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Sentenza

Sentenza del 02/08/2016 n. 4969 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Prova - Documentazione reperita presso terzi - Utilizzabilità - Condizioni

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il principio affermato è favorevole alla legittimità dell’operato dell’Amministrazione, purché siano rispettate le condizioni probatorie indicate. La documentazione extracontabile di terzi non è automaticamente utilizzabile: deve essere corroborata da ulteriori elementi e deve risultare idonea a mettere in dubbio l’attendibilità delle scritture del contribuente. La sentenza richiama e conferma precedenti conformi della Corte di cassazione.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la possibilità per l’Amministrazione Finanziaria di fondare un accertamento induttivo su documentazione extracontabile reperita presso soggetti terzi estranei alla verifica e da questi elaborata. Tale documentazione può essere utilizzata solo se l’Amministrazione dimostra la sua attendibilità e veridicità, anche mediante presunzioni fondate su elementi gravi, precisi e concordanti, nonché la conseguente inattendibilità della documentazione contabile prodotta dal contribuente.

Norme richiamate

  • Art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Consente l’accertamento induttivo, ma l’utilizzo di elementi extracontabili deve essere sorretto da una prova attendibile e da presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

  • Art. 54 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Rileva nell’ambito dei poteri di rettifica e accertamento dell’Amministrazione, che può valorizzare elementi diversi dalla contabilità formalmente tenuta quando ne dimostri l’effettiva rilevanza probatoria.

Massime di principio

  • La documentazione extracontabile proveniente da terzi può essere utilizzata dall’Amministrazione, ma non costituisce da sola prova automatica dell’evasione.
  • L’Amministrazione deve dimostrare sia la genuinità o attendibilità dei documenti acquisiti, sia l’inattendibilità della contabilità del contribuente.
  • Le presunzioni sono idonee a fondare l’accertamento solo quando risultano gravi, precise e concordanti e sono sostenute da elementi oggettivi.
  • In una situazione analoga, il contribuente può contestare l’accertamento evidenziando l’assenza di riscontri esterni, l’origine non verificata dei documenti o la mancata dimostrazione dell’inattendibilità della propria contabilità.

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