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Sentenza

Sentenza n. 837/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensiva del silenzio illegittimamente serbato sull’istanza di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo, e di ogni altro atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso o presupposto, anche non conosciuto.

Giustizia amministrativa202504031

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio della Prefettura sull'istanza di attivazione delle misure di accoglienza per richiedenti asilo

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dalla Prefettura sull'istanza di accesso alle misure di accoglienza previste dal d.lgs. n. 142/2015. La richiesta era stata trasmessa tramite un'associazione alla Questura, contestualmente alla manifestazione della volontà di presentare domanda di protezione internazionale, con richiesta di interessare la Prefettura e dichiarazione dello stato di indigenza. Il ricorrente aveva successivamente prenotato un appuntamento presso la Questura per formalizzare la domanda, ma non ne aveva riferito l'esito. La questione controversa riguardava l'idoneità della mera manifestazione della volontà di presentare domanda di protezione internazionale, accompagnata dalla richiesta di attivazione dell'accoglienza, a determinare l'apertura del procedimento e l'obbligo della Prefettura di provvedere.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i presupposti per l'attivazione delle misure di accoglienza sussistano solo quando la manifestazione della volontà di ottenere la protezione internazionale si sia tradotta nella formulazione della relativa domanda. Nel caso concreto, la richiesta di accoglienza era stata presentata contestualmente alla sola manifestazione della volontà di presentare la domanda, indirizzata alla Questura con richiesta di interessare la Prefettura; non era stata quindi presentata alla Prefettura una domanda idonea ad avviare il procedimento e a far sorgere il conseguente obbligo di provvedere. Le spese sono state compensate in ragione delle peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • d.lgs. 142/2015

    Le misure di accoglienza possono essere attivate quando la manifestazione della volontà di ottenere la protezione internazionale si è tradotta nella formulazione della relativa domanda.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata nella pubblicazione della sentenza.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Ai fini dell'attivazione delle misure di accoglienza per richiedenti asilo, la mera manifestazione della volontà di presentare una domanda di protezione internazionale non equivale alla formulazione della domanda e non è sufficiente, da sola, a far sorgere l'obbligo dell'amministrazione di avviare il procedimento e provvedere sull'accoglienza.
  • L'azione avverso il silenzio presuppone la presentazione all'amministrazione competente di un'istanza idonea ad avviare uno specifico procedimento; in mancanza di tale presupposto, il ricorso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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