Sentenza del 15/05/2018 n. 3193 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Notificazioni - Luogo - Domicilio fiscale - Contribuente - Onere di comunicare le variazioni - Omissione - Amministrazione - Notifica al domicilio fiscale ultimo noto - Legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la validità della notifica di un atto tributario eseguita presso il domicilio fiscale risultante come ultimo noto dall'Anagrafe Tributaria. Il contribuente non aveva comunicato all'Ufficio la variazione del proprio domicilio fiscale. La questione è se tale omissione consenta all'Amministrazione di notificare l'atto presso il precedente domicilio, anche mediante la procedura semplificata prevista dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600/1973.
La decisione
La notifica è stata ritenuta legittima. La disciplina tributaria impone al contribuente l'onere di indicare il proprio domicilio fiscale e di comunicare tempestivamente ogni variazione. In caso di omissione, l'Amministrazione può effettuare la notifica presso il domicilio fiscale risultante per ultimo noto dall'Anagrafe Tributaria, senza essere tenuta a svolgere ulteriori ricerche del contribuente al di fuori di tale domicilio. È inoltre ammesso il ricorso alla forma semplificata prevista dall'art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600/1973.
Norme richiamate
Art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973
La norma consente, ricorrendone i presupposti, di eseguire la notificazione presso il domicilio fiscale risultante dagli atti dell'Amministrazione, anche in forma semplificata. La sua applicazione è legittima quando il contribuente non abbia comunicato la variazione del domicilio fiscale.
Massime di principio
- Il contribuente ha l'onere di comunicare all'Amministrazione finanziaria il proprio domicilio fiscale e ogni successiva variazione.
- Se il contribuente omette tale comunicazione, la notifica eseguita presso l'ultimo domicilio fiscale risultante dall'Anagrafe Tributaria è, in linea generale, valida.
- L'Amministrazione finanziaria non è normalmente obbligata a ricercare il contribuente presso luoghi diversi dal domicilio fiscale ufficialmente risultante.
- Per contestare efficacemente la notifica, il contribuente deve dimostrare di avere comunicato tempestivamente la variazione del domicilio oppure che l'Amministrazione disponeva di informazioni ufficiali e aggiornate idonee a rendere illegittima la notifica.
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