Sentenza n. 127/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di rigetto della dichiarazione di emersione al lavoro domestico protocollo nr. P-PE/L/N/2020100516 EM-DOM_2020, presentata dal sig. -OMISSIS- a favore del ricorrente -OMISSIS-, notificato al predetto -OMISSIS- in data 25.06.2020, nonché di tutti gli atti prodromici e conseguenziali del procedimento in corso e specificatamente del diniego di rilascio di permesso di soggiorno
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della dichiarazione di emersione al lavoro domestico e conseguente diniego di rilascio del permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto della dichiarazione di emersione presentata da un datore di lavoro a suo favore, fondato sull’esistenza di precedenti condanne penali. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 33, comma 7, della legge n. 189/2002, del d.lgs. n. 3/2007 e dell’art. 234 del Trattato CEE, sostenendo che la mera esistenza di condanne penali non fosse sufficiente e che l’amministrazione dovesse svolgere una valutazione concreta dell’attuale pericolosità sociale, considerando anche l’inserimento sociale e lavorativo e la durata della permanenza in Italia; ha inoltre prospettato la disapplicabilità delle norme penali relative alla circolazione di supporti privi del contrassegno SIAE. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per difetto di motivazione, lamentando che il diniego non descrivesse le condotte oggetto delle condanne né ne precisasse la collocazione temporale. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione della legge n. 241/1990 per mancata comunicazione al lavoratore del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis, assumendo che tale comunicazione fosse stata inviata soltanto al datore di lavoro.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e confermato la legittimità del diniego. Quanto al primo motivo, ha applicato l’art. 103, comma 10, del d.l. n. 34/2020, ritenendo ostative le condanne riportate dal ricorrente e comunque idonee a costituire indice di pericolosità, in ragione della loro tipologia e pluralità: una condanna per tentato furto con strappo, una per resistenza a pubblico ufficiale e un procedimento pendente per i reati di cui agli artt. 474 e 648 c.p. Il giudice ha quindi ritenuto corretta la valutazione della Questura, senza accogliere la tesi secondo cui sarebbe stata necessaria un’ulteriore valutazione fondata esclusivamente su elementi di inserimento sociale e lavorativo. Il secondo motivo è stato respinto perché il diniego, sebbene succintamente, indicava le ragioni ostative; inoltre, la partecipazione procedimentale e l’accesso agli atti avevano consentito al ricorrente di conoscere pienamente tali ragioni. Il terzo motivo è stato respinto perché dagli atti risultava che il preavviso di rigetto era stato comunicato a entrambi gli interessati mediante raccomandate A/R, regolarmente ricevute. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 800,00 oltre accessori a favore del Ministero dell’Interno, in applicazione del principio di soccombenza.
Norme richiamate
art. 103, comma 10, d.l. n. 34/2020
Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri: ... c) che risultino condannati ... per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale ...; d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato ... Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne ... per uno dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale.
La disposizione consente di escludere dalla procedura di emersione gli stranieri condannati per i reati indicati e impone di considerare le condanne quali elementi rilevanti nella valutazione della pericolosità; nel caso concreto, la pluralità e la tipologia delle condanne hanno giustificato il diniego.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto deve essere comunicato agli interessati al procedimento; nel caso concreto l’obbligo è stato ritenuto assolto mediante comunicazione effettuata sia al datore di lavoro sia al lavoratore straniero.
art. 474 c.p.
Il procedimento penale pendente per il reato previsto dall’art. 474 c.p. è stato considerato, insieme agli altri elementi risultanti dal certificato dei carichi pendenti, nella valutazione della pericolosità dello straniero.
art. 648 c.p.
Il procedimento penale pendente per il reato previsto dall’art. 648 c.p. è stato considerato quale ulteriore elemento valutativo della posizione del ricorrente.
art. 337 c.p.
La condanna per resistenza a pubblico ufficiale è stata valorizzata come ulteriore indice di pericolosità, unitamente alla condanna per tentato furto con strappo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali contenuti nella pronuncia.
Massime di principio
- Nella procedura di emersione dal lavoro irregolare, le condanne penali e gli eventuali procedimenti pendenti possono costituire elementi rilevanti per negare l’ammissione dello straniero quando, per tipologia e pluralità, evidenzino una pericolosità incompatibile con i requisiti normativi.
- La motivazione del diniego può essere ritenuta sufficiente anche se succinta, quando individui le ragioni ostative e il destinatario, attraverso la partecipazione procedimentale e l’accesso agli atti, abbia potuto comprenderne concretamente il fondamento.
- Nel procedimento di emersione, il preavviso di rigetto deve essere comunicato ai diversi soggetti direttamente coinvolti; l’obbligo partecipativo risulta assolto quando la comunicazione sia stata effettivamente ricevuta sia dal datore di lavoro sia dal lavoratore straniero.
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