Sentenza del 02/08/2016 n. 465 - Comm. Trib. Prov. Savona
Liti da riscossione - comunicazione di irregolarità - obbligo - non sussiste - art. 36-bis, D.P.R. n. 600/73
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa del contribuente non è stata accolta sotto il profilo dell'obbligo di comunicazione preventiva. Il mancato pagamento di somme autoliquidate non rende necessaria la comunicazione di irregolarità, poiché essa non costituisce un passaggio obbligatorio in caso di mera omissione del versamento. La riscossione può quindi procedere senza tale comunicazione, salvo che dai controlli emerga una difformità rispetto ai dati dichiarati.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'asserita omissione della comunicazione di irregolarità prevista dall'art. 36-bis, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973. Il contribuente ha ritenuto che tale comunicazione fosse necessaria prima dell'iscrizione a ruolo o della riscossione. La decisione chiarisce invece che la comunicazione deve essere inviata quando il controllo automatico evidenzia un risultato diverso da quello indicato nella dichiarazione; non è invece obbligatoria quando si tratta semplicemente di riscuotere tributi autoliquidati e dichiarati dal contribuente, ma non versati.
Norme richiamate
Art. 36-bis, comma 3, D.P.R. n. 600/1973
La comunicazione di irregolarità deve essere inviata quando dai controlli automatici emerge un risultato diverso rispetto a quanto indicato in dichiarazione.
La norma impone la comunicazione quando il controllo automatico rileva una divergenza tra dichiarazione e risultato del controllo. Non impone invece tale adempimento per la semplice riscossione di tributi correttamente autoliquidati, ma non versati.
Massime di principio
- La comunicazione di irregolarità è necessaria soprattutto quando l'Amministrazione corregge o disconosce quanto indicato nella dichiarazione.
- Se il contribuente ha dichiarato e autoliquidato correttamente l'imposta, ma non l'ha versata, la riscossione può generalmente avvenire senza preventiva comunicazione di irregolarità.
- L'assenza della comunicazione non determina automaticamente l'illegittimità della cartella o dell'atto di riscossione: occorre verificare se vi sia stata una vera difformità tra dichiarazione e risultato del controllo.
- La comunicazione di irregolarità non è, in via generale, una condizione necessaria per riscuotere ogni debito tributario derivante dalla dichiarazione.
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