Cassazione Civile, Ordinanza n. 11121/2026 del 25/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente impugnava un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2011, con il quale l’Amministrazione finanziaria gli contestava la realizzazione e la partecipazione a operazioni soggettivamente inesistenti, ritenute funzionali a un sistema fraudolento articolato tra una società italiana formalmente acquirente e rivenditrice di cuccioli, una società interposta e un fornitore ungherese. Secondo gli accertamenti richiamati in sentenza, il contribuente era indicato come amministratore di fatto e dominus delle società coinvolte; la struttura sarebbe stata utilizzata per far emergere costi e IVA a debito non effettivamente versati. In primo e secondo grado il ricorso era stato respinto. In cassazione il contribuente proponeva tre motivi: 1) nullità della sentenza di appello per motivazione apparente e, in sostanza, contestazione della motivazione dell’avviso di accertamento, ritenuto illegittimo perché fondato sul mero rinvio al PVC; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. e delle norme sul contenuto della sentenza tributaria per omessa pronuncia su varie doglianze, tra cui mancata convocazione in verifica, mancata notifica del PVC, vizi di notifica dell’atto e mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni; 3) violazione delle garanzie procedimentali e del contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, L. 212/2000 e principi costituzionali e della Carta dei diritti fondamentali UE. L’Agenzia delle entrate, pur ritualmente intimata, non si è costituita in cassazione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo infondato perché la sentenza regionale non era affetta da motivazione apparente: il giudice d’appello aveva esposto i fatti, le doglianze, le difese dell’Ufficio e le ragioni del rigetto, con motivazione sufficiente anche se per relationem. Ha inoltre chiarito che l’avviso di accertamento può essere motivato per relationem mediante rinvio al PVC della Guardia di Finanza, senza necessità di autonoma valutazione esplicita degli elementi già noti al contribuente. Il secondo motivo è stato ritenuto carente di specificità e comunque infondato, poiché la CTR si era pronunciata sulla correttezza della notifica, sul rispetto del termine di 60 giorni e sulla portata delle allegazioni difensive; la Corte ha anche valorizzato il principio per cui l’amministratore di fatto, quale soggetto che si ingerisce nella gestione sociale, è tenuto a conoscere gli atti impositivi e i documenti giustificativi relativi alla società. Il terzo motivo è stato considerato palesemente infondato, perché le garanzie procedimentali risultavano comunque rispettate e le censure erano in parte generiche e in parte assorbite dalle valutazioni già svolte. È stato posto a carico del ricorrente anche l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3 L. 241/1990
Invocato dal ricorrente in tema di motivazione, ma la Corte ha ritenuto che la sentenza di appello fosse comunque adeguatamente motivata e non apparente.
art. 7 L. 212/2000
La Corte ribadisce che l’obbligo di motivazione dell’atto impositivo può essere assolto anche per relationem mediante rinvio al PVC, se gli elementi sono già noti al contribuente.
art. 42 d.P.R. 600/1973
Richiamato quale norma sulla motivazione dell’avviso di accertamento; la Corte ne conferma l’adempimento tramite rinvio al PVC.
art. 36 d.lgs. 546/1992
Richiamato in relazione al contenuto della sentenza tributaria; la Corte esclude il vizio di motivazione apparente e di omissione di pronuncia.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per asserita omessa pronuncia; la Corte esclude l’omissione perché la CTR aveva affrontato le questioni rilevanti.
art. 12, comma 7, L. 212/2000
La Corte esclude la violazione del termine dilatorio di 60 giorni, rilevando che la CTR aveva accertato la notifica del PVC e che le garanzie difensive risultavano rispettate.
art. 111, sesto comma, Cost.
Richiamato per il dovere di motivazione; la Corte precisa che una motivazione è apparente solo se non consente alcun controllo sul ragionamento decisorio.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
Richiamato dal ricorrente; la Corte ne esclude la violazione poiché la decisione conteneva una motivazione sufficiente.
art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973
La Corte lo richiama per affermare che, quando un soggetto dispone uti dominus delle risorse di una società interposta, il reddito va imputato all’effettivo possessore per interposta persona, con possibilità di prova anche presuntiva e di prova contraria a carico del contribuente.
art. 3, comma 3, d.P.R. 633/1972
Richiamato in relazione alla traslazione dell’Iva nelle operazioni compiute in nome proprio ma per conto terzi; il rapporto tra interponente e interposto è soggetto a Iva secondo lo schema del mandato senza rappresentanza.
art. 6, par. 4, Sesta direttiva IVA
Richiamato come corrispondente alla disciplina interna sul mandato senza rappresentanza: chi partecipa in nome proprio ma per conto terzi si considera aver ricevuto e fornito i servizi a titolo personale.
art. 7 d.l. 269/2003
La Corte esclude che operi la regola della sanzione alla sola società quando l’interposizione è gestita uti dominus da un soggetto che risponde in proprio.
art. 2332 c.c.
Richiamato per affermare che l’utilizzo strumentale della società non ne mette in dubbio l’esistenza e non integra simulazione assoluta dell’atto costitutivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per porre a carico del ricorrente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La motivazione per relationem dell’avviso di accertamento è legittima quando rinvia a un PVC già conosciuto dal contribuente e consente di comprendere la pretesa fiscale e di difendersi in modo effettivo.
- La motivazione apparente della sentenza ricorre solo quando manca l’indicazione del percorso logico-giuridico seguito dal giudice o quando il ragionamento non è controllabile; non basta una motivazione sintetica o aderente alla decisione di primo grado, se rende comprensibile la conferma.
- In sede di legittimità il vizio di omessa pronuncia richiede specifica indicazione delle questioni devolute e non esaminate; la censura è inammissibile se non riproduce con precisione i passaggi rilevanti degli atti di appello.
- Quando un soggetto si ingerisce nella gestione sociale come dominus di fatto, la pretesa tributaria può essere riferita a lui quale effettivo possessore del reddito o autore sostanziale dell’operazione, anche se formalmente operante attraverso società interposte.
- Nelle operazioni soggettivamente inesistenti la prova dell’Amministrazione può essere fornita anche per presunzioni; una volta raggiunto il quadro indiziario sufficiente, incombe sul contribuente la prova contraria dell’assenza di interposizione o della mancata percezione del reddito.
- Il mero utilizzo strumentale di una società non comporta la sua inesistenza o simulazione assoluta, ma consente di imputare fiscalmente al soggetto che la gestisce uti dominus i redditi e le condotte che gli sono sostanzialmente riferibili.
- Nel rapporto tra soggetto che agisce in nome proprio ma per conto altrui e società interposta, ai fini IVA opera lo schema del mandato senza rappresentanza, con conseguente rilevanza fiscale delle operazioni poste in essere dall’interposto e dall’interponente.
- Le garanzie endoprocedimentali e il termine dilatorio di 60 giorni non sono violati quando risulti la regolare conoscenza del PVC e il contribuente abbia comunque potuto esercitare pienamente il proprio diritto di difesa nel procedimento e nel giudizio.
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