Sentenza n. 202/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento della diffida alla messa in sicurezza temporanea e alla ricostruzione di una porzione di un muro di parapetto crollato nel tratto privato di via Vespucci all'altezza del civ. 18 prot. 24/08/2021.0301958.U del Comune di Genova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diffida alla messa in sicurezza temporanea e alla ricostruzione di una porzione di muro di parapetto crollato in un tratto privato di via Vespucci
Esito
Favorevole al ricorrente (condominio destinatario dell'atto)
Prevale il privato
La controversia
Il condominio ricorrente ha impugnato la diffida comunale con cui era stato intimato, insieme al condominio di via Vespucci 18, di mettere in sicurezza e ricostruire una porzione di parapetto parzialmente crollato. Il ricorrente ha sostenuto che il muro e l'area su cui insistevano ricadessero interamente nel mappale riferibile al condominio di via Vespucci 18 e che, pertanto, non sussistesse alcun obbligo a suo carico. Ha dedotto: incompetenza, poiché l'atto avrebbe natura di ordinanza contingibile e urgente riservata al Sindaco; violazione degli artt. 50 e 54 TUEL ed eccesso di potere per contraddittorietà nell'individuazione dei destinatari; difetto di motivazione, falsità dei presupposti e difetto di istruttoria in ordine all'assetto proprietario del muro; violazione dell'art. 2051 c.c., per assenza di un rapporto di custodia; omessa motivazione sui presupposti di contingibilità e urgenza, sulle soluzioni tecniche, sulla durata dell'efficacia dell'atto e sul rischio per la pubblica incolumità; nonché difetto assoluto di indicazione delle norme invocate. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per asserita natura non lesiva della diffida, mentre il Ministero dell'Interno ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità, riqualificando l'atto, nonostante il nomen iuris di "diffida", come ordinanza contingibile e urgente adottata nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 54, comma 4, TUEL. La qualificazione è stata desunta dal contenuto effettivo dell'atto: imposizione di un obbligo di messa in sicurezza entro tre giorni, previsione dell'intervento sostitutivo comunale in danno e addebito dei relativi costi, con finalità di tutela della pubblica incolumità. Il primo motivo è stato accolto: il provvedimento, adottato dal dirigente dell'Ufficio Protezione Civile, avrebbe dovuto essere emanato dal Sindaco, quale ufficiale del Governo, essendo riconducibile al potere extra ordinem previsto dall'art. 54 TUEL. Il vizio di incompetenza ha carattere assorbente e ha comportato l'annullamento della diffida, senza esame degli ulteriori motivi. Il TAR ha rimesso la pratica al Sindaco, precisando che questi dovrà previamente acquisire e valutare il ricorso e la documentazione depositata. È stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno, poiché non erano stati impugnati atti ad esso riconducibili. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 54, commi 4 e 4-bis, d.lgs. 267/2000
4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
Il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti per prevenire o eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica spetta al Sindaco quale ufficiale del Governo; l'atto deve essere qualificato in base al contenuto effettivo e agli effetti prodotti, non al nomen iuris.
art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000
È richiamato tra le norme che il ricorrente assume violate in relazione alla competenza per l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti.
art. 107, comma 3, d.lgs. 267/2000
I funzionari possono adottare provvedimenti ordinari di gestione amministrativa, ma non le ordinanze contingibili e urgenti riservate al Sindaco per situazioni eccezionali e imprevedibili.
art. 3 l. 241/1990
È richiamato con riferimento agli obblighi di motivazione contestati dal ricorrente; la questione non è stata esaminata per l'assorbimento conseguente all'accoglimento del motivo di incompetenza.
art. 2051 c.c.
È stato invocato dal ricorrente per sostenere che la responsabilità per i danni derivanti dalla cosa graverebbe sul relativo custode; il motivo non è stato esaminato.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La qualificazione giuridica di un provvedimento amministrativo non dipende dal nomen iuris attribuitogli dall'amministrazione, ma dal contenuto effettivo dell'atto, dai presupposti indicati e dagli effetti concretamente prodotti, dovendosi individuare il potere realmente esercitato.
- Un atto denominato "diffida" costituisce esercizio di potere autoritativo e può essere qualificato come ordinanza contingibile e urgente quando imponga un obbligo entro un termine, preveda l'intervento sostitutivo dell'amministrazione in danno dell'interessato e addebiti a quest'ultimo i relativi costi per fronteggiare un pericolo per la pubblica incolumità.
- Il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell'art. 54 TUEL, in presenza di gravi pericoli per l'incolumità pubblica o la sicurezza urbana, spetta al Sindaco quale ufficiale del Governo e non al dirigente comunale; ai dirigenti spettano invece i poteri ordinari di gestione e gli atti tipizzati per fronteggiare esigenze prevedibili e ordinarie.
- L'accertamento dell'incompetenza dell'organo che ha adottato un'ordinanza contingibile e urgente è assorbente rispetto alle ulteriori censure concernenti motivazione, istruttoria, presupposti fattuali e individuazione dei destinatari, che possono essere omesse dal giudice.
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