Sentenza n. 8588/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento e/o la declaratoria di nullità, •del decreto direttoriale 13 dicembre 2022, n. 172, adottato dal Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto, avente ad oggetto “Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi”; • della nota dell'Area Sanità e Sociale 24 novembre 2022, prot. n. 544830, con cui sono state fornite agli Enti del SSR le indicazioni per l'aggiornamento delle certificazioni della spesa per l'acquisto di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018 già sottoscritte dai Direttori generali nel 2019; • della nota di Azienda Zero prot. n. 34255 del 7 dicembre 2022 con cui si dà atto che è stata verificata la coerenza del fatturato complessivo dei fornitori privati e pubblici e del valore delle “altre fattispecie non riconducibili a fatturato” rilevato dagli Enti del SSR con quanto contabilizzato nella voce “BA0210 - Dispositivi medici” del modello CE consolidato regionale dell'anno di riferimento; • del decreto 6 ottobre 2022 del Ministro della Salute, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, Serie generale, n. 251; • del decreto 6 luglio 2022 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie generale, n. 216; • nonché di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non noto, ivi inclusi per quanto occorrer possa: (i) l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 28 settembre 2022, rep. atti n. 213/CSR, avente ad oggetto “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; (ii) l'intesa sancita dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 14 settembre 2022, atto n. 22/179/CR6/C7, avente ad oggetto “schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”; (iii) la nota del Ministero della Salute del 5 agosto 2022, avente ad oggetto “NOTA ESPLICATIVA RIPIANO DISPOSITIVI MEDICI ANNI 2015 – 2018, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9 TER DEL DECRETO LEGGE 19 GIUGNO 2015 N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2015, N.125, COME MODIFICATO AL COMMA 8 DELL'ARTICOLO 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N.145”; (iv) l'accordo 7 novembre 2019 rep. n. 181/CSR tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; (v) la circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (vi) tutti gli atti e/o provvedimenti degli Enti del SSR della Regione Veneto con cui sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, tra cui: - la deliberazione del Direttore Generale di AULSS n. 1 Dolomiti 13 dicembre 2022, n. 1398, avente ad oggetto “Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018”; - la deliberazione del Direttore Generale di AULSS n. 2 Marca Trevigiana 7 dicembre 2022, n. 2330, avente ad oggetto “Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018”; - la deliberazione del Direttore Generale di AULSS n. 3 Serenissima 12 dicembre 2022, n. 2076, avente ad oggetto “Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018”; - la deliberazione del Direttore Generale di AULSS n. 4 Veneto Orientale, di data ed estremi ignoti, avente ad oggetto la rilevazione dei costi per dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018; - la deliberazione del Direttore Generale di AULSS n. 5 Polesana, di data ed estremi ignoti, avente ad oggetto la rilevazione dei costi per dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018; - la deliberazione del Direttore Generale di AULSS n. 6 Euganea 12 dicembre 2022, n. 826, avente ad oggetto “Rilevazione costi dispositivi medici per fattura e fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018”; - la deliberazione del Direttore Generale di AULSS n. 7 Pedemontana 9 dicembre 2022, n. 2322, avente ad oggetto “Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018”; - la deliberazione del Direttore Generale di AULSS n. 8 Berica 7 dicembre 2022, n. 2001, avente ad oggetto “RICOGNIZIONE DELLE FATTURE ISCRITTE AL CONTO "BA0210 - DISPOSITIVI MEDICI" DEI CONTI ECONOMICI 2015 - 2016 - 2017 - 2018 PER FORNITORE (DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE 6/10/2022)”; - la deliberazione del Direttore Generale di AULSS n. 9 Scaligera 13 dicembre 2022, n. 1240, avente ad oggetto “Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018”; - la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedale-Università Padova 9 dicembre 2022, n. 2560, avente ad oggetto “Rilevazione dei dispositivi medici acquistati negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018: suddivisione del fatturato in centesimi di euro con dettaglio per fornitore e singolo documento”; - la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona 12 dicembre 2022, n. 1176, avente ad oggetto “Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018”; - la deliberazione del Direttore Generale dell'Istituto Oncologico Veneto, di data ed estremi ignoti, avente ad oggetto la rilevazione dei costi per dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti regionali e ministeriali relativi alla ripartizione degli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015-2018
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto direttoriale della Regione Veneto che individuava le aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al payback e determinava i relativi importi per gli anni 2015-2018, nonché gli atti presupposti, tra cui i decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto di spesa e di adozione delle linee guida, le intese e gli atti di ricognizione e certificazione dei fatturati adottati dagli enti del Servizio sanitario regionale. Il testo della sentenza non espone in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio è entrato in vigore l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025, che ha previsto, per gli anni 2015-2018, l'estinzione degli obblighi delle aziende mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La ricorrente ha dichiarato di avere effettuato il pagamento previsto dalla disposizione, depositando le relative ricevute.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. La ricorrente ha effettuato il versamento ridotto previsto dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 e la Regione Veneto ha formalmente preso atto dell'avvenuto pagamento con proprio decreto, acquisito agli atti del giudizio. Tale sopravvenienza ha eliminato l'interesse alla decisione sulle impugnazioni degli atti relativi al payback per gli anni 2015-2018, secondo il meccanismo previsto dalla normativa sopravvenuta. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...]. L'integrale versamento dell'importo [...] estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici [...] determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali
Il pagamento della quota ridotta prevista dalla norma, seguito dall'accertamento formale dell'amministrazione, estingue l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano.
art. 9-ter, comma 9, d.l. n. 78/2015, convertito dalla legge n. 125/2015
La disposizione individua gli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici oggetto del meccanismo di ripiano richiamato dalla normativa sopravvenuta.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, convertito dalla legge n. 125/2015
La disposizione costituisce la base normativa dei provvedimenti regionali e provinciali di individuazione delle aziende soggette al ripiano e dei relativi importi.
art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023, convertito dalla legge n. 56/2023
La disposizione è richiamata dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 tra quelle concernenti gli obblighi delle aziende fornitrici di dispositivi medici.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Ha consentito lo svolgimento dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato in modalità da remoto.
Massime di principio
- Nei giudizi promossi contro i provvedimenti regionali o provinciali di ripiano del payback sui dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, il versamento integrale della quota ridotta prevista dalla normativa sopravvenuta estingue l'obbligazione dell'azienda fornitrice e determina la cessazione della materia del contendere, quando l'amministrazione abbia formalmente accertato e preso atto dell'avvenuto pagamento.
- La cessazione della materia del contendere richiede, nel meccanismo previsto per il payback sui dispositivi medici, l'avvenuto pagamento della quota normativa e l'acquisizione nel giudizio del provvedimento regionale o provinciale che ne accerti formalmente l'effettuazione.
- In presenza della cessazione della materia del contendere determinata dalla disciplina sopravvenuta sul payback dei dispositivi medici, le spese di lite possono essere integralmente compensate quando la controversia presenti evidente complessità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 1049/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 195/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 1024/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 1026/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 1027/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 1028/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →