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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30157/2025 del 02/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli, resa in sede di esecuzione, che aveva escluso la configurabilità del vincolo della continuazione tra reati oggetto di due distinte sentenze di condanna. In concreto, veniva chiesto il riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra un reato di illecita concorrenza, collocato temporalmente negli anni 2012-2013, e un reato di partecipazione ad associazione mafiosa, riferito a condotte successive di circa otto anni. Il ricorso sosteneva, in sintesi, la parziale coincidenza delle fonti di prova valorizzate nei due procedimenti e la verosimile retrodatazione della militanza associativa a un'epoca coeva o anteriore al reato-fine, criticando l'apprezzamento del giudice di merito sull'assenza di un unico disegno criminoso. La Corte ha ritenuto tali censure generiche, meramente confutative e non idonee a evidenziare manifeste illogicità o errori nell'applicazione dei criteri per il riconoscimento della continuazione in executivis.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretto il ragionamento del giudice dell'esecuzione che aveva escluso la continuazione, valorizzando soprattutto la notevole distanza temporale tra i fatti e richiamando il principio per cui la continuazione tra partecipazione ad associazione mafiosa e reati-fine è ipotizzabile solo se questi ultimi risultino puntualmente programmati al momento dell'ingresso nel sodalizio. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    continuazione ex art. 671 cod. proc. pen.

    In sede esecutiva la continuazione richiede la verifica di un unico programma criminoso, non potendo essere riconosciuta sulla base di meri indici presuntivi o di una generica propensione a delinquere.

  • art. 416-bis c.p.

    fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen.

    Il riconoscimento della continuazione tra partecipazione ad associazione mafiosa e reati-fine non può tradursi in un automatismo: occorre accertare che i reati-fine fossero stati programmati al momento dell'ingresso nel sodalizio.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva presuppone la prova di un programma criminoso unitario, originariamente concepito almeno nelle sue caratteristiche essenziali; non basta la mera reiterazione di reati o la comune appartenenza a un medesimo contesto illecito.
  • La verifica dell'unicità del disegno criminoso deve fondarsi su concreti indicatori fattuali, quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta e sistematicità; tuttavia, nessun singolo indice è di per sé decisivo e la valutazione complessiva resta rimessa al giudice di merito.
  • Non è sufficiente, per collegare in continuazione un reato associativo mafioso ai reati-fine, che questi siano genericamente riconducibili all'ambiente del sodalizio: occorre un accertamento puntuale della loro programmazione al momento dell'adesione all'associazione.
  • Le censure di legittimità contro il diniego della continuazione sono inammissibili quando si risolvono in contestazioni confutative, generiche o meramente alternative rispetto alla valutazione di merito, senza evidenziare specifici vizi logici o travisamenti della motivazione.
  • La distanza temporale molto ampia tra i fatti può costituire un indice ostativo al riconoscimento della continuazione, specie quando non sia supportata da elementi concreti che dimostrino la preventiva ideazione dei successivi reati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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