Sentenza del 02/08/2016 n. 461 - Comm. Trib. Prov. Savona
RISCOSSIONE - cartella di pagamento - art. 36 ter D.P.R. 600/73 - notifica dell'atto prodromico ad indirizzo diverso da quello di residenza - nullità della notifica della cartella - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta. È stata dichiarata nulla la notifica della cartella di pagamento, poiché la notifica dell'atto prodromico effettuata a un indirizzo diverso da quello di residenza non consentiva di ritenere validamente perfezionata la procedura notificatoria. La successiva notifica per compiuta giacenza della cartella non ha potuto sanare il vizio dell'atto presupposto e della relativa notifica.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità della cartella di pagamento emessa a seguito del controllo formale previsto dall'art. 36-ter del D.P.R. 600/1973. In particolare, l'atto prodromico non era stato notificato presso l'indirizzo di residenza del contribuente, ma presso un indirizzo diverso. La successiva cartella era stata notificata per compiuta giacenza, senza che fosse stata previamente instaurata correttamente la conoscenza del procedimento mediante valida notifica dell'atto presupposto.
Norme richiamate
Art. 36-ter del D.P.R. 600/1973
Disciplina il controllo formale delle dichiarazioni e costituisce il presupposto procedimentale per gli atti successivi, tra cui la cartella di pagamento. La validità della riscossione presuppone che gli atti prodromici siano validamente notificati.
Norme sulla notificazione degli atti tributari e sulla compiuta giacenza
La notifica per compiuta giacenza è valida solo se sono rispettati i presupposti e le formalità previste dalla legge, incluso l'invio dell'atto all'indirizzo corretto del destinatario. La giacenza non può sanare la notificazione di un atto prodromico eseguita presso un indirizzo diverso da quello di residenza.
Massime di principio
- Quando una cartella di pagamento deriva da un atto tributario precedente, occorre verificare autonomamente la validità della notifica dell'atto prodromico.
- La notifica presso un indirizzo diverso da quello risultante come residenza del destinatario può determinare la nullità della notificazione, soprattutto se non risultano elementi che colleghino validamente quel luogo al contribuente.
- La successiva notifica della cartella per compiuta giacenza non sana automaticamente il vizio della notifica dell'atto presupposto.
- In casi analoghi è opportuno controllare la data e l'indirizzo delle notifiche, le risultanze anagrafiche dell'epoca e il rispetto delle formalità previste per la compiuta giacenza.
- La decisione riguarda la validità della notifica e non implica necessariamente l'inesistenza del debito tributario: l'Amministrazione potrebbe, ove consentito dai termini e dalla procedura, rinnovare gli atti o le notifiche correttamente.
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