proposto il ricorso.

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    Impone che il difensore che sottoscrive il ricorso sia munito di procura speciale; tale requisito richiede l'individuazione dell'oggetto della controversia, delle parti, dell'autorità giudiziaria e degli altri elementi identificativi del giudizio.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    L'obbligo di avviso sulle questioni rilevate d'ufficio opera quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione; secondo il giudice, l'assenza dei difensori all'udienza implica rinuncia alla possibilità di contraddire sulla questione rilevata in udienza.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La disposizione adatta la nozione di procura apposta in calce al processo telematico, ma non esonera dalla necessità che la procura separata contenga elementi sufficienti a identificare la specifica controversia.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Richiamato insieme all'art. 182, comma 2, c.p.c. in tema di eventuale sanabilità del vizio della procura; il giudice ne esclude l'applicazione quando la procura speciale manchi o sia inidonea al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    La possibilità di regolarizzazione della procura non è applicabile, secondo la decisione, quando la disciplina del processo amministrativo configura la procura speciale come requisito di ammissibilità necessariamente esistente al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 37 c.p.a.

    Consente la rimessione in termini solo in presenza di obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; il beneficio è stato negato perché esistevano già indirizzi interpretativi che avrebbero consentito una condotta processuale prudente.

  • artt. 22 e 23 c.p.a.

    Richiamati per sottolineare la generalizzata necessità della difesa tecnica nel processo amministrativo e la conseguente esigenza di una procura speciale correttamente formata.

  • art. 7 CCNI 15 marzo 2001

    Prevede la Retribuzione Professionale Docenti, oggetto della condanna contenuta nella sentenza del giudice ordinario posta a fondamento dell'azione di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la procura speciale deve individuare, in modo sufficiente, l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria e gli altri elementi utili a identificare la controversia; una procura che si riferisca genericamente a un "ricorso in ottemperanza al TAR" è inidonea e determina l'inammissibilità del ricorso.
  • La procura redatta su foglio analogico separato e allegata telematicamente, anche quando sia considerata formalmente apposta in calce al ricorso ai sensi delle regole tecniche del processo amministrativo telematico, non beneficia automaticamente della specialità derivante dal collegamento materiale con l'atto: deve comunque contenere elementi propri sufficienti a dimostrare la volontà di conferire il potere rappresentativo per la specifica controversia.
  • La procura speciale deve preesistere, o almeno essere coeva, alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia anteriore alla notificazione o al deposito dell'atto.
  • Quando la procura speciale è richiesta come requisito di ammissibilità del ricorso e manca o è inidonea al momento della proposizione, il vizio non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 39 c.p.a. e dell'art. 182, comma 2, c.p.c.
  • L'errore scusabile non può essere concesso per una scelta processuale non prudente quando, pur in presenza di orientamenti giurisprudenziali non uniformi, esistano parametri interpretativi che consentano alla parte di adottare una condotta cautelativa; una successiva pronuncia dell'Adunanza plenaria che confermi uno degli indirizzi già esistenti non integra, di per sé, un'oggettiva incertezza normativa.
  • L'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. non è necessario quando la questione rilevata d'ufficio sia posta in udienza e il difensore della parte non sia presente, poiché tale assenza implica rinuncia alla possibilità di interloquire sul rilievo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaPrincipio di diritto dell'Adunanza plenariaLegittimazione e interesse a ricorrere

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