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Sentenza

Sentenza n. 3202/2026 - Milano, Sezione 4

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Ordinario di Monza-Sezione Lavoro, n. 940/2024, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202504419

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di euro 2.000,00 sulla Carta elettronica del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici indicati nel ricorso, escluso l'anno scolastico 2022/2023, per l'importo complessivo di euro 2.000,00. Nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva inizialmente soddisfatto la pretesa. La ricorrente ha quindi chiesto l'accredito della somma, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento, la fissazione di una penalità di mora e la condanna alle spese. Nelle more del giudizio, la ricorrente ha comunicato l'avvenuto accreditamento dell'importo, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la pretesa oggetto del giudizio era stata integralmente soddisfatta mediante l'accredito dei 2.000 euro sulla Carta elettronica del docente. La sopravvenuta esecuzione non ha però escluso la soccombenza virtuale dell'Amministrazione ai fini delle spese: poiché l'adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso, il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre IVA, accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Sono state quindi ritenute assorbite le ulteriori richieste di nomina del commissario ad acta e di penalità di mora.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata è integralmente soddisfatta.

  • art. 112 c.p.a.

    Costituisce la base normativa dell'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 1 l. 107/2015

    È la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Fondano, rispettivamente, la disciplina delle spese nel processo amministrativo e il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per l'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa la pretesa del ricorrente, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • L'adempimento dell'amministrazione intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese del giudizio, poiché l'iniziativa processuale è stata resa necessaria dal precedente inadempimento.
  • La sopravvenuta esecuzione del giudicato rende prive di attualità le richieste strumentali all'esecuzione coattiva, quali la nomina del commissario ad acta e la penalità di mora.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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