Cassazione Penale, Sentenza n. 37637/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato il reclamo avverso il diniego del permesso premio per detenuto condannato all'ergastolo per reati ostativi (associazione mafiosa e altri). Il ricorrente contestava la mancata valutazione, da parte del giudice di merito, di documenti e di una memoria difensiva (depositata il 7/7/2021) contenente elementi favorevoli: confessione giudiziale con concessione di attenuanti, regolare condotta carceraria, assenza di frequentazioni negative e di comportamenti prevaricatori, e la mancata prova di coinvolgimento in indagini di polizia; inoltre si censurava che il Tribunale non avesse integrato l'istruttoria né valutato gli elementi acquisiti d'ufficio.
La decisione
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando gli atti al Tribunale di sorveglianza per una completa rinnovata valutazione dell'istanza di permesso premio. La Corte ha rilevato che il Tribunale di merito ha violato il principio devolutivo non valutando la memoria difensiva e gli elementi documentali prodotti e non ha svolto gli accertamenti istruttori necessari. Inoltre la Corte ha disposto che la valutazione sia condotta alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale (in particolare sent. n. 253/2019 e n. 20/2022) e della normativa sopravvenuta (decreto-legge 31/10/2022, n.162 poi convertito nella legge n.199/2022), ritenuta applicabile nel giudizio di legittimità; la Corte non ha potuto decidere nel merito perché la nuova disciplina richiede accertamenti di fatto che spettano al giudice di merito.
Norme richiamate
art. 30-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro". "La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali.
Definisce i presupposti generali del permesso premio (regolare condotta, assenza di pericolosità sociale, funzionalità del permesso al percorso rieducativo). La Corte richiama l'esigenza di verificare la coerenza del permesso con la finalità rieducativa.
art. 4-bis, legge n. 354/1975 (ordinamento penitenziario) e giurisprudenza costituzionale
In origine introduceva una presunzione assoluta di mantenimento dei legami con la criminalità organizzata per i condannati per reati 'ostativi' che non collaborano. La Corte costituzionale (sent. n. 253/2019) ha dichiarato incostituzionale la parte che impediva la concessione dei permessi premio in assenza di collaborazione, trasformando la presunzione in relativa: il detenuto non collaborante può allegare elementi specifici e concreti idonei a escludere l'attualità dei collegamenti e il pericolo di ripristino; onere di allegazione a carico del richiedente, ma il giudice deve integrare l'istruttoria e acquisire informazioni dalle autorità competenti.
Decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con legge n. 199/2022
Ha riformulato la disciplina dei benefici penitenziari per i reati ostativi: consente l'accesso ai benefici anche in assenza di collaborazione solo se il detenuto prova l'adempimento di obbligazioni civili o l'impossibilità di adempierle; allega elementi specifici, ulteriori rispetto alla semplice buona condotta e al dissociarsi, atti a escludere attualità di collegamenti e pericolo di ripristino (anche indiretti), e dimostra iniziative verso le vittime. Impone al giudice una complessa istruttoria informativa su contesto, posizione del detenuto, situazioni patrimoniali e familiari, pareri di procuratori competenti e del Procuratore nazionale antimafia.
Sentenza Corte Costituzionale n. 253/2019
Ha censurato la presunzione assoluta di pericolosità per i non collaboranti, affermando che la rieducazione e la valutazione individuale richiedono che il divieto sia superabile mediante allegazioni specifiche e rigorose; la mancata collaborazione non può di per sé aggravare l'esecuzione della pena.
Sentenza Corte Costituzionale n. 20/2022
Ha chiarito che la valutazione dell'onere probatorio deve rispondere alla situazione oggettiva concreta e non discriminare tra chi non collabora per scelta e chi per impossibilità, confermando la necessità di criteri individualizzati.
Sentenza Corte Cost. n. 32/2020 e principi sul tempus regit actum
Ha stabilito che le disposizioni sui benefici penitenziari sono norme di natura processuale/amministrativa applicabili immediatamente anche nei procedimenti in corso, salvo che ciò contrasti con il riconoscimento del percorso rieducativo già compiuto dal condannato; da qui la possibilità di applicare la disciplina sopravvenuta (ius superveniens) ai permessi premio.
Norme procedurali richiamate (art. 597, comma 1; art. 666, comma 5; art. 678 c.p.p.)
Richiamano la natura devolutiva del reclamo (il Tribunale deve riesaminare la legittimità del provvedimento alla luce degli elementi nuovi e di quelli offerti in udienza) e i poteri istruttori del giudice, ivi compresa l'acquisizione d'ufficio di informazioni.
Massime di principio
- Per i detenuti condannati per reati ostativi (es. art. 416-bis) che non hanno collaborato, la presunzione di persistenza dei legami mafiosi è oggi relativa: il richiedente deve allegare elementi concreti e specifici idonei a contrastarla, ma il giudice ha l'obbligo di integrare l'istruttoria e acquisire informazioni ufficiali.
- La mera dichiarazione di dissociazione o la sola buona condotta carceraria non sono di norma sufficienti: vanno prodotti elementi 'diversi e ulteriori' (assenza di procedimenti post-carcerazione, assenza di contatti investigativi, iniziative di riparazione, situazione patrimoniale, ecc.).
- Il reclamo avverso il diniego del permesso premio ha natura devolutiva: il Tribunale deve valutare integralmente gli elementi documentali e le memorie difensive depositate e, se necessario, procedere a indagini istruttorie d'ufficio.
- La normativa sopravvenuta (decreto-legge 31/10/2022, conv. legge n.199/2022) è applicabile nel giudizio e richiede al giudice di merito accertamenti fattuali approfonditi; la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito quando la decisione richiede accertamenti istruttori concreti.
- Gli organi giudiziari devono rispettare criteri di particolare rigore e proporzionalità quando valutano le allegazioni che mirano a superare la presunzione relativa, tenendo conto del contesto criminologico del reato e del percorso rieducativo del detenuto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 14 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37475/2023 del 14/09/2023
- Sentenza penale · 14 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37476/2023 del 14/09/2023
- Sentenza penale · 14 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37477/2023 del 14/09/2023
- Sentenza penale · 14 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37478/2023 del 14/09/2023
- Sentenza penale · 14 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37480/2023 del 14/09/2023
- Sentenza penale · 14 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37481/2023 del 14/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →