Cassazione Penale, Sentenza n. 32164/2024 del 07/08/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Catania del 04/10/2023 che aveva dichiarato l'improcedibilità per difetto di querela della persona offesa con riferimento al reato di furto aggravato (artt. 624, 625 n.2 e n.7 c.p.) commesso l'8/8/2017, valutando la tardività della contestazione suppletiva dell'aggravante da parte del pubblico ministero dopo il termine transitorio per la presentazione della querela stabilito dall'art. 85 del D.Lgs. n.150/2022 (riforma Cartabia). Il ricorso denunciava violazione di legge sostenendo la legittimità e tempestività della contestazione suppletiva formulata dal PM alla prima udienza utile (5/4/2023) e, in subordine, che l'imputazione originaria conteneva già fatti idonei a evocare la circostanza aggravante relativa a beni destinati a pubblico servizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il pubblico ministero abbia il potere-dovere di formulare contestazione suppletiva ai sensi degli artt. 516 e ss. c.p.p. e che tale facoltà debba essere esercitata tempestivamente alla prima udienza utile successiva alla vigenza della disciplina transitoria. Nel caso di specie la contestazione suppletiva del 5/4/2023 è stata considerata legittima e tempestiva; inoltre la Corte ha rilevato, alternativamente, che la formulazione originaria dell'imputazione era sufficientemente descrittiva dei fatti per rendere già in fatto contestata la circostanza aggravante relativa a cose destinate a pubblico servizio (energia sottratta all'ENEL mediante allaccio diretto). Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Catania per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 608 c.p.p. comma 4
Norma che disciplina il ricorso per cassazione per saltum esperibile dal Procuratore generale; usata come titolo di legittimazione dell'impugnazione.
artt. 624 e 625 c.p.
Definiscono il reato di furto e le aggravanti; la circostanza n.7 di art.625 (commissione su cose destinate a pubblico servizio) è centrale perché rende il reato perseguibile d'ufficio.
D.Lgs. n.150/2022 (riforma Cartabia), art.85
Prevede la disciplina transitoria: per i reati commessi prima dell'entrata in vigore della riforma la persona offesa aveva tempo fino al 30/03/2023 per proporre querela per le fattispecie divenute perseguibili a querela; da qui il problema della possibile improcedibilità in assenza di querela.
artt. 516, 517 e 518 c.p.p.
Regolano la modificazione e la integrazione dell'imputazione nel dibattimento (contestazione suppletiva). La Corte ha affermato che il PM può legittimamente introdurre circostanze aggravanti con contestazione suppletiva alla prima udienza utile, salvo che si tratti di 'fatto nuovo' ex art.518 che richiede autorizzazione del giudice.
artt. 423 comma 1-bis e 554-bis commi 5 e 6 c.p.p. (introdotti dal D.Lgs. n.150/2022)
Richiamati in motivazione quale contesto normativo ampliato sulla disciplina della imputazione e dell'azione penale dopo la riforma; evidenziano l'attuale quadro procedurale che contempla modifiche all'imputazione nel processo.
art. 129 c.p.p.
Stabilisce l'obbligo di immediata declaratoria di cause di non punibilità; la Corte ne ricorda la portata ma distingue i casi in cui la declaratoria è immediata da quelli rimediabili tramite intervento del PM (contestazione suppletiva).
artt. 107 e 112 Cost.
Richiamati in motivazione per sottolineare la copertura costituzionale della posizione del pubblico ministero come titolare dell'azione penale (art.107) e del diritto di essere giudicati secondo legge (art.112) nell'ambito delle garanzie processuali.
Massime di principio
- Il pubblico ministero ha il potere di formulare contestazioni suppletive (includendo circostanze aggravanti) ai sensi degli artt. 516 e ss. c.p.p. e deve esercitarlo tempestivamente, preferibilmente alla prima udienza utile dopo il manifestarsi di una causa transitoria che rischia di rendere improcedibile l'azione.
- Se la contestazione suppletiva riguarda un 'fatto nuovo' ai sensi dell'art. 518 c.p.p. è necessaria l'autorizzazione del giudice; per le aggravanti non costituenti fatto nuovo la contestazione è ammessa senza nulla osta giudiziale.
- L'imputazione può ritenersi valida anche per 'contestazione in fatto': se la descrizione fattuale originaria è sufficientemente chiara da evocare l'aggravante, non è sempre necessaria una formalizzazione letterale della norma aggravante.
- Il giudice non può dichiarare improcedibilità quando la condizione di procedibilità sia immediatamente e legittimamente rimovibile dall'intervento del pubblico ministero; tuttavia, se la declaratoria di improcedibilità è chiara, precisa e non suscettibile di rimozione, il giudice è tenuto a pronunciarla ai sensi dell'art.129 c.p.p.
- In presenza di riforme sostanziali con termini transitori (es. riforma Cartabia), le parti pubbliche devono vigilare attivamente e tempestivamente per evitare che il regime transitorio produca effetti di scarsa coerenza rispetto all'imputazione precedente; analogamente la difesa conserva il diritto a un'informazione piena e dettagliata dell'accusa.
- Per ridurre rischi processuali è consigliabile che l'atto di imputazione contenga una descrizione fattuale chiara e circostanziata degli elementi che possano integrare eventuali aggravanti, non limitandosi a riferimenti puramente numerici di norma.
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