Cassazione Penale, Sentenza n. 743/2022 del 12/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la valutazione della recidiva basata su un precedente di rapina risalente al 2008, sostenendo che per la distanza temporale e la non omogeneità rispetto al reato attuale (detenzione ai fini di spaccio di cocaina) la recidiva dovesse essere esclusa o non incidere sull'apprezzamento delle circostanze.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato e in parte aspecifico. Ha confermato che i giudici di merito avevano valutato correttamente la gravità del precedente (rapina con modalità violente e lesioni alla vittima), motivando la rinnovata e accentuata capacità a delinquere dell'imputato; trattandosi di valutazione di merito la Cassazione ha ritenuto la motivazione insindacabile. Il provvedimento impugnato (conferma della condanna per art. 73, comma 1‑bis, DPR 309/1990 a 4 anni e 10 mesi e 26.000 euro di multa) è così rimasto confermato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 1‑bis
La norma è stata applicata per la contestazione del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti (1.490 g di cocaina). La sentenza di merito è fondata sulla qualificazione del fatto ai sensi di tale disposizione.
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 - art. 23, commi 8 e 9
Richiamata quale base procedurale per il trattamento del ricorso senza l'intervento delle parti (istruttoria in camera di consiglio o procedimento abbreviato di trattazione), come previsto dalle norme emergenziali richiamate.
Massime di principio
- La ricorrenza della recidiva viene valutata in funzione della gravità e delle modalità del precedente reato: se il precedente ha modalità violente e ha causato lesioni, i giudici possono ritenere che sia indicativo di una "rinnovata e più accentuata capacità a delinquere" e ponderarlo come rilevante.
- Le questioni di fatto e la valutazione della gravità del precedente costituiscono valutazioni di merito e, se adeguatamente motivate, sono in genere insindacabili in Cassazione; per ottenere accoglimento occorre dimostrare contraddizioni logiche o carenze motivazionali specifiche e non semplici rilievi di discrepanza.
- La sola distanza temporale del precedente o la non perfetta omogeneità tra reati non è sufficiente, di per sé, ad escludere la recidiva: è necessario argomentare concretamente perché il precedente non esprima una capacità a delinquere rinnovata.
- Nei ricorsi che risultino manifestamente infondati o aspecifici la Corte di legittimità può dichiararne l'inammissibilità e sanzionare il ricorrente con il pagamento delle spese e di somme alla Cassa delle ammende; la memoria difensiva deve quindi contenere censure precise e circostanziate.
- Dal punto di vista difensivo, per contestare l'applicazione della recidiva conviene fornire elementi concreti che ne dimostrino l'irrilevanza (es. successiva riabilitazione, mutamento di condotta comprovato, differenze sostanziali tra fattispecie) o indicare errori logico‑giuridici nella motivazione dei giudici di merito.
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