Cassazione Penale, Ordinanza n. 39625/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata, che aveva negato l'accesso alla misura alternativa più ampia, è rimasta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
La persona condannata ha impugnato in cassazione l'ordinanza del tribunale di sorveglianza di Catanzaro del 22/05/2025, con cui era stata negata la concessione di una misura alternativa più ampia. Il ricorso conteneva un unico motivo, ritenuto dalla Corte del tutto privo di specificità, perché non si confrontava con la motivazione del provvedimento impugnato. Il tribunale aveva infatti fondato il diniego su più elementi: assenza di attività lavorativa, segnalazione per un fatto di reato molto recente e, soprattutto, totale mancanza di revisione critica della condannata, evidenziata dalla relazione di sintesi dell'UEPE, che riferiva atteggiamento di resistenza e scarsa disponibilità al dialogo. La Corte richiama inoltre il principio per cui l'avvio di un serio percorso di revisione critica sul reato commesso è necessario per la concessione di una misura alternativa, perché rappresenta il primo passo per evitare la recidiva e costituisce parametro rilevante per la decisione sull'istanza.
Norme richiamate
art. 690 c.p.p.
Nel testo non è citato un articolo codicistico specifico; il riferimento è alla disciplina delle misure alternative e ai parametri valutativi del tribunale di sorveglianza, senza indicazione della norma esatta.
art. 591 c.p.p.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi di impugnazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e deve confrontarsi con la ratio decidendi del provvedimento impugnato; la mera riproposizione di censure generiche non supera il vaglio di ammissibilità.
- In materia di misure alternative alla detenzione, il giudice può negare il beneficio quando manchi un serio avvio del percorso di revisione critica del reato commesso, elemento considerato necessario per valutare il rischio di recidiva.
- La valutazione della magistratura di sorveglianza può fondarsi su plurimi indici sintomatici, tra cui l'assenza di attività lavorativa, la vicinanza temporale di nuovi fatti di reato e l'atteggiamento del condannato emerso dalla relazione dell'UEPE.
- Quando il ricorso è inammissibile, la Corte condanna il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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