Sentenza del 02/08/2016 n. 464 - Comm. Trib. Prov. Savona
ACCERTAMENTO - IRPEF - redditi diversi - amministratore unico di società in fallimento - distrazione di somme dai conti della società fallita e di beni - segnalazione del curatore fallimentare al giudice delegato - mancata attivazione dell'amministrazione unico presso gli organi della procedura fallimentare per l'ottenimento della documentazione relativa - indagini bancarie a carico dell'amministratore unico - mancata giustificazione contabile delle movimentazioni bancarie contestate - recupero a tassazione delle dette movimentazioni- legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa tributaria è stata ritenuta legittima. I prelievi e le altre movimentazioni bancarie privi di giustificazione contabile, unitamente alle risultanze della procedura fallimentare e all'inerzia dell'interessato nel procurarsi la documentazione, consentivano di presumere l'inesistenza delle operazioni dichiarate e di recuperare le somme a tassazione ai fini IRPEF.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'accertamento riguardava prelievi di somme dai conti della società fallita e la distrazione di beni sociali da parte dell'amministratore unico. Le operazioni risultavano prive di adeguata giustificazione contabile. Inoltre, il curatore fallimentare aveva segnalato tali fatti nella relazione al giudice delegato, senza che l'amministratore si fosse attivato presso gli organi della procedura per acquisire la documentazione utile a contestare o spiegare le movimentazioni. Poiché i fatti potevano integrare il reato di bancarotta, l'Ufficio ha ritenuto legittimo svolgere indagini bancarie nei confronti dell'amministratore e presumere che le movimentazioni non documentate costituissero redditi non dichiarati.
Norme richiamate
Disciplina delle indagini finanziarie e degli accertamenti bancari ai fini delle imposte sui redditi
Le movimentazioni bancarie non adeguatamente giustificate possono essere utilizzate dall'Amministrazione finanziaria per ricostruire redditi non dichiarati e procedere al recupero a tassazione.
Disciplina fallimentare relativa alla relazione del curatore e ai reati di bancarotta
Le segnalazioni del curatore fallimentare agli organi della procedura, soprattutto quando riguardano possibili distrazioni di denaro o beni sociali, costituiscono elementi probatori rilevanti anche nell'accertamento tributario.
Massime di principio
- I prelievi effettuati dall'amministratore di una società fallita possono essere considerati redditi personali o somme distratte se non sono supportati da documentazione contabile idonea.
- In presenza di movimentazioni bancarie sospette, spetta al contribuente fornire una spiegazione analitica, documentata e coerente per ciascuna operazione; una contestazione generica può non essere sufficiente.
- Le risultanze della procedura fallimentare, inclusa la relazione del curatore, possono essere utilizzate dall'Amministrazione finanziaria come elementi presuntivi nell'accertamento tributario.
- L'interessato deve attivarsi diligentemente per acquisire dagli organi della procedura fallimentare la documentazione necessaria a dimostrare la legittimità delle operazioni contestate.
- Quando le movimentazioni finanziarie prive di giustificazione si accompagnano a possibili condotte di bancarotta o distrazione di beni sociali, la presunzione di reddito non dichiarato risulta particolarmente significativa.
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