Sentenza del 02/08/2016 n. 4972 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - IMU - ICI - Accertamento - Coabitazione in pluralità di immobili in comproprietà - Diritto all'applicazione dell'aliquota agevolata e della detrazione per abitazione principale ICI sull'intero complesso immobiliare - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava il mancato riconoscimento dell'aliquota ICI agevolata e della detrazione prevista per l'abitazione principale con riferimento all'intero complesso immobiliare composto da otto unità immobiliari in comproprietà. Sebbene ciascun comproprietario avesse la residenza anagrafica in una diversa unità, gli immobili erano utilizzati congiuntamente come dimora principale, costituendo di fatto un unico complesso abitativo condiviso da otto nuclei familiari.
La decisione
La pretesa del contribuente è stata accolta. È stato riconosciuto che l'aliquota agevolata e la detrazione per abitazione principale non devono necessariamente essere limitate all'immobile nel quale il contribuente ha fissato la residenza anagrafica, ma possono applicarsi anche alle ulteriori unità immobiliari possedute in comproprietà e utilizzate congiuntamente come dimora principale. La situazione concreta di coabitazione e l'utilizzo unitario dell'intero complesso hanno prevalso sulla distinta collocazione delle residenze anagrafiche.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 6, comma 2
La disposizione sull'aliquota agevolata per l'abitazione principale deve essere interpretata considerando l'effettiva destinazione dell'immobile a dimora principale, non soltanto la residenza anagrafica formalmente registrata in una singola unità.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, comma 2
La detrazione ICI per abitazione principale può spettare sull'intero complesso immobiliare quando le unità in comproprietà siano concretamente utilizzate in modo unitario come dimora principale, anche se i comproprietari risultano anagraficamente residenti in unità diverse.
Massime di principio
- Ai fini delle agevolazioni per l'abitazione principale, la residenza anagrafica in una specifica unità immobiliare non è necessariamente decisiva quando più unità in comproprietà sono utilizzate congiuntamente come un'unica dimora principale.
- La valutazione deve concentrarsi sull'effettivo uso abitativo del complesso immobiliare e sull'esistenza di una stabile coabitazione, non solo sulla distinta identificazione catastale delle unità o sulla residenza formale dei singoli comproprietari.
- L'agevolazione può essere riconosciuta anche in presenza di più nuclei familiari, purché sia dimostrabile che gli immobili costituiscano un complesso abitativo unitariamente utilizzato come abitazione principale.
- In situazioni analoghe è opportuno documentare concretamente l'unitarietà dell'uso degli immobili, la coabitazione stabile e il collegamento funzionale tra le diverse unità, poiché la mera comproprietà o la sola residenza anagrafica non sono sufficienti da sole.
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