Sentenza n. 133/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 1877 del 6 giugno 2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia che aveva accolto il ricorso contro la detrazione di 76 giorni di anzianità nel grado conseguente alla sospensione dal servizio per mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale
Esito
Favorevole al resistente (militare)
Prevale il privato
La controversia
L'amministrazione ha appellato la sentenza del TAR nella parte in cui aveva ritenuto illegittima la detrazione dell'anzianità di servizio e dei giorni di licenza ordinaria conseguente alla sospensione dal servizio per inosservanza dell'obbligo vaccinale previsto dall'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021, come modificato dal d.l. n. 172/2021. Ha sostenuto che la sospensione costituisse effetto automatico della legge e che la detrazione dell'anzianità fosse conseguenza dell'assenza dal servizio, imputabile alla scelta del militare di non vaccinarsi. Ha inoltre dedotto che la detrazione fosse prevista dal dPCM 12 ottobre 2021, recante linee guida per l'applicazione della disciplina sul possesso del green pass, e che la mancata impugnazione di tale atto generale presupposto rendesse inammissibile il ricorso di primo grado. L'appellante ha richiamato anche il principio secondo cui l'anzianità dovrebbe computare il servizio effettivamente prestato e ha invocato esigenze di parità di trattamento con il restante personale.
La decisione
Il CGARS ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha escluso l'inammissibilità del ricorso derivante dalla mancata impugnazione del dPCM 12 ottobre 2021, rilevando che tale decreto era stato adottato in attuazione dell'art. 9-quinquies, comma 5, del d.l. n. 52/2021 e riguardava la diversa disciplina dell'accesso ai luoghi di lavoro mediante green pass base, non la sospensione dal servizio conseguente all'inadempimento dell'obbligo vaccinale del personale del comparto difesa e sicurezza disciplinata dall'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021. Per quest'ultima fattispecie mancava sia una norma primaria autorizzatoria del dPCM sia un espresso rinvio a esso. Il Collegio ha applicato il principio di stretta interpretazione delle disposizioni emergenziali ed eccezionali, escludendo l'estensione analogica delle conseguenze pregiudizievoli. Poiché l'art. 4-ter prevedeva espressamente la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa e la mancata corresponsione della retribuzione, ma non la perdita o detrazione dell'anzianità di servizio, quest'ultima non poteva essere introdotta in via amministrativa. Le spese del grado sono state compensate in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali e della stratificazione normativa emergenziale.
Norme richiamate
art. 4-ter d.l. 44/2021
L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
La disposizione è eccezionale e di stretta interpretazione: consente la sospensione dal lavoro e la mancata corresponsione della retribuzione, ma non autorizza ulteriori conseguenze, quale la detrazione dell'anzianità di servizio, non espressamente prevista.
art. 9-quinquies, commi 5 e 6, d.l. 52/2021
Il comma 5 ha previsto la facoltà per il Presidente del Consiglio dei ministri [...] di adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative.
La norma autorizzava il dPCM 12 ottobre 2021 con riferimento alla diversa disciplina del green pass base per l'accesso ai luoghi di lavoro; non costituiva base normativa per applicare quel dPCM alla sospensione del personale non vaccinato del comparto difesa e sicurezza.
dPCM 12 ottobre 2021
I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.
La previsione riguarda la fattispecie dell'assenza ingiustificata per mancanza di green pass base e non è applicabile alla distinta sospensione prevista dall'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021.
art. 2 d.l. 172/2021
Ha introdotto l'art. 4-ter nel d.l. n. 44/2021, prevedendo l'obbligo vaccinale per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico e disciplinando espressamente le conseguenze dell'inadempimento.
art. 8, comma 3, d.l. 24/2022
Ha abrogato la precedente disciplina dell'art. 4-ter, comma 1, lett. b), introducendo una disciplina successiva e diversa per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico; tale disciplina non modifica la soluzione relativa alla fattispecie temporale oggetto del giudizio.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Base normativa richiamata per l'oscuramento dei dati identificativi delle parti nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, ai fini dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.
Massime di principio
- Una disposizione emergenziale ed eccezionale che disciplina la sospensione dal lavoro e la mancata corresponsione della retribuzione non può essere interpretata estensivamente o analogicamente per introdurre ulteriori effetti pregiudizievoli, come la detrazione dell'anzianità di servizio, se tali effetti non sono espressamente previsti dalla legge.
- Un atto amministrativo generale adottato in attuazione di una specifica norma primaria non può essere applicato a una fattispecie diversa quando manca una norma primaria che ne autorizzi l'adozione per quella materia e manca un espresso rinvio alla disciplina attuativa.
- La disciplina dell'assenza ingiustificata per mancanza del green pass base non è automaticamente sovrapponibile alla distinta disciplina della sospensione dal servizio per inadempimento dell'obbligo vaccinale, anche quando le due disposizioni prevedano formule analoghe sulla mancata corresponsione della retribuzione.
- In assenza di un'espressa previsione legislativa, l'amministrazione non può disporre la perdita o la detrazione dell'anzianità di servizio quale conseguenza amministrativa della sospensione dal lavoro prevista per l'inadempimento di un obbligo vaccinale.
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