Cassazione Penale, Ordinanza n. 14125/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato contestato, è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Dal testo emerge un solo motivo di ricorso, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto del tutto generico e quindi inammissibile, senza che siano indicati ulteriori profili di censura nel provvedimento trascritto.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; il testo non ne sviluppa l'interpretazione, limitandosi a richiamarla come titolo del reato.
art. 616 c.p.p.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e argomentato: una censura del tutto generica è inammissibile.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Se il ricorso è inammissibile, la decisione di merito impugnata resta ferma e l'affermazione di responsabilità penale non viene modificata.
Come è indicizzato
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