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Sentenza

Sentenza n. 1206/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2830/2025 emessa a seguito del giudizio iscritto al R.G.N. 8531/2021 resa dall'On.le Tribunale Civile di Lecce, pubblicata il 13.10.2025 notificata il 14.10.2025 a seguito del giudizio promosso da LOSITO CATALDO, LOSITO ANGELO, LOSITO ALESSANDRO E LA SIG.RA IACOBINO AURELIA MARIA CARMELA nei confronti del Ministero della Difesa;

Giustizia amministrativa202600241

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Lecce che aveva condannato il Ministero della Difesa, tra l’altro, al pagamento delle spese di lite distratte in favore dei difensori antistatari

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (difensori antistatari)

Prevale il privato

La controversia

I difensori, quali beneficiari della distrazione delle spese, hanno chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale civile di Lecce n. 2830/2025, pubblicata il 13 ottobre 2025 e notificata al Ministero il 14 ottobre 2025. Nonostante la notifica, il Ministero non aveva inizialmente corrisposto le competenze legali liquidate nel titolo. Nel corso del giudizio di ottemperanza, i ricorrenti hanno rappresentato che il Ministero aveva pagato e hanno chiesto la cessazione della materia del contendere, con rifusione delle spese del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché nelle more il Ministero aveva integralmente soddisfatto la pretesa azionata. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, ravvisando la soccombenza virtuale: l’adempimento è intervenuto solo dopo la notifica del ricorso e l’iscrizione a ruolo del giudizio, avvenuta il 9 marzo 2026. Le spese sono state liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se e nella misura in cui corrisposto, in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

    La disposizione è richiamata quale base processuale dell’azione di ottemperanza; la sentenza non ne sviluppa un’ulteriore interpretazione.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

    La disposizione è richiamata nel quadro processuale della pronuncia che dichiara cessata la materia del contendere dopo il soddisfacimento della pretesa; il giudice non ne esplicita ulteriormente il contenuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata nelle more del giudizio, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • Se l’amministrazione adempie al titolo soltanto dopo la notifica del ricorso e l’iscrizione a ruolo del giudizio di ottemperanza, la soccombenza virtuale giustifica la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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