Sentenza n. 3929/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota GSE del 20 ottobre 2022, avente ad oggetto “Comunicazione GSE per il tuo impianto in Conto Energia” relativamente all'impianto denominato PESARO 275 nella parte in cui dispone la sospensione ed il conguaglio degli incentivi in base al DM 5 maggio 2011 e al DM 5 luglio 2012 che prevedono il riconoscimento di una Tariffa Fissa Onnicomprensiva non dipendente dai prezzi di mercato sulla base di un algoritmo di calcolo del Corrispettivo TFOm che, in presenza di rimodulazione della tariffa, deve prevedere un “tetto” massimo al valore del PZm che non potrà superare il valore della TFO non rimodulata; - di ogni altro atto connesso, presupposto, antecedente e conseguenziale Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da New Sun Energy S.r.l. il 20/4/2023: per l’annullamento: - del provvedimento del GSE datato 3.3.2023, pervenuto a mezzo PEC in data 6.3.2023, avente ad oggetto “Conclusione del procedimento per l'adeguamento dell'algoritmo di applicazione della Tariffa Fissa Omnicomprensiva (nel seguito, TFO) rimodulata ai sensi dell'articolo 26 del Decreto- Legge 24 giugno 2014, n. 116, nonché per la rideterminazione del conguaglio 2021 e delle successive erogazioni”; - per quanto occorrer possa, della nota del 27 gennaio 2023, pervenuta a mezzo PEC in pari data, di comunicazione di avvio del procedimento; - nonché di ogni altro atto connesso, presupposto, antecedente e conseguenziale, anche di estremi e di contenuto non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota GSE di sospensione e conguaglio degli incentivi e successivo provvedimento di adeguamento dell’algoritmo della Tariffa Fissa Omnicomprensiva e rideterminazione del conguaglio
Esito
La controversia
L’impresa ha impugnato la comunicazione del GSE relativa all’impianto fotovoltaico denominato PESARO 275, nella parte concernente la sospensione e il conguaglio degli incentivi calcolati sulla base della Tariffa Fissa Omnicomprensiva rimodulata, nonché, con motivi aggiunti, il provvedimento conclusivo del procedimento di adeguamento dell’algoritmo di applicazione della tariffa e di rideterminazione del conguaglio 2021 e delle successive erogazioni. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e ha chiesto la compensazione delle spese. Il GSE ha sottoscritto per accettazione l’atto di rinuncia e la richiesta di compensazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia. Sebbene l’atto non fosse stato notificato formalmente alla controparte, la rinuncia è stata ritenuta rituale perché il GSE ne aveva acquisito con certezza la conoscenza mediante sottoscrizione per accettazione. Il giudice ha richiamato l’art. 84, comma 1, c.p.a., secondo cui la rinuncia può essere proposta mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte o da un avvocato munito di mandato speciale e depositata in segreteria, purché le parti interessate alla prosecuzione non si oppongano. L’accettazione del GSE ha escluso ogni interesse alla prosecuzione del giudizio. Le spese sono state compensate, in ragione del consenso della controparte.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale
La rinuncia al ricorso è rituale quando proviene dalla parte o da un procuratore munito di mandato speciale, è depositata o resa in udienza e la controparte ne abbia acquisito formalmente o mediante forma equipollente la conoscenza, senza opporsi alla prosecuzione del giudizio.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio quando proviene dalla parte o da un avvocato munito di mandato speciale, è depositata presso la segreteria o resa in udienza e le parti interessate alla prosecuzione non si oppongono.
- La mancata notificazione formale dell’atto di rinuncia alla controparte non impedisce l’estinzione del giudizio se la controparte ne ha avuto certa conoscenza attraverso una forma equipollente, quale la sottoscrizione per accettazione apposta sull’atto di rinuncia.
- L’accettazione della rinuncia da parte della controparte costituita dimostra sia la conoscenza dell’abbandono del giudizio sia l’assenza di interesse alla sua prosecuzione.
- La regolazione delle spese può avvenire mediante compensazione quando tale soluzione sia richiesta dal rinunciante e accettata dalla controparte.
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