Sentenza n. 1206/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2830/2025 emessa a seguito del giudizio iscritto al R.G.N. 8531/2021 resa dall'On.le Tribunale Civile di Lecce, pubblicata il 13.10.2025 notificata il 14.10.2025 a seguito del giudizio promosso da LOSITO CATALDO, LOSITO ANGELO, LOSITO ALESSANDRO E LA SIG.RA IACOBINO AURELIA MARIA CARMELA nei confronti del Ministero della Difesa;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Lecce che aveva condannato il Ministero della Difesa, tra l’altro, al pagamento delle spese di lite distratte in favore dei difensori antistatari
Esito
Favorevole al ricorrente (difensori antistatari)
Prevale il privato
La controversia
I difensori, quali beneficiari della distrazione delle spese, hanno chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale civile di Lecce n. 2830/2025, pubblicata il 13 ottobre 2025 e notificata al Ministero il 14 ottobre 2025. Nonostante la notifica, il Ministero non aveva inizialmente corrisposto le competenze legali liquidate nel titolo. Nel corso del giudizio di ottemperanza, i ricorrenti hanno rappresentato che il Ministero aveva pagato e hanno chiesto la cessazione della materia del contendere, con rifusione delle spese del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché nelle more il Ministero aveva integralmente soddisfatto la pretesa azionata. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, ravvisando la soccombenza virtuale: l’adempimento è intervenuto solo dopo la notifica del ricorso e l’iscrizione a ruolo del giudizio, avvenuta il 9 marzo 2026. Le spese sono state liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se e nella misura in cui corrisposto, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
La disposizione è richiamata quale base processuale dell’azione di ottemperanza; la sentenza non ne sviluppa un’ulteriore interpretazione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
La disposizione è richiamata nel quadro processuale della pronuncia che dichiara cessata la materia del contendere dopo il soddisfacimento della pretesa; il giudice non ne esplicita ulteriormente il contenuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata nelle more del giudizio, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- Se l’amministrazione adempie al titolo soltanto dopo la notifica del ricorso e l’iscrizione a ruolo del giudizio di ottemperanza, la soccombenza virtuale giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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