Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 28/10/2015 n. 21986 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR della Puglia sostenendo, da un lato, che i costi relativi alle due autovetture dovessero essere imputati all'esercizio 2002, poiché la consegna era avvenuta in quell'anno, indipendentemente dalla fatturazione nel 2003, in applicazione del principio di competenza. Dall'altro lato, ha contestato l'applicazione del regime IVA del margine, sostenendo che il contribuente non potesse basarsi esclusivamente sulla qualificazione indicata nelle fatture, ma dovesse verificare e provare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi del regime speciale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che, per i beni mobili, i costi di acquisizione si considerano sostenuti alla data della consegna o spedizione e non alla data della fattura o del pagamento; pertanto, la CTR ha errato nel considerare rilevante la fatturazione del 2003. Ha inoltre affermato che il regime del margine richiede la prova di tutti i presupposti previsti dalla legge, inclusa la situazione fiscale del cedente e l'eventuale mancata detrazione dell'IVA, non essendo sufficiente la sola indicazione formale in fattura né la natura usata degli autoveicoli. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, TUIR

    I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza.

    Il reddito d'impresa deve essere determinato secondo il principio di competenza e non secondo il momento della fatturazione, del pagamento o dell'incasso. Per i beni mobili, il costo di acquisizione si imputa all'esercizio della consegna o spedizione.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 1

    Ai fini fiscali, per le cessioni di beni mobili rileva il momento della consegna o spedizione, che individua il periodo di competenza dell'operazione.

  • D.L. n. 41 del 1995, art. 36, convertito dalla L. n. 85 del 1995

    Il regime IVA del margine è un regime speciale e può essere applicato solo quando siano provati tutti i presupposti normativi, sia oggettivi sia soggettivi. La sola natura usata del bene e la relativa indicazione in fattura non sono sufficienti.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 41, comma 5, lett. b)

    La disciplina richiamata concorre a delimitare i presupposti per l'applicazione del regime IVA speciale nelle operazioni intracomunitarie.

  • Codice civile, art. 2697

    Chi invoca l'applicazione del regime speciale del margine deve provare i fatti costitutivi del relativo diritto, soprattutto quando l'Amministrazione contesti con elementi oggettivi la correttezza delle indicazioni riportate in fattura.

  • R.D. n. 1611 del 1933, art. 1

    Gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni senza bisogno di mandato, essendo sufficiente che consti della loro qualità.

    L'Avvocatura dello Stato rappresenta e difende le Amministrazioni statali in forza della legge, senza necessità di una procura speciale.

  • R.D. n. 1611 del 1933, art. 19, come modificato dalla L. n. 103 del 1979

    La ripartizione interna degli incarichi e la sostituzione tra avvocati e procuratori dello Stato rientrano nell'organizzazione dell'Avvocatura e non richiedono, per la validità dell'atto processuale, particolari formalità esterne.

  • L. n. 69 del 2009, art. 55

    Le notificazioni eseguite dall'Avvocatura dello Stato seguono una disciplina speciale, collegata alla tenuta di un apposito registro cronologico, che prevale sulle regole generali relative all'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine.

Massime di principio

  • Nel reddito d'impresa, la competenza economica prevale sul momento di emissione o ricezione della fattura: per i beni mobili, il costo va normalmente imputato all'esercizio della consegna o spedizione.
  • Chi utilizza un regime fiscale speciale deve dimostrare la presenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge; non è sufficiente richiamare la qualificazione formale contenuta nella fattura.
  • Nel regime IVA del margine, l'acquirente deve verificare, con l'ordinaria diligenza esigibile, anche i presupposti sostanziali riferiti al cedente, inclusa la mancata detrazione dell'IVA sull'acquisto originario.
  • Quando l'Amministrazione fornisce elementi oggettivi che mettono in dubbio la correttezza della fattura, l'onere probatorio si rafforza a carico del contribuente che invoca il regime speciale.
  • La cassazione con rinvio non definisce necessariamente in via definitiva l'imposta dovuta: elimina la precedente decisione e impone al giudice di rinvio di riesaminare la controversia applicando i principi indicati dalla Cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.