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Sentenza

Sentenza n. 688/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sezione Terza, 25 novembre 2022, n. 7308, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202305421

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Napoli, Sez. III, che aveva respinto il ricorso contro il diniego di condono edilizio relativo a manufatti abusivi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti contestavano il diniego di condono edilizio richiesto ai sensi della legge n. 326/2003 per tre gruppi di opere: una tettoia destinata a ristorante-sala polivalente con cambio di destinazione d'uso, un corpo di fabbrica destinato a cucina, forno, atrio e servizi, e una tettoia chiusa lateralmente destinata a laboratorio artigianale con uffici. In primo grado e in appello deducevano difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei fatti, erronea qualificazione delle opere e della relativa tipologia di abuso, nonché erronea valutazione della loro insanabilità. Sostenevano che le opere fossero conformi agli strumenti urbanistici dell'area ASI, che il cambio di destinazione d'uso fosse assoggettabile a SCIA e che gli interventi rientrassero nelle tipologie minori condonabili. Contestavano inoltre l'interpretazione dei vincoli paesaggistici, ritenuti relativi e non assoluti, e lamentavano la mancata acquisizione del parere della Soprintendenza. Deducevano infine l'inapplicabilità della legge regionale n. 10/2004, poiché le opere non avevano destinazione residenziale. In appello articolavano cinque motivi, formalmente prospettati come violazioni di legge ed eccesso di potere, ma sostanzialmente coincidenti con le censure già proposte in primo grado e rivolti contro l'amministrazione e il diniego, anziché contro gli specifici capi della sentenza appellata.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. In via preliminare ha dichiarato l'appello inammissibile per genericità, rilevando che i cinque motivi riproducevano integralmente le censure di primo grado senza formulare critiche specifiche alla motivazione e ai capi della sentenza impugnata né indicare le ragioni per cui essa sarebbe stata erronea e da riformare. Il Collegio ha comunque rilevato che l'appello era manifestamente infondato e ha applicato l'art. 74 c.p.a. Ha ribadito che il condono previsto dall'art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, è limitato agli interventi di minore rilevanza di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1, previo parere favorevole dell'autorità preposta al vincolo; sono invece esclusi dal condono gli interventi riconducibili ai numeri 1, 2 e 3, anche quando il vincolo sia di inedificabilità relativa e le opere siano conformi agli strumenti urbanistici. Nel caso concreto le opere erano manufatti nuovi, di rilevanti dimensioni e autonomamente utilizzabili, collocati in area soggetta a vincoli paesaggistici anteriori alla loro realizzazione e in zona rossa con preclusione assoluta al condono. Il diniego risultava inoltre adeguatamente motivato e sorretto da un'istruttoria sufficiente, con indicazione delle opere, della loro localizzazione e degli elementi ostativi alla sanatoria. La preclusione derivante dai vincoli assoluti rendeva non decisiva la questione dell'acquisizione del parere della Soprintendenza; il Collegio ha anche affermato che, in presenza di vincoli assoluti di inedificabilità, il mero accertamento tecnico degli uffici competenti può essere sufficiente a legittimare il diniego. Le spese del grado sono state poste a carico degli appellanti e liquidate in euro 3.500, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 32 d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    Il condono previsto dall'art. 32 è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1, previo parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo; non sono sanabili le opere riconducibili ai numeri 1, 2 e 3.

    La norma esclude dal condono le opere abusive di nuova costruzione o comunque di rilevante trasformazione, anche se il vincolo paesaggistico comporta soltanto inedificabilità relativa e anche se le opere risultano conformi agli strumenti urbanistici.

  • art. 74 c.p.a.

    È stato applicato per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata, poiché l'appello è stato ritenuto prima facie infondato.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e alla ritenuta esaustività dell'esame delle questioni rilevanti.

  • art. 32 l. n. 47/1985

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla necessità del parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo nell'ambito del procedimento di condono.

  • art. 146 d.lgs. n. 42/2004

    Richiamato per il principio secondo cui l'autorizzazione paesaggistica non può essere rilasciata in sanatoria dopo la realizzazione dell'intervento, salvo le ipotesi previste per gli abusi minori.

  • art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42/2004

    Richiamato quale disciplina delle limitate ipotesi di sanabilità paesaggistica degli abusi minori.

  • art. 3, comma 2, l.r. n. 10/2004

    Richiamato nel diniego comunale e contestato dagli appellanti; il giudice ha ritenuto comunque dirimente la preclusione derivante dalla natura delle opere e dai vincoli esistenti.

  • art. 22 d.P.R. n. 380/2001

    Richiamato dagli appellanti per sostenere l'assoggettabilità a SCIA del cambio di destinazione d'uso, ma non accolto come elemento idoneo a superare la disciplina del condono e dei vincoli.

Massime di principio

  • L'appello amministrativo è inammissibile per genericità quando si limita a riprodurre le censure formulate in primo grado senza confrontarsi con le rationes decidendi e con gli specifici capi della sentenza impugnata, né indicare le ragioni dell'errore e della richiesta di riforma.
  • Il condono edilizio previsto dall'art. 32 del d.l. n. 269/2003 è limitato agli interventi di minore rilevanza riconducibili ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 e, nelle aree vincolate, presuppone il parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.
  • Le opere abusive riconducibili ai numeri 1, 2 e 3 dell'allegato 1 al d.l. n. 269/2003, caratterizzate da nuova costruzione o rilevante incremento di superficie e volume, non sono condonabili in area sottoposta a vincolo paesaggistico, anche se il vincolo comporta inedificabilità relativa e le opere risultano conformi agli strumenti urbanistici.
  • Quando le opere abusive ricadono in una zona soggetta a preclusione assoluta al condono, la verifica della loro natura, dimensione, localizzazione e incompatibilità con il vincolo può legittimare il diniego senza che sia necessario acquisire il parere della Soprintendenza; il parere non può comunque trasformare in condonabile un intervento radicalmente escluso dalla disciplina del condono.
  • In presenza di un vincolo assoluto di inedificabilità, il mero accertamento tecnico degli uffici competenti può essere sufficiente a fondare il diniego di condono, purché l'atto indichi in modo comprensibile le opere, la loro localizzazione e le ragioni giuridiche ostative alla sanatoria.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniVincoli e piani paesaggisticiAppello
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
SottomaterieDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDecadenza e tardività

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