Sentenza n. 1096/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento - della nota del Dipartimento n. 11, Ambiente e Territorio, della Regione Calabria, n. 100467 del 6 marzo 2020, trasmessa solo in data 15 ottobre 2021 a seguito di istanza di accesso agli atti, con cui è stata dichiarata l'inammissibilità di un'istanza prodotta dal ricorrente per ottenere, con riferimento all'ampliamento di un chiosco adibito a bar, l'accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 1, comma 39, della L. n. 308/2004 con contestuale archiviazione del relativo procedimento, nonchè per l'annullamento della nota n. 405292 del 22 settembre 2021, trasmessa con raccomandata spedita il 27 settembre 2021 e ricevuta in data 1 ottobre 2021, con cui è stata dichiarata l'inammissibilità di un'ulteriore istanza prodotta dal ricorrente per ottenere l'accertamento della compatibilità paesaggistica della recinzione e della sistemazione del terreno circostante il detto chiosco ai sensi dell'art. 167, comma 4, lett. a, del D. Lgs. n. 42/2004; nonché per l'annullamento, ove occorra, di ogni altro atto connesso, collegato, precedente, presupposto e consequenziale e, in particolare, della nota n. 45634 del 12 febbraio 2015 con cui la Regione ha chiesto integrazioni documentali con riguardo all'istanza dichiarata inammissibile n. 100467 del 6 marzo 2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: note regionali che hanno dichiarato inammissibili e archiviato le istanze di accertamento della compatibilità paesaggistica relative all’ampliamento di un chiosco-bar e alla recinzione e sistemazione del terreno circostante
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva realizzato, in area paesaggisticamente vincolata, l’ampliamento di un chiosco adibito a bar, in assenza di titolo edilizio e autorizzazione paesaggistica. Aveva presentato domanda di condono edilizio e domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica per l’ampliamento, nonché una seconda istanza riguardante una recinzione e la sistemazione del terreno. La Regione dichiarava inammissibile la prima istanza per la mancata integrazione della documentazione richiesta e per la non sanabilità dell’abuso, consistente in un incremento di volume pari a 417 metri cubi e di superficie pari a 139 metri quadrati. La seconda istanza veniva archiviata perché sul medesimo terreno insisteva il chiosco non sanabile paesaggisticamente. Il ricorrente deduceva: violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi; violazione dell’art. 3 l. 241/1990, ritenendo insufficiente la motivazione fondata sulla carenza documentale; violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 39, l. 308/2004, dell’art. 167 d.lgs. 42/2004 e della D.G.R. Calabria n. 393/2009, per omessa trasmissione delle pratiche alla Soprintendenza. La Regione eccepiva inoltre il difetto di interesse, sostenendo la natura endoprocedimentale degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo di poter prescindere dall’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse perché il gravame era infondato nel merito. Quanto alla violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, ha rilevato che la documentazione integrativa era stata richiesta al Comune secondo la D.G.R. n. 393/2009 e non era stata prodotta neppure in giudizio. In ogni caso, l’ampliamento del chiosco, comportando nuova volumetria e nuova superficie in area vincolata, non rientrava tra gli illeciti paesaggistici sanabili, limitati alle opere prive di incremento di superficie o volume e agli interventi minori. L’inammissibilità aveva quindi natura vincolata e il mancato preavviso di rigetto non comportava annullabilità, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, non essendo dimostrata la possibilità di un diverso esito. La stessa conclusione è stata applicata alla seconda istanza, in ragione del principio di valutazione unitaria degli abusi funzionalmente collegati e insistenti sulla medesima area: la presenza del chiosco non sanabile impediva la sanabilità anche della recinzione e della sistemazione del terreno. Il motivo relativo al difetto di motivazione è stato respinto perché gli atti erano vincolati e la Regione aveva dimostrato in giudizio l’impossibilità di un diverso contenuto dispositivo; il TAR ha ritenuto ammissibile, in tale ambito, l’integrazione processuale della motivazione. È stato respinto anche il motivo relativo all’omessa acquisizione del parere della Soprintendenza: secondo la D.G.R. n. 393/2009, la trasmissione alla Soprintendenza avviene solo dopo la verifica positiva dell’ammissibilità dell’istanza, che nel caso concreto mancava. Spese compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La mancata comunicazione dei motivi ostativi non determina l’annullamento quando il provvedimento ha contenuto vincolato e sia dimostrato che l’amministrazione non avrebbe potuto adottare una decisione diversa.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Il vizio procedimentale relativo all’omesso preavviso di rigetto è irrilevante quando, per la natura vincolata dell’atto e l’insussistenza dei presupposti sostanziali per la sanatoria, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
art. 3 l. 241/1990
Il motivo di difetto di motivazione è stato respinto perché la non sanabilità dell’abuso risultava dimostrata e, trattandosi di atto vincolato, l’amministrazione poteva fornire in giudizio chiarimenti sulla ragione sostanziale della decisione.
art. 1, commi 36 e 39, l. 308/2004
La compatibilità paesaggistica in sanatoria è limitata agli interventi che non comportano incremento di superficie utile o volume e agli interventi di manutenzione; non è consentita per nuove superfici e volumetrie realizzate in area vincolata.
art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004
L’accertamento della compatibilità paesaggistica è escluso per opere che comportano aumento di volume o superficie, non rientrando tra gli interventi paesaggisticamente sanabili.
art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Le opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo sono sanabili, ricorrendo le ulteriori condizioni previste, soltanto se si tratta di opere minori prive di aumento di superficie e volume.
D.G.R. Calabria n. 393/2009, Allegato 2, Parte II, paragrafo 5, punto 2
Consente di dichiarare inammissibile l’istanza quando manchino la documentazione richiesta o i presupposti di ammissibilità alla sanatoria paesaggistica.
D.G.R. Calabria n. 393/2009, Allegato 2, Parte II, punto 6
La pratica viene trasmessa alla Soprintendenza soltanto dopo che la Regione abbia ritenuto ammissibile l’istanza di condono paesaggistico.
Massime di principio
- In area paesaggisticamente vincolata, le opere abusive che comportano nuova volumetria o nuova superficie non sono suscettibili di accertamento postumo della compatibilità paesaggistica, anche quando il vincolo non abbia carattere assoluto; la sanatoria è limitata alle opere minori prive di incremento di volume o superficie e agli interventi di manutenzione nei limiti previsti dalla legge.
- Quando l’istanza di sanatoria paesaggistica è priva dei presupposti sostanziali di ammissibilità, l’amministrazione può dichiararla inammissibile senza procedere alla valutazione di compatibilità nel merito e senza trasmettere preventivamente la pratica alla Soprintendenza, se la disciplina procedimentale subordina tale trasmissione alla previa verifica positiva dell’ammissibilità.
- L’omessa comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990 non comporta l’annullamento dell’atto quando la decisione è vincolata e il ricorrente non dimostri che, mediante la partecipazione procedimentale, l’amministrazione avrebbe potuto adottare un contenuto diverso.
- La sanabilità di opere abusive funzionalmente collegate e insistenti sulla medesima area deve essere valutata unitariamente; la non sanabilità dell’opera principale può impedire la sanatoria delle ulteriori opere collegate, anche se considerate separatamente nell’istanza.
- Per i provvedimenti vincolati, l’amministrazione può dimostrare in giudizio l’impossibilità di un diverso contenuto dispositivo, anche mediante chiarimenti sulla ragione sostanziale della decisione, ai fini dell’applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
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