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Sentenza

Sentenza del 17/07/2023 n. 20618 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Genefinance, detentrice del 99,88% delle azioni di Sogelease Italia Spa, aveva ricevuto dividendi per Euro 3.910.424,63 dal soggetto italiano; su tale importo era stata applicata la ritenuta alla fonte del 5% prevista dalla Convenzione italo-francese (art.10, par.2 lett.a). La società francese chiese il pagamento da parte del Tesoro italiano, ai sensi dell'art.10, par.4 lett.b) della Convenzione (rimborso pari alla metà del credito d'imposta diminuito della ritenuta), per Euro 1.044.816,68. L'Agenzia negò il rimborso sostenendo che il regime francese “madre-figlia”, che esclude il 95% del dividendo dalla base imponibile in Francia, impediva il riconoscimento del credito/ pagamento previsto dalla Convenzione. Genefinance impugnò il diniego davanti alle Commissioni tributarie e poi in Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della contribuente e ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale. La Corte ha ritenuto che il diritto al pagamento previsto dall'art.10, par.4 lett.b) della Convenzione non richieda l'effettivo pagamento in Francia dell'imposta sui dividendi, ma sia sufficiente che i dividendi concorrano alla formazione del reddito imponibile nello Stato di residenza (soggezione alla potestà impositiva), anche se soggetti a regimi di esenzione o esclusione (es. regime madre-figlia). La Corte ha inoltre affermato la compatibilità tra l'esenzione prevista dalla Direttiva madre-figlia e il rimborso convenzionale, con la necessità di verificare concretamente l'assenza di rischio di doppia imposizione economica o di trattamento non neutrale. Decidendo nel merito, la Corte ha accolto l'originario ricorso di Genefinance e ha condannato l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità (Euro 10.000,00 più oneri). Le spese dei gradi di merito sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Convenzione tra Italia e Francia contro le doppie imposizioni (5 ottobre 1989)

    art. 10, par. 4), lett. b) - "una società residente della Francia... ha diritto ad un pagamento da parte del Tesoro italiano di un ammontare pari alla metà di detto credito d'imposta diminuito della ritenuta alla fonte prevista al paragrafo 2"

    La Corte interpreta la disposizione come riconoscente il pagamento convenzionale indipendentemente dall'effettivo pagamento dell'imposta nello Stato di residenza, purché il dividendo concorra al reddito imponibile dello Stato di residenza.

  • Convenzione tra Italia e Francia contro le doppie imposizioni (5 ottobre 1989)

    art. 10, par. 2), lett. a) (aliquota di ritenuta del 5% sui dividendi)

    Indica l'aliquota convenzionale di ritenuta alla fonte da applicare; l'importo rimborsabile va diminuito della ritenuta prevista.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Norma nazionale che disciplina la ritenuta alla fonte sui dividendi, applicata in concreto dall'Amministrazione in combinazione con la Convenzione.

  • L. 7 gennaio 1992, n. 20

    ratifica della Convenzione Italia-Francia

    Atto di recepimento interno della Convenzione, che la rende vincolante nel diritto italiano.

  • Direttiva del Consiglio 90/435/CEE (Direttiva "Madre-Figlia")

    La Direttiva lascia impregiudicata l'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali volte ad attenuare la doppia imposizione; la Corte ha ritenuto compatibile l'esenzione diretta con il rimedio convenzionale, previa verifica concreta della neutralità fiscale.

  • Direttiva 2011/96/UE

    Principio di neutralità fiscale: la percezione dei dividendi deve risultare fiscalmente neutra senza possibilità di opzione che alteri il trattamento.

  • Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (23 maggio 1969)

    Richiamata a sostegno del principio di buona fede nell'interpretazione e applicazione delle convenzioni internazionali; la Corte usa questo principio per conformare l'interpretazione al reciproco impegno tra Stati contraenti.

  • Circolare Ministero Economia e Finanze n. 15/E del 10 agosto 1994

    Prassi amministrativa che suggerisce modalità di coordinamento tra esenzione madre-figlia e rimedi convenzionali; la Corte la cita ma non la ritiene vincolante ove la verifica concreta dimostri il diritto al rimborso.

  • Giurisprudenza CJEU e Cassazione richiamata

    C-389/18 Brussels Securities e varie sentenze di Cassazione (es. n. 36133/2022, n. 13845/2021)

    Principio giurisprudenziale che il riconoscimento dell'esonero diretto non esclude automaticamente il diritto a mezzi convenzionali di eliminazione della doppia imposizione; è necessaria la verifica concreta dell'assenza di rischio di doppia imposizione economica o di trattamento non neutrale.

Massime di principio

  • Il diritto al pagamento/concessione del credito convenzionale non è subordinato all'effettivo versamento dell'imposta nello Stato di residenza: è sufficiente che i dividendi concorrano alla formazione del reddito imponibile nello Stato di residenza (soggezione fiscale).
  • L'esenzione o l'esclusione prevista dal regime madre-figlia (o similari) non esclude di per sé il diritto al rimedio convenzionale; è necessaria una verifica concreta che non sussista rischio di doppia imposizione economica o di perdita di neutralità fiscale.
  • La Direttiva madre-figlia e i rimedi convenzionali possono essere compatibili e alternativi: il contribuente può avvalersi del sistema che ritiene applicabile, purché esso sia applicato integralmente e senza eludere la neutralità fiscale.
  • Le amministrazioni fiscali non devono subordinare automaticamente il rimborso convenzionale all'effettivo pagamento fiscale nello Stato estero; occorre valutare la soggezione del dividendo alla potestà impositiva dello Stato di residenza.
  • In caso di dubbio, l'interpretazione delle convenzioni deve seguire i principi di buona fede e reciprocità (Convenzione di Vienna, obblighi tra Stati contraenti) e le indicazioni della giurisprudenza comunitaria e nazionale.
  • Nella prassi, se il regime applicato nello Stato di residenza non comporta un trattamento effettivamente più gravoso rispetto alla situazione domestica, il rimedio convenzionale può essere riconosciuto; l'accertamento va fatto caso per caso.

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