Sentenza n. 124/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del provvedimento della Commissione Centrale adottato nella riunione del 13.04.2022 con cui è stata denegata la proroga del programma di protezione speciale, nonché di ogni altro provvedimento e/o atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di proroga del programma speciale di protezione, con contestuale previsione di misure di protezione ultrattive e capitalizzazione delle misure di assistenza
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, inserito dal 2019 nel programma speciale di protezione quale collaboratore di giustizia, ha impugnato il provvedimento della Commissione Centrale che ha negato la proroga del programma, ritenendo esauriti i presupposti originari per effetto del tempo trascorso. Ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell'art. 13-quater della legge n. 82/1991, sostenendo che gli impegni giudiziari non fossero terminati e che persistesse il pericolo, come emergerebbe dalle note della DDA e della DNA; violazione dell'art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e degli artt. 3 e 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; violazione degli artt. 2 e 29 Cost., per omesso bilanciamento tra sicurezza e integrità psico-fisica del ricorrente e principio di economicità, con ripercussioni sulla famiglia; eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, difetto di istruttoria e motivazione, per mancata considerazione degli impegni giudiziari e della loro pericolosità; violazione dell'art. 10 del d.m. n. 161/2004 e difetto di motivazione quanto alla capitalizzazione delle misure di assistenza per due anni; violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha rilevato che, ai sensi dell'art. 13-quater della legge n. 82/1991, le speciali misure di protezione sono temporanee e modificabili o revocabili in relazione all'attualità e gravità del pericolo, all'idoneità delle misure, alla condotta dell'interessato e agli impegni assunti. La valutazione della permanenza delle condizioni di protezione rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione ed è sindacabile solo per manifesta irragionevolezza, incoerenza con i presupposti normativi o travisamento dei fatti. Nel caso concreto, il programma era scaduto dopo circa due anni; la DDA competente aveva espresso parere favorevole alla cessazione, ritenendo sostanzialmente esauriti gli impegni giudiziari, e la DNA aveva condiviso tale valutazione. Tali pareri, fondati sulla conoscenza diretta degli atti e delle situazioni di rischio, hanno costituito adeguato supporto istruttorio e motivazionale per la decisione della Commissione. La mancata proroga è stata inoltre accompagnata da misure ultrattive, quali accompagnamento con scorta per gli impegni giudiziari, assistenza legale, mantenimento del domicilio presso la Commissione e segnalazione all'Autorità di pubblica sicurezza. Il TAR ha ritenuto non decisiva la diversa prospettazione del ricorrente, anche considerando che egli era stato tradotto in carcere dopo il passaggio in giudicato di una condanna. La censura relativa alla comunicazione di avvio è stata ritenuta recessiva, poiché le misure sono temporanee e giungono a scadenza. Quanto alla capitalizzazione, il giudice ha affermato che essa costituisce un beneficio discrezionale sia nell'an sia nel quantum, normalmente parametrato per i collaboratori di giustizia all'assegno di mantenimento per due anni, elevabile fino a cinque in presenza di documentati e concreti progetti di reinserimento socio-lavorativo. Il ricorrente non aveva fornito elementi idonei a giustificare un periodo maggiore; inoltre, il provvedimento consentiva una successiva integrazione qualora fosse stato presentato un progetto di reinserimento. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 13-quater d.l. n. 8/1991, convertito nella l. n. 82/1991
Le speciali misure di protezione sono a termine e, anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell'articolo 13, comma 1, possono essere revocate o modificate in relazione all'attualità del pericolo, alla sua gravità e alla idoneità delle misure adottate, nonché in relazione alla condotta delle persone interessate e alla osservanza degli impegni assunti a norma di legge.
Le misure speciali di protezione sono temporanee e rivedibili; la loro proroga dipende dalla persistente attualità delle condizioni di rischio e dalla valutazione degli organi competenti, considerando anche il tempo trascorso, la fase dei procedimenti penali, la collaborazione prestata e le caratteristiche della minaccia criminale.
art. 10, commi 14 e 15, d.m. n. 161/2004
La capitalizzazione delle misure di assistenza economica di cui al comma precedente avviene, con riferimento ai collaboratori di giustizia, mediante l’erogazione di una somma di denaro pari all’importo dell’assegno di mantenimento, erogato per la durata di due anni. La capitalizzazione può essere riferita ad un periodo fino a cinque anni, in presenza di documentati e concreti progetti di reinserimento socio-lavorativo.
La capitalizzazione è un beneficio discrezionale nell'an e nel quantum, ordinariamente parametrato a due anni di assegno di mantenimento e ampliabile fino a cinque anni solo in presenza di progetti di reinserimento socio-lavorativo documentati e concreti; è aggiunto un contributo forfettario per la sistemazione alloggiativa.
art. 7 l. n. 241/1990
La censura sull'omessa comunicazione di avvio è stata ritenuta recessiva in ragione della natura temporanea delle misure, destinate comunque a scadere.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
La norma è richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La norma è richiamata, unitamente all'art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Le speciali misure di protezione previste per i collaboratori di giustizia hanno natura temporanea e mutabile: la loro proroga, modifica o cessazione deve essere valutata in relazione all'attualità e alla gravità del pericolo, all'idoneità delle misure, alla condotta dell'interessato, agli impegni assunti, al tempo trascorso dall'inizio della collaborazione e allo stato dei procedimenti penali.
- La valutazione sulla permanenza delle condizioni che giustificano il programma speciale di protezione appartiene alla discrezionalità amministrativa e il giudice può sindacarla nei limiti della verifica del rispetto dei presupposti normativi, dell'adeguatezza dell'istruttoria e della logicità, ragionevolezza e coerenza della motivazione.
- I pareri favorevoli alla cessazione del programma espressi dalle autorità giudiziarie competenti, in quanto organi dotati di diretta conoscenza delle fonti documentali e delle concrete situazioni di rischio, possono fondare legittimamente la decisione della Commissione Centrale quando siano congruamente e analiticamente motivati.
- La capitalizzazione delle misure di assistenza prevista in occasione della fuoriuscita dal programma di protezione è un beneficio discrezionale nell'an e nel quantum; per i collaboratori di giustizia il parametro ordinario è l'assegno di mantenimento per due anni, elevabile fino a cinque soltanto in presenza di documentati e concreti progetti di reinserimento socio-lavorativo.
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