Sentenza del 02/08/2016 n. 4969 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Prova - Documentazione reperita presso terzi - Utilizzabilità - Condizioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato è favorevole alla legittimità dell’operato dell’Amministrazione, purché siano rispettate le condizioni probatorie indicate. La documentazione extracontabile di terzi non è automaticamente utilizzabile: deve essere corroborata da ulteriori elementi e deve risultare idonea a mettere in dubbio l’attendibilità delle scritture del contribuente. La sentenza richiama e conferma precedenti conformi della Corte di cassazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la possibilità per l’Amministrazione Finanziaria di fondare un accertamento induttivo su documentazione extracontabile reperita presso soggetti terzi estranei alla verifica e da questi elaborata. Tale documentazione può essere utilizzata solo se l’Amministrazione dimostra la sua attendibilità e veridicità, anche mediante presunzioni fondate su elementi gravi, precisi e concordanti, nonché la conseguente inattendibilità della documentazione contabile prodotta dal contribuente.
Norme richiamate
Art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Consente l’accertamento induttivo, ma l’utilizzo di elementi extracontabili deve essere sorretto da una prova attendibile e da presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Art. 54 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Rileva nell’ambito dei poteri di rettifica e accertamento dell’Amministrazione, che può valorizzare elementi diversi dalla contabilità formalmente tenuta quando ne dimostri l’effettiva rilevanza probatoria.
Massime di principio
- La documentazione extracontabile proveniente da terzi può essere utilizzata dall’Amministrazione, ma non costituisce da sola prova automatica dell’evasione.
- L’Amministrazione deve dimostrare sia la genuinità o attendibilità dei documenti acquisiti, sia l’inattendibilità della contabilità del contribuente.
- Le presunzioni sono idonee a fondare l’accertamento solo quando risultano gravi, precise e concordanti e sono sostenute da elementi oggettivi.
- In una situazione analoga, il contribuente può contestare l’accertamento evidenziando l’assenza di riscontri esterni, l’origine non verificata dei documenti o la mancata dimostrazione dell’inattendibilità della propria contabilità.
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