Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1687/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della delibera di revoca del programma di protezione per collaboratori di giustizia adottato nei confronti della Ricorrente con stralcio di verbale della riunione del 5 novembre 2025 e con relativa Delibera della Commissione centrale per la definizione e l’applicazione delle speciali misure di protezione, notificati in data 12 dicembre 2025; - della nota della Procura della Repubblica di Napoli – D.D.A - del 14 ottobre 2025; - della nota della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo del 23 ottobre 2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi inclusi i pareri richiamati e le note istruttorie del Servizio centrale di protezione, con espressa riserva di motivi aggiunti, una volta acquisito integralmente il fascicolo amministrativo;

Giustizia amministrativa202602054

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera di revoca del programma di protezione per collaboratori di giustizia, con stralcio del verbale della riunione del 5 novembre 2025, unitamente agli atti istruttori e ai pareri presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la delibera della Commissione centrale per la definizione e l'applicazione delle speciali misure di protezione con cui è stato revocato nei suoi confronti il programma di protezione, nonché la nota della Procura della Repubblica di Napoli-D.D.A. del 14 ottobre 2025, la nota della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo del 23 ottobre 2025 e gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti, inclusi i pareri e le note istruttorie del Servizio centrale di protezione. Dal testo emerge che la revoca è stata contestata nonostante la ricorrente avesse ricevuto diffide; l'Amministrazione ha ritenuto che le diverse violazioni commesse fossero incompatibili con le finalità del programma tutorio e idonee a porre in pericolo anche la sicurezza dei figli minorenni. Le specifiche censure di legittimità non sono riportate nel provvedimento, che dà atto soltanto della loro valutazione in sede cautelare.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo, con la sommaria delibazione propria della fase cautelare, che il ricorso non apparisse suscettibile di esito favorevole. In particolare, ha considerato le diverse violazioni commesse dalla ricorrente, nonostante le diffide, idonee a integrare i presupposti della revoca, poiché incompatibili con le finalità del programma di protezione e tali da mettere in pericolo anche la sicurezza dei figli minorenni. Il provvedimento impugnato è stato ritenuto prima facie esente dalle censure dedotte, anche in ragione dei pareri favorevoli della D.D.A. competente e della D.N.A.A. Quanto al periculum in mora, il Collegio lo ha escluso perché nei confronti della ricorrente permanevano misure ordinarie di protezione ritenute adeguate al livello di rischio. Inoltre, i figli minorenni risultavano ancora mantenuti, allo stato, nel programma di protezione; la loro posizione era stata segnalata al Tribunale per i minorenni, quale Autorità competente a valutarne il superiore interesse. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; il TAR ha utilizzato la sommaria delibazione del fumus boni iuris e la verifica del periculum in mora per respingere la domanda di sospensione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della ricorrente e del controinteressato.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate e a fondamento dell'oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la reiterazione di violazioni commesse dal beneficiario di un programma di protezione nonostante le diffide può integrare, in via prima facie, i presupposti della revoca quando le condotte risultino incompatibili con le finalità tutorie e idonee a compromettere la sicurezza del beneficiario o dei suoi familiari.
  • Il fumus boni iuris della domanda cautelare è escluso quando il provvedimento di revoca risulti sorretto da valutazioni coerenti con le violazioni contestate e da pareri favorevoli delle competenti autorità antimafia e di sicurezza.
  • Il periculum in mora non sussiste quando, a seguito della revoca del programma speciale, permangano misure ordinarie di protezione ritenute adeguate al livello di rischio del beneficiario.
  • La permanenza dei figli minorenni nel programma di protezione e la rimessione della valutazione del loro superiore interesse al Tribunale per i minorenni possono escludere, allo stato, il pericolo di un pregiudizio cautelare attuale e irreparabile derivante dalla revoca adottata nei confronti del genitore.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.