Cassazione Penale, Sentenza n. 18119/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro che aveva rigettato l'istanza di riesame contro l'ordinanza del GIP che aveva applicato la custodia in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. Motivi di ricorso: 1) mancata declaratoria di inefficacia della misura per non trasmissione di atti dell'operazione "Overland"; 2) mancanza e contraddittorietà della motivazione, travisamento delle intercettazioni e assenza di riscontri alle dichiarazioni del collaboratore Monti; 3) violazione in relazione alla valutazione dell'attendibilità del collaboratore Monti (sussistenza di contrasto fra i due); 4) mancata individuazione degli elementi costitutivi della partecipazione, con valorizzazione di elementi irrilevanti; 5) assenza di motivazione sulle esigenze cautelari e sulla adeguatezza della custodia cautelare, stante la collocazione del ricorrente ai margini della consorteria e il decorso del tempo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo i motivi manifestamente infondati. Sul primo motivo ha ritenuto che l'omessa trasmissione di atti dell'operazione Overland non comporta automaticamente inefficacia della misura se non è indicato quale atto decisivo sia stato sottratto al controllo e se gli elementi non trasmessi risultano irrilevanti dopo la "prova di resistenza". Ha confermato la valutazione del Tribunale circa l'attendibilità del collaboratore Monti (ritenuto genuino, spontaneo, dettagliato e privo di moventi calunniatori) e l'uso probatorio delle intercettazioni, la cui interpretazione è rimessa al giudice di merito salvo manifesta illogicità o travisamento. Ha ritenuto sussistenti gravi indizi per la partecipazione all'associazione mafiosa e non superata la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p.; pertanto la misura carceraria è risultata adeguata e necessaria. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; il direttore dell'istituto di detenzione è stato incaricato di comunicare il provvedimento al detenuto.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Reato contestato (associazione mafiosa); fondamento della qualificazione giuridica della condotta e motivo per l'applicazione delle presunzioni cautelari speciali.
artt. 309, co. 5 e 10, cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente in relazione alla trasmissione degli atti; la Corte ha ritenuto che l'omessa trasmissione non determina automaticamente inefficacia della misura se non è indicato quale atto decisivo sia stato sottratto al controllo.
artt. 273 e 192 cod. proc. pen.
Richiamati dal ricorrente in tema di travisamento delle intercettazioni e valutazione delle prove; la Corte conferma che la valutazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito salvo manifesta illogicità o travisamento.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Norma sulla presunzione relativa delle esigenze cautelari e presunzione assoluta sull'adeguatezza della custodia in carcere per i reati di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto non superata la presunzione nel caso concreto.
art. 274 cod. proc. pen.
Norma generale sulle esigenze cautelari; la Corte ricorda che la presunzione speciale di cui all'art. 275, comma 3, prevale sulla norma generale dell'art. 274 quando applicabile.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma relativa alle sanzioni per ricorsi infondati; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma a titolo di ammenda.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione attuativa che impone al direttore dell'istituto di detenzione di comunicare al detenuto il contenuto del provvedimento; la Corte ha disposto tale comunicazione.
legge 16 aprile 2015, n. 47
Riforma richiamata in relazione alla disciplina cautelare per i reati associativi mafiosi; conferma del regime di presunzioni cautelari per tali reati.
Massime di principio
- L'omessa trasmissione di atti investigativi a un giudice di riesame non determina automaticamente l'inefficacia di una misura cautelare: il ricorrente deve indicare quale atto fosse decisivo e dimostrare l'effettiva pregiudizialità per il controllo dei motivi della misura.
- La valutazione del contenuto delle intercettazioni è questione di merito, sottratta al sindacato di legittimità salvo manifesta illogicità, travisamento o valutazione evidentemente irragionevole.
- La credibilità di un collaboratore di giustizia si valuta con riferimento alla spontaneità , dettaglio, coerenza e assenza di moventi calunniatori o vendicativi; la corte può ritenere attendibili le sue dichiarazioni se adeguatamente motivate.
- Per i reati di associazione mafiosa l'art. 275, comma 3, c.p.p. genera una presunzione favorevole alla sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere: spetta alla difesa fornire elementi concreti e specifici per superarla.
- Le censure di mera ricollocazione interpretativa delle intercettazioni o rivisitazione dei fatti, senza indicare travisamento decisivo, difficilmente ottengono accoglimento in sede di legittimità.
- I ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; infine, le formalità di comunicazione del provvedimento al detenuto devono essere osservate.
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