Sentenza del 12/09/2022 n. 26823 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune contestava a SE.TA. S.p.A. l'omessa dichiarazione e il mancato versamento dell'ICI per l'anno 2004 in relazione a terreni di proprietà della società partecipata (in house) titolare di immobili destinati al servizio pubblico idrico integrato. In primo e secondo grado la società aveva impugnato l'avviso; la CTR aveva confermato la decisione di primo grado ritenendo che le aree non fossero strumentali all'attività della società e pertanto assoggettate a ICI. In cassazione la ricorrente denunciava, tra l'altro, extrapetizione da parte del giudice, errata applicazione dell'art. 7 D.Lgs. n.504/1992 (esenzioni per beni strumentali/all'ente) in quanto società in house e vari vizi procedurali e di motivazione. Prima della decisione di merito le parti hanno congiuntamente rinunciato al ricorso per cassazione (atto sottoscritto da entrambe le parti e dai difensori).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., comma 3, in quanto il ricorso era stato rinunciato con atto congiunto accettato dal Comune. Le spese del presente grado di giudizio sono compensate tra le parti. È richiamato inoltre il principio secondo cui l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (interpretazione restrittiva della norma sul contributo unificato). Non è stata pronunciata alcuna decisione sul merito delle questioni sostanziali (strumentalità, applicabilità dell'esenzione, ecc.).
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Richiamato per inquadrare i motivi di cassazione dedotti (violazione/errata applicazione di norme e nullità per extrapetizione). Il testo è utilizzato come riferimento alle censure originarie ma non è stato deciso nel merito essendo il giudizio estinto.
art. 112 c.p.c.
Citato in relazione alla doglianza di extrapetizione (vizio della sentenza per decisione su motivo non dedotto dalle parti). La questione non è stata decisa nel merito per la successiva rinuncia congiunta.
D.Lgs. n. 504 del 1992
art. 7, comma 1, lett. a)
La ricorrente sosteneva l'esenzione dall'imposta per beni strumentali destinati a compiti istituzionali (servizio idrico integrato) in quanto società in house; la Corte di cassazione non ha deciso sulla corretta applicazione della norma perché il giudizio è stato estinto per rinuncia.
art. 306 c.p.c.
Applicato per dichiarare l'estinzione del giudizio in conseguenza della rinuncia agli atti congiunta delle parti; la rinuncia è considerata valida perché atto congiunto, senza riserve e sottoscritto anche dai difensori.
D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in relazione al contributo unificato; la Corte conferma il principio secondo cui l'incremento del contributo per il ricorrente soccombente non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, trattandosi di misura sanzionatoria di stretta interpretazione.
L. n. 228 del 2012
art. 1, comma 17 (modifica al D.P.R. 115/2002)
Inserita nel richiamo normativo sul contributo unificato e sulla sua interpretazione restrittiva in caso di rinuncia al ricorso.
Giurisprudenza citata
Cass. n. 23175/2015, Cass. n. 19071/2018
Usate per sostenere l'interpretazione restrittiva dell'obbligo di versamento integrativo del contributo unificato in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia congiunta al ricorso per cassazione, sottoscritta dalle parti e dai rispettivi difensori senza riserve, determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.; in tal caso il giudice non decide sul merito delle questioni sollevate.
- In caso di rinuncia congiunta il giudice può compensare le spese del grado e, salvo diverso accordo, le parti restano liberate dall'onere di una statuizione sfavorevole sulle spese.
- La normativa sul contributo unificato (D.P.R. n.115/2002, art.13 e successive modifiche) non impone l'aggravio a carico del ricorrente quando questi rinuncia al ricorso per cassazione: tale sanzione si applica solo in caso di rigetto o inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.
- Sulle questioni sostanziali (es. strumentalità di beni per società in house e relativa esenzione ICI), è importante sollevare e documentare specificamente la posizione già nei primi gradi di giudizio; se la controversia viene estinta per rinuncia, non avrai una pronuncia di legittimità favorevole o contraria su tali profili.
- La doglianza di extrapetizione (pronuncia su questione non dedotta dalle parti) può essere sollevata in cassazione, ma se il processo si estingue per rinuncia congiunta tale profilo rimane non deciso: per preservare la questione è necessario non rinunciare o negoziare espressamente la portata della rinuncia.
- Quando si contestano imposte locali su beni di società partecipate od in house, valutare con attenzione l'effettiva strumentalità e l'utilizzo diretto dei beni per compiti istituzionali; la mera titolarità da parte di una società in house non garantisce automaticamente l'esenzione.
- Se si opta per una rinuncia congiunta (o transazione), regolare espressamente le conseguenze processuali (compensazione spese, rinuncia a future pretese, ecc.) per evitare incertezze e per preservare eventuali diritti non rinunciati.
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