Sentenza del 02/08/2016 n. 4970 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Accertamento delle imposte sui redditi - Rettifica delle dichiarazioni - Redditi d'impresa - Accertamento induttivo - Provvedimento di rettifica - Motivazione - Adeguatezza - Sufficienza - Presunzione di legittimità dell'operato degli accertatori - Onere a carico del contribuente - Mera invocazione dell'apparente regolarità delle annotazioni contabili - Insufficienza - Fondamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la legittimità e la sufficienza della motivazione di un avviso di rettifica fondato sull'accertamento induttivo dei redditi d'impresa ai sensi dell'art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973. L'Ufficio aveva evidenziato specifici indici di inattendibilità relativi ad alcune poste di bilancio e la loro idoneità a far presumere l'esistenza di una capacità contributiva non dichiarata, anche in ragione dell'antieconomicità delle operazioni. Il contribuente sosteneva, in sostanza, che la regolarità formale delle scritture contabili fosse sufficiente a escludere la rettifica.
La decisione
La contestazione del contribuente è stata respinta. La Corte ha affermato che, quando l'Ufficio motiva adeguatamente l'atto indicando gli elementi di inattendibilità contabile e il procedimento logico-presuntivo seguito, l'accertamento è assistito da una presunzione di legittimità. In tale situazione l'Amministrazione non deve provare ulteriormente ogni singola circostanza, mentre spetta al contribuente dimostrare la concreta regolarità delle operazioni e giustificare eventuali condizioni antieconomiche. La mera regolarità apparente delle annotazioni contabili non è sufficiente, poiché può celare operazioni inesistenti o valori alterati.
Norme richiamate
Art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Accertamento induttivo dei redditi d'impresa sulla base del controllo delle scritture e delle registrazioni contabili
La norma consente all'Amministrazione finanziaria di rettificare il reddito dichiarato quando le risultanze contabili presentano elementi di inattendibilità o quando emergono presunzioni idonee a evidenziare ricavi o redditi non dichiarati. L'atto deve indicare gli indici di inattendibilità e il percorso logico seguito.
Massime di principio
- La regolarità formale della contabilità non impedisce l'accertamento induttivo se l'Amministrazione individua elementi concreti di inattendibilità o di antieconomicità.
- Quando l'avviso di accertamento espone specifici indici di anomalia e spiega perché essi sono idonei a far presumere maggiori ricavi o redditi, l'onere della prova si sposta sul contribuente.
- Il contribuente deve fornire una spiegazione documentata e coerente delle operazioni contestate, soprattutto quando risultano economicamente irrazionali o sproporzionate.
- La semplice affermazione che le operazioni sono state correttamente registrate e contabilizzate non è sufficiente a superare la presunzione derivante dall'accertamento.
- In situazioni analoghe, la difesa deve concentrarsi sia sull'assenza o genericità degli indici di inattendibilità indicati dall'Ufficio, sia sulla dimostrazione concreta della reale natura, congruità e convenienza delle operazioni.
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