Cassazione Civile, Ordinanza n. 20800/2021 del 21/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha attribuito alla contribuente, per un determinato anno d’imposta, un maggior reddito imponibile per plusvalenza non dichiarata derivante dalla vendita onerosa di un terreno ritenuto edificabile. La contribuente ha impugnato l’atto sostenendo che l’area, pur inserita nello strumento urbanistico in zona B1 "satura", fosse insuscettibile di utilizzazione edificatoria, anche futura, e quindi non fosse assoggettabile alla tassazione della plusvalenza. Dopo l’accoglimento in primo grado e il successivo rigetto in appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Nel corso del giudizio di legittimità ha poi documentato di avere aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, con impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, di aver ricevuto la comunicazione dell’importo dovuto e di averlo integralmente versato alle scadenze rateizzate.
La decisione
La Corte ha preso atto del perfezionamento della definizione agevolata della lite tributaria ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 e ha dichiarato estinto per legge il giudizio di cassazione, con cessazione della materia del contendere. Ha inoltre precisato che le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale sulle definizioni delle pendenze tributarie, e che non è dovuto il c.d. doppio contributo unificato, perché tale misura si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame.
Norme richiamate
art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
definizione agevolata della controversia; assunzione a rinunciare ai giudizi pendenti
Il perfezionamento della procedura di definizione agevolata, con domanda tempestiva, presa in carico, comunicazione delle somme dovute e integrale pagamento, determina l’estinzione per legge del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
L. 1 dicembre 2016, n. 225
conversione del d.l. n. 193 del 2016
È richiamata quale legge di conversione della disciplina sulla definizione agevolata.
art. 46, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
le spese del processo così dichiarato estinto restano a carico della parte che le ha anticipate
Nelle definizioni delle pendenze tributarie, il processo estinto per legge comporta che ciascuna parte sopporti le spese da essa anticipate, secondo la regola speciale richiamata dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte, richiamando la propria giurisprudenza, esclude l’applicazione del doppio contributo unificato nei casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, poiché la misura opera solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La tempestiva adesione a una definizione agevolata della lite tributaria, accompagnata dall’accettazione delle condizioni previste e dall’integrale pagamento delle somme dovute, comporta l’estinzione del giudizio pendente per legge e la cessazione della materia del contendere.
- Quando il processo tributario si estingue per effetto di una definizione agevolata, le spese seguono la disciplina speciale richiamata dalla normativa di settore e restano a carico della parte che le ha anticipate.
- Il c.d. doppio contributo unificato non si applica oltre i casi espressamente previsti dalla legge; non è dovuto in presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, perché la previsione ha natura eccezionale e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
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