Sentenza del 06/03/2023 n. 6686 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti erano destinatari di un atto impositivo sanzionatorio (Euro 516.937,88) per irregolare occupazione di 21 lavoratori e avevano impugnato davanti alla CTP ottenendo accoglimento; la CTR confermò, la Cassazione annullò con rinvio (sent. n. 9005/2013). In sede di rinvio la CTR declinò la giurisdizione in favore del giudice ordinario. I ricorrenti proposero ricorso in Cassazione (tre motivi) e, separatamente, chiesero la definizione agevolata ai sensi del D.L. 23/10/2018 n.119 art.6 comma 10, per la quale l'Agenzia negò l'accoglimento (diniego) e i contribuenti impugnarono anche tale diniego. La Corte ha esaminato preliminarmente i motivi relativi al diniego di definizione, ha ritenuto sanata da costituzione la presunta nullità della notifica (art.156 c.p.c.) e, quanto alla ammissibilità della definizione agevolata, ha stabilito che le controversie definibili sono quelle oggettivamente attribuite dalla legge alla giurisdizione tributaria, valutazione che compete alla Corte e non è vincolata da precedenti decisioni interne sulla giurisdizione. Sul punto principale del ricorso i ricorrenti contestavano invece che la CTR, in sede di rinvio, potesse declinare la giurisdizione essendo già formato un giudicato interno sulla giurisdizione stessa; la Cassazione ha accolto questo primo motivo di ricorso.
La decisione
Sulla petizione relativa al diniego della definizione agevolata la Corte ha respinto il ricorso: il diniego è stato ritenuto fondato (la controversia, per la sua natura - sanzioni per lavoro irregolare - non rientra nei casi definibili ex D.L. n.119/2018, art.6). Quanto al principale motivo di cassazione, la Corte ha invece accolto il primo motivo dei ricorrenti: ha ritenuto formatosi il 'giudicato interno' sulla questione di giurisdizione (le decisioni di primo e secondo grado avevano deciso il merito senza dichiarare difetto di giurisdizione, quindi la questione era implicitamente decisa) e quindi la CTR non poteva, in sede di rinvio, declinare la giurisdizione. Perciò la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, disponendo che quest'ultima decida conformemente ai principi indicati e provveda alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
Norme richiamate
D.L. 23 ottobre 2018, n.119, art.6, comma 10
Stabilisce le controversie definibili in via agevolata: sono quelle "attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi". La Corte interpreta la norma in senso restrittivo/oggettivo: occorre verificare se la legge attribuisce la controversia alla giurisdizione tributaria, indipendentemente da eventuali giudicati interni afferenti alla giurisdizione.
art. 156 c.p.c.
La costituzione in giudizio delle parti sana eventuali nullità formali della notifica; la Corte ha ritenuto che la costituzione dei ricorrenti abbia sanato la pretesa nullità della notifica del provvedimento di diniego.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, art.2
Richiamato per chiarire l'ambito del processo tributario: le sanzioni per lavoro irregolare sono estranee alle fattispecie regolate dall'art.2 (materia tributaria tipica) e dunque la controversia non era definibile ai fini del condono agevolato.
art. 276 c.p.c.; art. 37 c.p.c.; principi del codice di procedura civile
Richiamati in relazione al principio di decisione per gradi: il giudice ha l'obbligo di esaminare preliminarmente le questioni di giurisdizione; se decide il merito, si ritiene implicitamente decisa anche la giurisdizione, determinando la formazione di un giudicato interno.
Giurisprudenza: Cass. n. 9005/2013, Cass. sez. U. 09/10/2008 n.24883, Cass. 1540/2007
La Corte richiama tali precedenti per affermare che: (i) la decisione sul merito implica decisione sulla giurisdizione (giudicato implicito); (ii) un giudicato interno sulla giurisdizione impedisce successivi rilievi contrari; (iii) la qualificazione della materia ai fini di definizione agevolata va valutata oggettivamente e non è automaticamente esclusa o inclusa da un giudicato interno.
Massime di principio
- La definizione agevolata ex D.L. n.119/2018, art.6 riguarda solo le controversie che oggettivamente sono attribuite dalla legge alla giurisdizione tributaria: va valutato il contenuto sostanziale della controversia, non le precedenti affermazioni interne di giurisdizione.
- Se un giudice decide il merito senza eccepire o dichiarare il difetto di giurisdizione, si forma un giudicato interno (anche implicito) sulla giurisdizione, che vincola i giudici successivi e impedisce loro di declinare la giurisdizione.
- La costituzione delle parti in giudizio può sanare presunte nullità di notifica (art.156 c.p.c.); eccezioni relative alla validità della notifica possono essere superate dalla costituzione e dal comportamento processuale delle parti.
- Le questioni di giurisdizione devono essere affrontate 'per gradi' e prima del merito; la mancata pronuncia esplicita non impedisce che la giurisdizione sia stata comunque decisa implicitamente con la decisione di merito.
- In presenza di controversie concernenti sanzioni per lavoro irregolare, occorre verificare se tali fattispecie rientrano nella nozione di "atti impositivi" ai fini delle misure di definizione agevolata: spesso sono estranee e quindi non definibili.
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