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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20849/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la sua condanna per uso di atto falso. Con il primo motivo ha dedotto la nullità della sentenza per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio a sé e al difensore; con il secondo ha lamentato un vizio di motivazione per la mancata valutazione delle nuove conclusioni difensive depositate in udienza; con il terzo ha censurato il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la condotta non avrebbe avuto i presupposti per escludere la punibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché, trattandosi di un mero rinvio di udienza dopo la già avvenuta costituzione delle parti, non era necessaria la reiterazione della notifica del nuovo decreto di citazione a giudizio. Ha giudicato il secondo motivo generico, per difetto dei requisiti di specificità dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., e comunque manifestamente infondato, poiché le nuove conclusioni difensive erano reiterative di quelle già depositate, senza alcuna lesione del diritto di difesa. Ha ritenuto il terzo motivo manifestamente infondato, osservando che la sentenza impugnata aveva motivato in modo logico il diniego dell'art. 131-bis c.p., valorizzando la particolare pericolosità della condotta e la non occasionalità/non isolamento del fatto, anche alla luce di un precedente sanzionatorio per guida con patente ritirata. L'imputato è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 489 c.p.

    individua il reato di uso di atto falso oggetto della condanna confermata in appello

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    richiede specificità dei motivi di impugnazione; il motivo privo di indicazione degli elementi posti a base della censura è generico

  • art. 131-bis c.p.

    la particolare tenuità del fatto è esclusa quando la condotta sia particolarmente pericolosa e non occasionale né isolata

  • art. 615 c.p.p.

    non citato

  • art. 591 c.p.p.

    base processuale della declaratoria di inammissibilità del ricorso, ricavabile dalla formula decisoria, anche se non esplicitata nel testo

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo che deduce nullità per omessa notificazione di un nuovo decreto di citazione è infondato quando si tratti di mero rinvio di udienza e le parti siano già regolarmente costituite, non essendo necessaria una nuova notificazione.
  • Il motivo di ricorso per vizio di motivazione deve essere specifico: non è sufficiente una censura assertiva o meramente ripetitiva, occorrendo indicare puntualmente gli elementi fattuali o argomentativi trascurati dalla decisione impugnata.
  • Le conclusioni difensive integrative non determinano di per sé nullità o lesione del diritto di difesa se risultano sostanzialmente reiterative di quelle già rassegnate e non introducono effettivi elementi nuovi.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere legittimamente esclusa quando la condotta presenti apprezzabile pericolosità e non appaia occasionale o isolata, specie se il comportamento dell'agente riveli una precedente reiterazione sanzionata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniUso di atto falso ex art. 489Cause di non punibilità
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblicaParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoNullità processuale

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