Cassazione Penale, Sentenza n. 44182/2023 del 03/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Domanda di riparazione per ingiusta detenzione subita in conseguenza di ordinanza cautelare emessa per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 74 t.u. stupefacenti; la ricorrente era stata successivamente assolta in primo grado ex art. 530, comma finale, cod. proc. pen. La ricorrente denunciava violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizio di motivazione della Corte territoriale nella ritenuta sussistenza di una colpa grave ostativa alla riparazione, sostenendo di aver dichiarato sin dall'interrogatorio di garanzia la propria estraneità e che l'assoluzione era dovuta all'inattendibilità o a ritrattazioni dei collaboratori di giustizia.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato (in parte inammissibile per genericità, nel complesso infondato). La Corte di cassazione ha ritenuto che l'ordinanza della Corte d'appello di Bari, resa in sede di rinvio, avesse sanato il vizio di motivazione e avesse fornito spiegazioni adeguate e non illogiche in ordine alla sussistenza della colpa grave. Sono stati valorizzati elementi indiziari già richiamati nell'ordinanza cautelare (dichiarazioni di più collaboratori che indicavano la ricorrente quale affiliata/partecipe, la sua convivenza more uxorio con Giuseppe Gigante, la frequenza di sodali e lo svolgimento di attività contigue allo spaccio) e il fatto oggettivo del sequestro dell'autovettura della ricorrente utilizzata in un contesto di spaccio. La Corte ha ricordato che l'assoluzione ex art. 530, comma finale, non esclude che, nel giudizio di riparazione, si possa ritenere la colpa grave sulla base di fatti accertati nella fase cautelare, atteso il diverso parametro probatorio tra fase cautelare e giudizio di merito. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
La ricorrente denunciava la violazione di questa norma; la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione avendo la Corte d'appello adeguatamente motivato la valutazione della colpa grave.
art. 416-bis cod. pen.
Il reato associativo è il quadro fattuale rispetto al quale furono disposte le misure cautelari; la Corte ha ritenuto che comportamenti di contiguità alla compagine associativa possano costituire elemento per valutare la colpa grave nel giudizio di riparazione.
art. 74 t.u. stupefacenti
I fatti riferiti riguardavano anche reati di spaccio; elementi connessi allo spaccio (es. sequestro dell'autovettura usata nelle cessioni) sono stati considerati rilevanti ai fini della valutazione della colpa grave.
art. 530, comma finale, cod. proc. pen.
L'assoluzione ai sensi di questa norma (per non essere stati ritenuti attendibili i collaboratori o per ritrattazione) non impedisce, nel giudizio di riparazione, che si dia rilievo agli elementi probatori emersi nella fase cautelare: il diverso standard probatorio tra cautela e merito consente al giudice della riparazione di ritenere comunque sussistente colpa grave.
Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021 (Calzaretta) e Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019 (Messina)
Precedenti della Cassazione che confermano che i fatti accertati nella fase cautelare possono essere valorizzati nel giudizio di riparazione e che l'assoluzione in merito non annulla automaticamente la possibilità di ritenere la colpa grave.
Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018 (B.)
Precedente che individua la colpa grave, in materia di reati associativi, nella condotta di chi mantenga frequentazioni ambigue con i membri dell'associazione o svolga comportamenti indicativi di contiguità con l'attività del sodalizio.
Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002 (De Benedictis) e Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017 (De Gregorio)
Principi consolidati sulla valutazione ex ante della condotta del richiedente per accertare se abbia creato la 'falsa apparenza' di configurabilità del reato, con conseguente rapporto di causa-effetto tra condotta e detenzione; la motivazione congrua della corte di merito è sindacabile limitatamente a vizi rilevabili in cassazione.
Massime di principio
- L'assoluzione nel giudizio di merito (anche ex art. 530, comma finale) non determina automaticamente il diritto al ristoro per ingiusta detenzione: il giudice della riparazione può valutare fatti accertati nella fase cautelare e ritenere la colpa grave se la condotta del richiedente ha creato apparenza di coinvolgimento criminoso.
- Nel giudizio di riparazione vige un diverso parametro valutativo rispetto al processo di merito: non è necessario il giudizio 'oltre ogni ragionevole dubbio' per attribuire rilievo a elementi che hanno giustificato la misura cautelare.
- Frequentazioni ambigue con appartenenti a un sodalizio, convivenza stabile o 'more uxorio' con soggetti ritenuti parte dell'associazione, la disponibilità/affidamento di beni (es. autovettura) utilizzati per attività illecite e attività contigue allo spaccio possono costituire elementi idonei a fondare la colpa grave ostativa alla riparazione.
- Il ricorrente deve contestare e spiegare adeguatamente gli elementi oggettivi che hanno determinato la misura cautelare: la mancata smentita di fatti obiettivi e significativi indebolisce la domanda di riparazione.
- La Corte di cassazione sindaca la motivazione della corte di merito limitatamente alla logicità e alla completezza della valutazione: una motivazione congrua e non manifestamente illogica resta comunque immune da annullamento in cassazione.
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