Sentenza n. 837/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensiva del silenzio illegittimamente serbato sull’istanza di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo, e di ogni altro atto successivo, prodromico, conseguente, consequenziale, connesso o presupposto, anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio della Prefettura sull'istanza di attivazione delle misure di accoglienza per richiedenti asilo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dalla Prefettura sull'istanza di accesso alle misure di accoglienza previste dal d.lgs. n. 142/2015. La richiesta era stata trasmessa tramite un'associazione alla Questura, contestualmente alla manifestazione della volontà di presentare domanda di protezione internazionale, con richiesta di interessare la Prefettura e dichiarazione dello stato di indigenza. Il ricorrente aveva successivamente prenotato un appuntamento presso la Questura per formalizzare la domanda, ma non ne aveva riferito l'esito. La questione controversa riguardava l'idoneità della mera manifestazione della volontà di presentare domanda di protezione internazionale, accompagnata dalla richiesta di attivazione dell'accoglienza, a determinare l'apertura del procedimento e l'obbligo della Prefettura di provvedere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i presupposti per l'attivazione delle misure di accoglienza sussistano solo quando la manifestazione della volontà di ottenere la protezione internazionale si sia tradotta nella formulazione della relativa domanda. Nel caso concreto, la richiesta di accoglienza era stata presentata contestualmente alla sola manifestazione della volontà di presentare la domanda, indirizzata alla Questura con richiesta di interessare la Prefettura; non era stata quindi presentata alla Prefettura una domanda idonea ad avviare il procedimento e a far sorgere il conseguente obbligo di provvedere. Le spese sono state compensate in ragione delle peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
d.lgs. 142/2015
Le misure di accoglienza possono essere attivate quando la manifestazione della volontà di ottenere la protezione internazionale si è tradotta nella formulazione della relativa domanda.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata nella pubblicazione della sentenza.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Ai fini dell'attivazione delle misure di accoglienza per richiedenti asilo, la mera manifestazione della volontà di presentare una domanda di protezione internazionale non equivale alla formulazione della domanda e non è sufficiente, da sola, a far sorgere l'obbligo dell'amministrazione di avviare il procedimento e provvedere sull'accoglienza.
- L'azione avverso il silenzio presuppone la presentazione all'amministrazione competente di un'istanza idonea ad avviare uno specifico procedimento; in mancanza di tale presupposto, il ricorso è inammissibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 433/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 434/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 435/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 436/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 437/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 438/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →