Cassazione Civile, Ordinanza n. 06397/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un contratto di locazione di un immobile stipulato nel 2005 tra una società conduttrice e il Comune proprietario. Alla riconsegna anticipata dell’immobile nel 2009, la conduttrice ha chiesto il risarcimento dei danni all’immobile, sostenendo che fossero dipesi dal mancato adempimento dell’obbligo di manutenzione. Il Comune ha chiamato in causa la Provincia, che aveva utilizzato l’immobile per proprie funzioni istituzionali, domandandone la manleva; la Provincia ha poi chiamato la propria assicuratrice. Il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria, ritenendo che i danni derivassero dall’uso conforme alla destinazione e dalla vetustà del bene. In appello, invece, la Corte territoriale ha accolto la domanda della conduttrice, condannando il Comune al pagamento di euro 73.472,47 oltre accessori e condannando la Provincia a tenere indenne il Comune, rigettando la domanda verso l’assicurazione. La Provincia ha proposto ricorso principale con cinque motivi: 1) nullità/inammissibilità dell’appello perché proposto da una società già estinta per cancellazione dal registro imprese e quindi priva di capacità processuale e di valida procura; 2) violazione degli artt. 346 e 112 c.p.c. e della l. n. 56/1987, per avere la Corte pronunciato sulla manleva non riproposta in appello e comunque per errata applicazione della disciplina; 3) violazione delle norme sulla locazione e sulla manutenzione, per avere la Corte confuso la manutenzione ordinaria con criteri edilizi e posto a carico del conduttore opere che sarebbero state straordinarie o comunque di competenza del locatore; 4) violazione delle norme sul danno e sulla quantificazione, per duplicazione del risarcimento e attualizzazione indebita della somma; 5) errata interpretazione della polizza assicurativa e delle regole ermeneutiche contrattuali, per il rigetto della garanzia verso l’assicurazione. Il Comune ha proposto ricorso incidentale sostanzialmente sovrapponibile sui punti relativi a estinzione della società appellante, disciplina della locazione e quantificazione del danno. La società conduttrice ha proposto ricorso incidentale sul rigetto della domanda di lucro cessante per mancata prova della perdita di occasioni locative durante il tempo necessario alle riparazioni, sostenendo che tale danno fosse in re ipsa o comunque che la prova fosse stata erroneamente valutata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale nei confronti della società estinta, ma lo ha ritenuto ammissibile nei confronti della persona fisica indicata come unico socio. Ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo provata in sede di legittimità, tramite documentazione ex art. 372 c.p.c., l’avvenuta cancellazione della società prima della proposizione dell’appello; ne ha desunto che l’appello era stato proposto da soggetto inesistente e che la sentenza d’appello era quindi da cassare. Ha conseguentemente cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile l’appello. Gli ulteriori motivi del ricorso principale e tutti i ricorsi incidentali sono stati dichiarati assorbiti. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda processuale.
Norme richiamate
art. 372 c.p.c.
consente la produzione in cassazione della documentazione idonea a dimostrare la nullità della sentenza impugnata o l’ammissibilità del ricorso, anche quando il documento provi la pregressa estinzione della società appellante e quindi l’inammissibilità dell’appello.
art. 360 c.p.c.
utilizzato come parametro di deduzione dei vizi di nullità e violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 75 c.p.c.
richiamato per sostenere il difetto di capacità processuale della società estinta.
art. 77 c.p.c.
richiamato in relazione alla rappresentanza processuale della parte estinta o incapace.
art. 83 c.p.c.
richiamato con riferimento alla validità della procura alle liti e del potere di stare in giudizio.
art. 110 c.p.c.
richiamato in tema di successione nel processo e soggetti del giudizio.
art. 112 c.p.c.
richiamato per dedurre ultrapetizione e pronuncia su domanda non riproposta in appello.
art. 163, comma 3, n. 2, c.p.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate per la nullità dell’atto di appello.
art. 164, comma 1, c.p.c.
richiamato in relazione alla nullità dell’atto introduttivo o dell’impugnazione.
art. 346 c.p.c.
richiamato per sostenere la rinuncia tacita alle domande non riproposte in appello.
art. 2495 c.c.
richiamato per affermare l’effetto estintivo della cancellazione della società dal registro delle imprese.
art. 2945 c.c.
richiamato nel motivo ma nel testo sembra usato impropriamente dalla parte ricorrente per collegare la cancellazione all’estinzione; la Corte non lo assume come base decisoria.
art. 1575 c.c.
richiamato in tema di obblighi del locatore.
art. 1576 c.c.
richiamato in tema di manutenzione e conservazione della cosa locata.
art. 1587 c.c.
richiamato in tema di obblighi del conduttore.
art. 1590 c.c.
richiamato per stabilire l’obbligo del conduttore di restituire la cosa nello stato in cui l’ha ricevuta, salvo il deterioramento derivante dall’uso conforme al contratto.
art. 1609 c.c.
richiamato per delimitare la piccola manutenzione a carico del conduttore.
art. 3 l. 28 febbraio 1987, n. 56
richiamato in relazione alla messa a disposizione dell’immobile alla Provincia per le sezioni circoscrizionali per l’impiego e alla domanda di manleva tra enti.
art. 115 c.p.c.
richiamato nel motivo sulla quantificazione del danno e sull’utilizzo della consulenza tecnica.
art. 1223 c.c.
richiamato in tema di risarcimento del danno e di nesso di causalità economica.
art. 1224 c.c.
richiamato con riferimento alla rivalutazione/interessi e al rischio di duplicazione risarcitoria.
art. 1226 c.c.
richiamato come parametro di liquidazione equitativa del danno.
art. 2043 c.c.
richiamato quale norma generale sulla responsabilità aquiliana e sul risarcimento.
art. 2056 c.c.
richiamato per il rinvio ai criteri di liquidazione del danno.
art. 1175 c.c.
richiamato nel ricorso incidentale della conduttrice per gli obblighi di correttezza e buona fede nella gestione del rapporto.
art. 1177 c.c.
richiamato nel ricorso incidentale della conduttrice in tema di custodia e conservazione della cosa.
art. 1362 c.c.
richiamato per l’interpretazione del contratto di assicurazione secondo il senso letterale e complessivo delle clausole.
art. 1363 c.c.
richiamato per l’interpretazione sistematica delle clausole assicurative.
art. 1364 c.c.
richiamato per il coordinamento delle clausole contrattuali e dei limiti di copertura.
art. 1366 c.c.
richiamato per l’interpretazione secondo buona fede del contratto assicurativo.
art. 1367 c.c.
richiamato per l’interpretazione utile delle clausole contrattuali.
art. 285 c.p.c.
richiamato nel passaggio sull’ultrattività del mandato alla lite e sulla notificazione della sentenza al difensore.
art. 330 c.p.c.
richiamato in tema di notificazione dell’impugnazione al procuratore costituito.
art. 299 c.p.c.
richiamato nel quadro dell’ultrattività del mandato e degli eventi interruttivi.
Massime di principio
- L’impugnazione proposta contro una società già cancellata dal registro delle imprese, e dunque estinta prima della proposizione del gravame, è inammissibile perché diretta contro un soggetto inesistente; la relativa questione è rilevabile d’ufficio in cassazione se non coperta da giudicato interno.
- In sede di legittimità è ammessa la produzione ex art. 372 c.p.c. della documentazione che dimostri la pregressa estinzione della parte appellante, quando tale documento è funzionale a far valere la nullità della sentenza impugnata o l’inammissibilità dell’impugnazione.
- L’ultrattività del mandato alla lite opera per eventi interruttivi o di perdita di capacità sopravvenuti nel corso del processo, non per sanare un’impugnazione proposta sin dall’origine da un soggetto già estinto prima dell’instaurazione del grado successivo.
- Nel rapporto di locazione, la distinzione tra obblighi di manutenzione del locatore e del conduttore va ricostruita secondo la disciplina codicistica e la concreta incidenza causale dell’uso del bene, non mediante criteri estranei elaborati per la disciplina edilizia amministrativa.
- Quando il giudice di merito accoglie la domanda risarcitoria per danni all’immobile locato, la quantificazione deve evitare duplicazioni tra importo necessario alle riparazioni, rivalutazione e altre poste accessorie, verificando che la base di calcolo non sia già attualizzata.
- L’interpretazione di una polizza assicurativa deve seguire il complesso delle clausole e non una lettura isolata della clausola di esclusione, dovendosi evitare soluzioni che privino il contratto della sua funzione economica.
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