Sentenza n. 2156/2026 - Catania, Sezione 1
per la riassunzione del giudizio a seguito della sentenza n. 49/2023, pubblicata il 18.1.2023, emessa dal Tribunale Civile di -OMISSIS-, all’esito del giudizio R.G. 1139/2019 (riunito al giudizio n. 1036/2019) con la quale è stato dichiarato, relativamente alle controversie esistenti tra le parti, il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore di quello Amministrativo. e per l’annullamento dell’ordinanza n. 14 del 2019 di ingiunzione ai sensi dell’art. 2 del R.D. 14/04/1910 n. 639 avente ad oggetto la somma di euro 20.000 di cui alla sanzione pecuniaria ex art. 31 del DPR 380/2001 comma 4 - bis adottata con la determina dirigenziale n. 32/2017 e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza-ingiunzione di pagamento di 20.000 euro emessa ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 639/1910, relativa alla sanzione pecuniaria edilizia ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il giudizio è stato riassunto ai sensi dell'art. 11 c.p.a. dopo che il giudice ordinario aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza-ingiunzione comunale n. 14/2019, deducendone l'illegittimità derivata dagli stessi vizi già dedotti contro l'ordinanza n. 190/2015, di diniego della sanatoria edilizia e contestuale ingiunzione di demolizione, e contro la determinazione dirigenziale n. 32/2017, con cui era stata quantificata in 20.000 euro la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001. Il ricorrente ha inoltre chiesto la sospensione del giudizio, ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., in attesa della decisione sull'appello proposto contro la sentenza del TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, n. 556/2024, che aveva respinto il ricorso e i motivi aggiunti contro gli atti presupposti.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda di sospensione. Ha ritenuto non applicabile la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., poiché il giudizio pregiudicante era stato definito con una sentenza non ancora passata in giudicato e pendeva in un grado diverso. In tale situazione può eventualmente trovare applicazione la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.; tuttavia, il Collegio non ha ravvisato ragioni per disporla, considerata l'assenza di elementi che rendessero discutibile la sentenza di primo grado, la risalenza del giudizio e il rischio di una sospensione irragionevolmente protratta. Nel merito, ha respinto il motivo di invalidità derivata, richiamando la sentenza del TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, n. 556/2024, che aveva respinto il ricorso e i motivi aggiunti contro l'ordinanza di diniego della sanatoria e la determinazione sanzionatoria. Venuto meno il presupposto dell'illegittimità degli atti presupposti, non poteva ravvisarsi l'invalidità derivata dell'ordinanza-ingiunzione. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 11 c.p.a.
operatività della traslatio judicii
La disposizione ha consentito la riassunzione davanti al giudice amministrativo del giudizio inizialmente instaurato davanti al giudice ordinario, dopo la declinatoria di giurisdizione.
art. 2 R.D. 14 aprile 1910, n. 639
ingiunzione ai sensi dell’art. 2 del R.D. 14/04/1910 n. 639
Costituisce la base normativa dell'ordinanza-ingiunzione comunale diretta alla riscossione della somma dovuta.
art. 3 R.D. 14 aprile 1910, n. 639
ammesso entro giorni trenta dalla sua notificazione, ricorso od opposizione avanti il Tribunale territorialmente competente, a norma del C.P.C.
Disciplina, secondo quanto riportato nel provvedimento, l'indicazione del termine e del giudice per l'opposizione all'ingiunzione.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001
sanzione pecuniaria ex art. 31 del DPR 380/2001 comma 4-bis
È la disposizione posta a fondamento della sanzione pecuniaria edilizia di 20.000 euro, quantificata con la determinazione dirigenziale n. 32/2017.
art. 79 c.p.a.
È stato invocato quale fondamento processuale della richiesta di sospensione in connessione con la pregiudizialità del giudizio relativo agli atti presupposti.
art. 295 c.p.c.
Non è applicabile quando il giudizio pregiudicante è stato definito con sentenza non passata in giudicato e pende in un grado diverso.
art. 337, comma 2, c.p.c.
Può consentire la sospensione del giudizio pregiudicato quando la causa pregiudicante sia stata definita con sentenza non ancora passata in giudicato; nel caso concreto non ne ricorrevano i presupposti.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato
Ha disciplinato le modalità dell'udienza nella quale la causa è stata trattata.
Massime di principio
- Quando il giudizio pregiudicante è stato definito con sentenza non passata in giudicato e pende in un grado diverso da quello del giudizio pregiudicato, non ricorre la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.; può essere valutata soltanto la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.
- La sospensione facoltativa del giudizio pregiudicato non deve essere disposta quando non emergano concrete ragioni per dubitare della decisione resa nella causa pregiudicante e la sospensione rischi di compromettere la ragionevole durata del processo, soprattutto se il giudizio è risalente e non risulta fissata l'udienza d'appello.
- L'illegittimità derivata di un atto consequenziale presuppone l'illegittimità dell'atto presupposto; se gli atti presupposti sono stati dichiarati legittimi con una decisione richiamata dal giudice, non può essere annullato per invalidità derivata l'atto successivo fondato su di essi.
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