Cassazione Civile, Ordinanza n. 14829/2022 del 10/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Nel procedimento di opposizione allo stato passivo, la società ricorrente contestava il mancato riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c. sul credito di euro 169.500 per prestazioni descritte come servizi tecnici connessi alla realizzazione di alloggi. Sosteneva che il rapporto fosse in realtà riferibile a un singolo professionista, l'architetto socio e legale rappresentante, il quale avrebbe svolto personalmente la progettazione e la direzione lavori; deduceva inoltre che il privilegio dovesse comunque spettare perché la società era una società di persone a oggetto professionale esclusivo. Con il secondo motivo censurava la lettura del biennio previsto dall'art. 2751-bis n. 2 c.c., ritenendo che il termine dovesse decorrere dalla cessazione dell'attività e non dalla dichiarazione di fallimento. Con il terzo motivo contestava come eccessiva la liquidazione delle spese processuali.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c. spetta ai compensi professionali del singolo professionista per attività svolta in forma autonoma e non a crediti vantati da una società commerciale in forma di s.n.c., anche se operante in ambito tecnico-professionale. Ha osservato che l'eventuale attività personalmente svolta dal professionista non era sufficiente a trasformare il credito societario in credito privilegiato, mancando i presupposti soggettivi richiesti dalla norma. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito dal rigetto del primo. Il terzo motivo è stato giudicato inammissibile perché generico, poiché la determinazione delle spese entro i limiti tabellari non è sindacabile in cassazione se non per violazione di specifici limiti o per scostamenti dai parametri non motivati. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2741 c.c.
richiamato per affermare che il privilegio costituisce deroga al principio della par condicio creditorum e va quindi interpretato restrittivamente
art. 2745 c.c.
richiamato per definire il privilegio come causa di prelazione prevista dalla legge in ragione della causa del credito
art. 2751 bis n. 2 c.c.
riconosce il privilegio solo ai compensi professionali del singolo professionista per lavoro personale autonomo, non ai crediti di una società commerciale o comunque di un'attività con remunerazione di capitale
art. 2232 c.c.
invocato dalla ricorrente a sostegno della natura personale della prestazione professionale
art. 33 c.c.
invocato dalla ricorrente per sostenere la natura non commerciale dell'organizzazione
art. 2, co. 1 lett. c, L. 248/2006
richiamato dalla ricorrente in relazione all'esercizio della professione in forma societaria
art. 3 Cost.
dedotto come parametro di censura della disciplina del privilegio
d.m. n. 55 del 2014
richiamato in tema di liquidazione delle spese processuali entro i parametri tabellari
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sulla liquidazione delle spese
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Il privilegio generale ex art. 2751-bis n. 2 c.c. ha natura eccezionale e non è suscettibile di interpretazione analogica, poiché deroga alla par condicio creditorum.
- Il privilegio per i compensi professionali tutela il lavoro personale svolto in forma autonoma dal singolo professionista; quando il credito matura nell'ambito di una struttura societaria o organizzata come entità collettiva, il credito perde la connotazione tipica del compenso professionale privilegiato.
- Ai fini del riconoscimento del privilegio non basta allegare che l'attività sia stata materialmente svolta da un professionista inserito nella compagine sociale: occorre che il credito sia riferibile soggettivamente al singolo professionista e che sia provata la personalità, esclusività o prevalenza della prestazione in suo capo.
- La domanda di insinuazione proposta da una struttura professionale collettiva fa presumere l'insussistenza dei presupposti del privilegio, salvo prova specifica del carattere personale del rapporto d'opera e dell'eventuale attribuzione del credito al professionista.
- La liquidazione delle spese processuali entro i limiti tabellari non è, di regola, censurabile in cassazione per sola inadeguatezza dell'importo, salvo violazione dei limiti normativi o scostamenti dai parametri senza adeguata motivazione.
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