Cassazione Penale, Sentenza n. 22943/2026 del 22/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Marangio impugna la condanna (pena: 3 anni e 6 mesi di reclusione e €600 di multa) per rapina aggravata in concorso, sostenendo: 1) errore nella ricostruzione della responsabilità concorsuale alla luce di elementi contrari (mancata fuga all'arrivo delle Forze dell'Ordine; restituzione del borsello; imprevedibilità dell'azione dell'autore materiale che aveva chiesto di essere accompagnato per riscuotere un credito); 2) violazione per mancato esercizio dei poteri di integrazione probatoria ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., in particolare mancata escussione della persona offesa e mancata acquisizione del fascicolo del coimputato giudicato separatamente; 3) vizi di motivazione relativi alla mancata valutazione della lieve entità del fatto, mancata diminuzione della pena per il limitato apporto, errata applicazione dell'aggravante delle più persone riunite e rigetto dell'istanza di messa alla prova ex art. 168-bis cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: i censure sono non consentite ovvero prive di specificità ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo riproposizioni di censure già trattate in appello o introducendo questioni nuove non dedotte in appello (violazione del principio tantum devolutum quantum appellatum). La richiesta di acquisizione del fascicolo del coimputato e la deduzione della minima importanza dell'opera per la prima volta in cassazione non sono esaminabili. Quanto all'integrazione probatoria, la Corte ha ritenuto superfluo rinnovare l'escussione della vittima poiché le dichiarazioni acquisite nel rito abbreviato erano idonee e sufficienti; inoltre non è ammissibile in appello rinnovare prove acquisite nel parallelo rito ordinario dei concorrenti, salvo che si tratti di prove realmente sopravvenute o scoperte ai sensi dell'art. 603, comma 2. La valutazione sulla responsabilità concorsuale è questione di merito non sindacabile in cassazione ove non sia dedotto specifico travisamento della prova. La Corte ha confermato anche il rigetto dell'istanza di messa alla prova per il limite oggettivo previsto dall'art. 168-bis. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese e ad una sanzione di €3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 581, comma 1 cod. proc. pen.
Richiama il requisito di specificità dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi privi della necessaria specificità.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Prevede i limiti di motivazione del ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto le censure ripetitive o generiche inammissibili.
art. 603, comma 2 e comma 3 cod. proc. pen.
Disciplina i casi di acquisizione di nuove prove dopo il primo grado e i poteri istruttori in appello; la Corte ha ritenuto che non siano acquisibili prove assunte nel parallelo rito ordinario dei coimputati se la loro novità deriva solo dalla scelta del rito abbreviato, e che non fosse necessaria la rinnovazione dell'escussione della vittima.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione per travisamento della prova; la Corte ha ricordato che tale rimedio è esperibile solo con deduzioni specifiche di travisamento o omessa valutazione di prova decisiva.
art. 168-bis cod. pen.
Regola la messa alla prova e i limiti oggettivi per la sua concessione; la Corte ha confermato il rigetto dell'istanza per il limite oggettivo previsto dal primo comma.
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce la condanna alle spese e le sanzioni in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e di €3.000 alla Cassa delle ammende.
principio "tantum devolutum quantum appellatum"
Principio per cui in cassazione non possono essere discusse questioni non dedotte in appello; la Corte lo ha applicato per escludere censure nuove introdotte in cassazione.
Massime di principio
- Non è possibile introdurre in Cassazione questioni di fatto o prove che non siano state dedotte in sede di appello; tali questioni sono inammissibili salvo che siano rilevabili d'ufficio.
- Nei giudizi per rito abbreviato, non si può ottenere in appello la rinnovazione istruttoria finalizzata ad acquisire prove o documenti emersi nel parallelo giudizio ordinario dei coimputati, salvo che si tratti di prove effettivamente sopravvenute ai sensi dell'art. 603 c.p.p.
- In caso di doppia conformità (sentenza di primo grado confermata in appello), il ricorso per cassazione può contestare la valutazione delle prove soltanto mediante specifica deduzione di travisamento della prova o di omessa valutazione di prova decisiva ai sensi dell'art. 606 c.p.p., non con generiche contestazioni di merito.
- La richiesta di rinnovazione dell'esame della persona offesa è superflua se le sue dichiarazioni, così come acquisite nel rito, risultano sufficienti e idonee a fondare la decisione.
- Le attenuanti o contestazioni dell'aggravante devono essere tempestivamente e specificamente dedotte nei motivi di appello; deduzioni generiche possono essere ritenute improponibili e non motivate dal giudice d'appello.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente è frequentemente condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende.
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