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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5151/2025 del 07/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Tre motivi principali: (1) violazione di legge perche' gli accertamenti sulla pistola erano stati evasi e annotati solo dopo la richiesta di misura del P.M., e tali risultanze non sarebbero dovute essere utilizzate dal Tribunale del riesame; (2) vizio di motivazione circa i gravi indizi di colpevolezza per ricettazione, sostenendo che non era provato che l'arma fosse provento di furto e che poteva essere stata oggetto di libera compravendita tra privati; (3) vizio di motivazione nelle esigenze cautelari, poiché l'ordinanza avrebbe fatto leva su fatti riconducibili a un separato procedimento la cui ordinanza era stata in parte annullata, e sul presunto possesso di un'arma rubata, circostanza non definitivamente accertata.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto legittimo che il Tribunale del riesame utilizzi le risultanze prodotte dalle parti durante l'udienza camerale (il Tribunale non ha poteri istruttori autonomi); sul secondo motivo ha ritenuto la censura manifestamente infondata perché l'ipotesi di acquisto legittimo e' argomento congetturale che il ricorrente doveva allegare e documentare in forza del principio della vicinanza della prova; sul terzo motivo ha confermato che le esigenze cautelari possono essere valutate anche alla luce degli atti di violenza emersi in procedimento connesso e della personalità del ricorrente, indipendentemente dall'attenuazione del titolo di reato in quel procedimento. Nel complesso il ricorso e' stato ritenuto infondato e il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    prescrive il regime del procedimento dinanzi al Tribunale del riesame

    il Tribunale del riesame decide sulla base delle risultanze processuali gia' acquisite e degli elementi eventualmente prodotti dalle parti nell'udienza; non ha poteri istruttori autonomi incompatibili con la speditezza del procedimento

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    limiti alla esposizione dei motivi nel ricorso (menzionato nel testo come vincolo di esposizione nei limiti strettamente necessari)

    il ricorso deve esporre i motivi nei limiti stabiliti dall'ordinamento e dall'articolo citato

  • artt. 648 e 2 l. 2 ottobre 1967, n. 895

    norme in materia di armi (richiamate come fattispecie contestata)

    l'imputazione riguarda il possesso/ricettazione di arma; la decisione ha valutato i gravi indizi con riferimento a tali norme

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    disciplinante la condanna alle spese del procedimento

    la norma e' stata applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese in caso di rigetto del ricorso

  • principio della "vicinanza della prova" (giurisprudenza di legittimita')

    richiamato dalla Corte con sentenze di legittimita' citate (es. Bruzzese)

    una volta che l'accusa ha assolto il suo onere probatorio (anche per presunzioni), incombe sull'imputato l'onere di allegare elementi concreti per provare la tesi difensiva, in particolare quando si sostiene una modalita' lecita di acquisizione della cosa

Massime di principio

  • Il Tribunale del riesame puo' legittimamente utilizzare elementi documentali prodotti dalle parti nel corso dell'udienza camerale: pertanto e' strategico per la difesa produrre in udienza ogni documento utile, anche se acquisito tardivamente
  • Se l'accusa fornisce presunzioni o indizi credibili, spetta all'imputato allegare e, se possibile, documentare concretamente la tesi alternativa (es. prova di acquisto legittimo); mere congetture non scalfiscono la valutazione cautelare
  • Nella valutazione delle esigenze cautelari il giudice può considerare anche fatti emersi in procedimenti connessi per valutare la personalità e pericolosità del soggetto, e il venire meno di alcuni "titoli" di reato in un procedimento connesso non esclude automaticamente l'uso dei fatti comunque accertati per la prognosi cautelare
  • La difesa deve curare l'autosufficienza degli atti prodotti e la tempestiva allegazione di elementi probatori: la mancata allegazione di prove contrarie in fase cautelare rende difficile la riforma della misura
  • Dal punto di vista procedurale, contestare la motivazione richiede censure specifiche e, se possibile, l'apporto di elementi nuovi e concreti per dimostrare l'assenza dei gravi indizi o delle esigenze cautelari

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