Sentenza n. 84/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 2027/2025, resa tra le parti, pubblicata l’11 settembre 2025, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 129/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione Prima, che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, con riferimento agli atti dell'organo straordinario di liquidazione sulla qualificazione privilegiata di crediti retributivi
Esito
Favorevole al resistente (ente locale e OSL)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante, dipendente comunale con crediti retributivi nei confronti del Comune dichiarato in dissesto, aveva impugnato la proposta transattiva dell'organo straordinario di liquidazione, formulata ai sensi dell'art. 258 del d.lgs. n. 267/2000, nonché il successivo rigetto delle proprie osservazioni. In primo grado aveva sostenuto che il credito, già riconosciuto e ammesso alla massa passiva, avrebbe dovuto essere qualificato come privilegiato e integralmente soddisfatto secondo il regime derogatorio previsto per i debiti relativi alle retribuzioni da lavoro subordinato. L'appello deduce errore di diritto e violazione degli artt. 7 e 133 c.p.a. e dell'art. 258, comma 3, d.lgs. n. 267/2000, sostenendo che la controversia non riguardasse l'accertamento del credito o la sua ammissione alla massa passiva, bensì la legittimità dell'esercizio di un potere autoritativo dell'OSL nella qualificazione del credito e nella conseguente formulazione di una proposta riduttiva. È stata inoltre lamentata la contraddittorietà della sentenza rispetto a una diversa pronuncia concernente la natura provvedimentale degli atti dell'OSL relativi alla formazione della massa passiva.
La decisione
Il CGARS ha respinto l'appello e confermato la declinatoria di giurisdizione del TAR. Ha ritenuto non pertinente il precedente invocato dall'appellante, poiché riguardava la formazione, delimitazione e liquidazione della massa passiva dell'ente locale, mentre il presente giudizio concerneva soltanto la qualificazione di un credito retributivo individuale ai fini dell'applicazione dell'art. 258, comma 3, d.lgs. n. 267/2000. La posizione fatta valere è un diritto soggettivo di credito, non un interesse legittimo, e non ricorre una fattispecie di giurisdizione esclusiva amministrativa. La qualificazione del credito come privilegiato o non privilegiato non costituisce esercizio di potere autoritativo: l'OSL deve limitarsi ad accertare la sussistenza dei presupposti stabiliti dalla legge in base alla natura del credito. Ai fini del riparto rileva il petitum sostanziale, ossia la situazione giuridica effettivamente dedotta, e non la qualificazione formale della domanda come azione di annullamento di atti amministrativi. La controversia rientra quindi nella giurisdizione del giudice ordinario. Spese del giudizio compensate.
Norme richiamate
art. 7 c.p.a.
La giurisdizione amministrativa presuppone la deduzione di interessi legittimi o di diritti soggettivi nelle materie di giurisdizione esclusiva; nel caso esaminato non ricorreva tale presupposto.
art. 133 c.p.a.
Non è stata ravvisata alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva amministrativa applicabile alla controversia relativa alla qualificazione di un credito retributivo.
art. 258, comma 3, d.lgs. n. 267/2000
debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato
La disposizione costituisce il parametro per stabilire se il credito retributivo debba beneficiare del regime di pagamento integrale; l'OSL deve accertare in concreto la natura del credito, senza esercitare un potere autoritativo.
art. 2745 c.c.
Il privilegio deriva direttamente dalla legge in ragione della causa del credito e non da una scelta discrezionale dell'amministrazione; la relativa qualificazione implica un'attività di accertamento e interpretazione giuridica.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale, cioè la situazione giuridica soggettiva concretamente fatta valere, e non la qualificazione formale della domanda come impugnazione di un atto amministrativo.
- La controversia relativa alla qualificazione come privilegiato o non privilegiato di un credito retributivo individuale attiene a un diritto soggettivo e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, salvo che ricorra una specifica ipotesi di giurisdizione esclusiva amministrativa.
- L'attività dell'organo straordinario di liquidazione consistente nell'accertare, in base alla legge e alla natura del credito, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio non costituisce esercizio di potere autoritativo.
- La natura provvedimentale degli atti dell'organo straordinario di liquidazione relativi alla formazione, delimitazione e liquidazione della massa passiva non si estende automaticamente alle controversie individuali sulla qualificazione giuridica di un singolo credito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 391/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 264/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 265/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 266/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 267/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 268/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →